Le agevolazioni fiscali sui veicoli

I disabili o i loro familiari che acquistano un veicolo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo) possono contare su alcuni benefici fiscali: l’IVA agevolata, la detraibilità IRPEF, l’esenzione dal pagamento del bollo auto e l’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Non è tuttavia sufficiente essere in possesso di certificazione di invalidità o di handicap, ma che questi documenti indichino anche specifiche menomazioni: motorie o della deambulazione, sensoriali (cecità, ipovisione o sordità) o intellettive. Ciò spesso costituisce un motivo di esclusione per alcune patologie oncoematologiche oppure oncologiche se queste affezioni, quand’anche severe, non comportano quelle menomazioni.

È, quindi, strettamente necessario per poter accedere alle agevolazioniche il verbale di handicap (grave, legge 104/1992 articolo 3 comma 3) o invalidità riportino formalmente le indicazioni previste dalla norma e cioè:

    • “ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, Legge 449/1997)”: con questa indicazione nel verbale di invalidità o di handicap, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida; eccezione: minore che sia accertato con grave disabilità (legge 104/1992), in tal caso non è richiesto obbligatoriamente l’adattamento del veicolo.
    • “affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/2000)”: in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
    • “affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, L. 388/2000)”: anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.

L’IVA AGEVOLATA

L’IVA agevolata (4%) è riservata ai veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico che rientrino in una delle seguenti categorie: motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo o specifico.

Si può beneficiare di questa agevolazione solo una volta ogni quattro anni, salvo cancellazioni dal Pubblico Registro Automobilistico avvenute prima della scadenza del quadriennio o in caso di perdita si possesso.

L’IVA agevolata si applica al momento dell’acquisto del veicolo presentando a chi vende la documentazione necessaria per dimostrare la propria tipologia della propria disabilità. Si usano abitualmente i verbali rilasciati da INPS che attualmente riportano le voci fiscali, con le parti della diagnosi e dell’anamnesi oscurati (la versione con gli omissis).

LA DETRAZIONE IRPEF

La detrazione IRPeF, che può essere fatta valere al momento della denuncia dei redditi, è pari al 19% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’eventuale adattamento dell’auto. Questa cifra va sottratta dall’imposta lorda che, per quell’anno, si deve all’erario e può essere suddivisa in quattro quote annuali di pari importo. La spesa ammissibile alla detrazione è di 18075, 99 euro (al 19%). La detrazione spetta solo ogni quattro anni. Tuttavia nel caso in cui il veicolo sia cancellato (distruzione, rottamazione) dal Pubblico Registro Automobilistico prima dei quattro anni, è possibile accedere nuovamente al beneficio. In caso di furto e non ritrovamento del mezzo, è possibile usufruire nuovamente della agevolazione, ma sottraendo dalla spesa di 18075, 99 euro, il relativo rimborso assicurativo.

Per detrarre la spesa, anche suddividendola in quattro quote annuali di pari importo, è necessario ovviamente disporre della fattura relativa al veicolo che deve risultare intestata al disabile o a familiare cui sia fiscalmente a carico.

IL BOLLO AUTO E LE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE

L’esenzione dal pagamento del bollo auto spetta su un solo veicolo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo) per volta. Per accedere a questo beneficio bisogna presentare una specifica domanda agli uffici periferici del Ministero delle finanze, allegando la documentazione prevista. Anche in questo caso sono previsti gli stessi limiti di cilindrata fissati per l’IVA agevolata (2000 cc motore a benzina, 2800 cc motore diesel, potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico).

L’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà (es. IET, APIET ecc.) spetta sia in occasione dell’acquisto di un veicolo nuovo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo) che di un veicolo usato.

SU QUALI VEICOLI?

Ferme restando le limitazioni di cilindrata (2000 cc a benzina, 2800 cc diesel, potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico) previste per l’IVA agevolata, solo alcune tipologie di veicoli sono ammesse ai benefici fiscali e tributari. Possono fruirne le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici.

CHI HA DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI?

Tutte le agevolazioni spettano direttamente alle persone con disabilità, o ai loro familiari che li abbiano fiscalmente a carico.

Il disabile può essere considerato “fiscalmente a carico” quando non percepisce un reddito annuo superiore a 2840,51 euro. Non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili.

A seconda della tipologia di disabilità variano i benefici fiscali concessi, le modalità per accedere a ciascuna agevolazione e la documentazione da presentare come già detto sopra. Quindi in alcuni casi ricorre l’obbligo di adattare il veicolo (sola disabilità motoria), negli altri casi il veicolo può non essere adattato (grave limitazione della capacità di deambulazione).

IVA AGEVOLATA E TITOLARI DI PATENTE DI GUIDA SPECIALE

Una recente norma ha stabilito che i titolari di patente speciale con obbligo di adattamenti al veicolo sia sufficiente, per ottenere l’IVA agevolata, presentare semplicemente la patente da cui risulti appunto l’obbligo di adattamenti dei dispositivi, senza dover più presentare anche il verbale di invalidità o di handicap da cui risulti la disabilità motoria permanente.

Le agevolazioni su ausili e sussidi tecnici

Ausili e protesi possono contribuire a migliorare la qualità della vita e a compensare eventuali menomazioni. Il Servizio Sanitario Nazionale prevede, a precise condizioni, la fornitura di gran parte di essi dietro prescrizione medica e verifica amministrativa.

Ma quegli stessi prodotti possono essere anche acquistati direttamente dai diretti interessati o dai loro familiari. In questi casi sono previste agevolazioni fiscali sia al momento dell’acquisto (IVA ridotta al 4%) che, successivamente, in sede di denuncia dei redditi (detrazione come spesa sanitaria).

L’IVA AGEVOLATA SUGLI AUSILI

I prodotti che possono godere dell’IVA agevolata sono espressamente elencati dalla normativa tributaria vigente: apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità; poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione; i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; protesi e ausili inerenti a menomazioni funzionali permanenti.

Per ottenere l’applicazione dell’IVA agevolata è necessario ottenere una specifica prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico specialista dell’Azienda USL di appartenenza nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell’acquirente, oltre all’indicazione del prodotto. Nessuna disposizione indica in modo perentorio quale medico possa emettere questa prescrizione, quindi è consigliabile richiederla allo specialista da cui si è seguiti purché operi come dipendente del Servizio Sanitario Nazionale.

LA DETRAZIONE DELLA SPESA PER GLI AUSILI

La spesa per ausili e protesi può essere detratta in sede di denuncia annuale dei redditi dal diretto interessato o dal familiare di cui sia eventualmente a carico fiscale. La relativa fattura di cui si deve disporre può essere indifferentemente intestata alla persona con disabilità o al familiare.

Tra gli ausili detraibili rientrano: carrozzine per disabili; apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione; ausili per il sollevamento (sollevatori, piattaforme elevatrici, servoscala, carrozzine montascale).

La detrazione si applica integralmente e cioè sempre nella misura del 19% ma senza che venga applicata la franchigia prevista per le altre spese sanitarie. Per ottenere tale detrazione è necessario disporre di una prescrizione del medico curante (non necessariamente il medico di famiglia); in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un’autocertificazione per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico e la causa per la quale è stata acquistata la protesi, l’ortesi o l’ausilio. Può, ovviamente, essere usata anche la stessa prescrizione autorizzativa rilasciata dallo specialista dell’Azienda USL ai fini dell’agevolazione IVA.

È necessario, infine, essere in possesso della certificazione che testimonia una invalidità permanente (esempio certificato di handicap o quello di invalidità).

I SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

Godono delle stesse agevolazioni previste per gli ausili veri e propri, anche altri prodotti che possono essere utili all’autonomia personale delle persone con disabilità.

Questi prodotti sono stati indicati dal Legislatore come sussidi tecnici e informatici e ne è stata data la seguente definizione: “le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere alla riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio“.

Come si potrà notare, potenzialmente sono inclusi nell’agevolazione un gran numero di prodotti; si pensi, ad esempio, al computer, al modem, ai fax, ai comandi per il controllo dell’ambiente domestico o di lavoro.

Come per gli ausili è prevista l’applicazione dell’IVA agevolata (4%) al momento dell’acquisto e la possibilità di detrarre il 19% della spesa al momento della denuncia dei redditi.

Similmente agli ausili, anche per i sussidi tecnici è richiesta la prescrizione autorizzativa di un medico specialista della Azienda USL o anche del medico curante (anche il medico di famiglia) che indichi il tipo di prodotto prescritto, ma anche il collegamento funzionale con il tipo di menomazione e la sua finalizzazione.

Solo se viene presentato tale documento, assieme alla documentazione che attesta l’invalidità, il venditore del prodotto può applicare l’aliquota IVA agevolata.

Analogamente, per ottenere la detrazione IRPeF della spesa è ammessa la certificazione emessa dal medico curante o da un medico specialista, unitamente alla fattura che testimonia l’acquisto e che può essere indifferentemente intestata alla persona con disabilità o al familiare che ce l’ha eventualmente a carico fiscale.

Il diritto allo studio

Quello allo studio è un diritto costituzionale (articolo 34) oggetto di una corposa normativa mirata a  garantire l’accesso, la frequenza, l’inclusione alla scuola e ai percorsi di formazione a tutti, quindi anche agli alunni che possano avere difficoltà di apprendimento, disagio personale, disabilità o patologie particolari.

La normativa vigente prevede la garanzia dell’inclusione scolastica attraverso il sostegno educativo dei bambini e dei ragazzi con disabilità, ma anche l’assistenza all’autonomia, alla comunicazione, e l’assistenza igienica e materiale eventualmente necessarie.

Sono fissate specifiche competenze (scuole, enti locali, Asl) oltre a responsabilità e processi da seguire per garantire il massimo di tutela.

Le famiglie di bimbi e ragazzi con patologie oncologiche o oncoematologiche devono sapere che possono attivare sostegni per consentire ai loro figli di proseguire negli studi e nella frequenza scolastica.

Di fatto quelle patologie rappresentano una limitazione che è causa di disabilità e come tale va inquadrata per attivare i supporti o le modalità organizzative utili alla persona.

La famiglia deve quindi innescare alcuni percorsi finalizzati ad ottenere questi sostegni.

LA CERTIFICAZIONE

Il primo passaggio è richiedere e ottenere la necessaria certificazione.

La certificazione di “alunno con handicap” è rilasciata dalla Commissione dell’Azienda Usl alla quale va richiesta. Solitamente le famiglie vengono orientate dai servizi sanitari o sociosanitari. Infatti, prima di effettuare questa valutazione è necessario che ci sia un inquadramento diagnostico e funzionale dal quale sia emersa la presenza di una situazione di disabilità associata alla necessità di garantire supporti all’integrazione scolastica.

La domanda deve essere corredata da una certificazione di un medico di struttura pubblica o privata accreditata, specialista nella branca di pertinenza della patologia o disabilità rilevata. Deve essere allegata anche una relazione clinica funzionale sintetica. Si può inoltre allegare (in copia) la documentazione ritenuta utile alla valutazione (test, esami, diagnosi, e anche verbali precedenti di handicap o di invalidità).

La Commissione attesta la condizione di “alunno con handicap” e l’eventuale gravità.

LA DIAGNOSI FUNZIONALE E IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

La Diagnosi Funzionale è la descrizione dei bisogni educativi dell’alunno, individuati dagli operatori dell’ASL con la collaborazione della scuola e della famiglia. Non è una semplice descrizione delle funzioni attive o carenti dell’alunno, ma è un’analisi di queste funzioni in vista della formulazione del PEI.

Se la Diagnosi Funzionale, dunque, viene redatta una sola volta dagli operatori dell’ASL, per avere però un quadro progressivo dell’evoluzione della personalità dell’alunno, sono necessarie osservazioni nel tempo che vengono raccolte in un documento – il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) – che viene aggiornato al passaggio di ogni grado di scuola e redatto da tutti gli operatori che seguono l’alunno, cioè insegnanti, operatori sanitari e operatori sociali, con la collaborazione della famiglia.

IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)

Il Piano Educativo Individualizzato o Personalizzato (PEI) è il progetto  specifico per l’alunno con disabilità in età scolare e quindi comprende sia i criteri e gli interventi di carattere scolastico che quelli di socializzazione e di riabilitazione.
Essendo un atto di programmazione, il PEI deve tenere conto di tutti gli elementi informativi contenuti in altri atti che la legge pone pure come obbligatori e cioè la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale.
Il PEI è redatto dagli insegnanti, operatori sanitari e operatori sociali, con la collaborazione della famiglia.

Viene redatto annualmente e comprende le indicazioni principali dei progetti di riabilitazionesocializzazione e scolarizzazione, indicati nell’articolo 13, comma 1, della Legge 104/1992.
Il PEI dovrà indicare tutti i tipi di interventi necessari per la realizzazione del diritto allo studio che possiamo suddividere in base alla competenza: gli Enti Locali, l’Azienda Usl, la Scuola e cioè le effettive necessità di ore di sostegno, di assistenza igienica o materiale e quant’altro serva per l’inclusione scolastica.

Attenzione a come viene redatto e pretendere di essere coinvolti, come famiglia alla sua redazione, perché è con questo documento che si potrà poi pretendere l’attivazione di tutte le misure e interventi necessari.

In particolare nel formulare il PEI (Piano Educativo Individualizzato) per il successivo anno scolastico, nei mesi di maggio o in giugno, le famiglie devono pretendere l’esatta indicazione delle “effettive esigenze rilevate” del proprio figlio, con la conseguente indicazione e quantificazione delle risorse necessarie a soddisfare tali esigenze, sia sotto il profilo delle ore di sostegno che delle eventuali ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, sia ancora per altre necessità.
La famiglia ha dunque diritto di partecipare alla formulazione del PEI (articolo 12, comma 5, Legge 104/1992) e non può esserne esclusa.
In caso di divergenza nella formulazione del PEI e del conseguente Piano degli Studi Personalizzato – di esclusiva competenza dei docenti – la famiglia può far risultare a verbale il proprio dissenso ed eventualmente chiedere la consulenza di un esperto del GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale) che ha tale competenza consultoriale.
Nella formulazione del PEI la famiglia può farsi assistere anche da un esperto di propria fiducia o di un’associazione di cui fa parte. Questa prassi – assai diffusa specie nel Lazio – ha la propria fonte normativa nell’articolo 1 della Legge 53/2003 che insiste molto sull’obbligo della scuola di intrattenere rapporti collaborativi con le famiglie.

Se nel corso dell’anno scolastico il PEI, e soprattutto gli strumenti e gli interventi di supporto, si dimostrano inadeguati o insufficienti, la famiglia può chiedere l’intervento del coordinatore del GLIP, che normalmente è un ispettore esperto nell’integrazione scolastica o può sollecitare, anche tramite la propria associazione, l’intervento di un qualunque ispettore, indicando anche un proprio esperto.

Fermo restando il potere di chiedere questi interventi – in caso, ad esempio, di mancata concessione di ore aggiuntive di sostegno o di assistenza per l’autonomia o la comunicazione o di mancato o carente trasporto o di mancata assistenza igienica – i genitori, esperite tutte le vie di dialogo con l’ente responsabile, possono rivolgersi al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), per ottenere, anche in via d’urgenza, quanto dovuto.

Il sostegno a scuola

Nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) sono indicate le ore di sostegno necessarie per l’alunno. Il Piano Educativo Individualizzato o Personalizzato (PEI), infatti, è il progetto  specifico per l’alunno con disabilità in età scolare e quindi comprende sia i criteri e gli interventi di carattere scolastico che quelli di socializzazione e di riabilitazione.

Il PEI è redatto dagli insegnanti, operatori sanitari e operatori sociali, con la collaborazione della famiglia

Vengono segnalati spesso casi di riduzione del numero di ore di sostegno anche in presenza di gravi disabilità e nonostante il PEI sia chiaro in termini di indicazione.

Nel caso di ritenga di aver sofferto un’illegittima riduzione delle ore di sostegno, l’unica cosa da fare rimane ricorrere all’autorità giudiziaria, per far valutare la correttezza del procedimento amministrativo e, quindi, l’eventuale sussistenza di lesione del diritto allo studio.

Nel caso di bimbi e ragazzi con patologie oncologiche (ancor più se in trattamento), è prevalente la richiesta di assistenza all’autonomia o l’assistenza igienica o formule di scuola a domicilio, mentre sono molto infrequenti esigenze di sostegno didattico (insegnante di sostegno).

L’assistenza personale a scuola

I bambini e i ragazzi con patologie oncologiche che frequentano la scuola possono avere necessita di assistenza personale (supporto all’autonomia o assitenza igienica e materiale). Anche queste necessità sono indicate nel Piano Educativo Individualizzato o Personalizzato (PEI) cioè il progetto  specifico per l’alunno con disabilità in età scolare e quindi comprende sia i criteri e gli interventi di carattere scolastico che quelli di socializzazione e di riabilitazione.

Il PEI è redatto dagli insegnanti, operatori sanitari e operatori sociali, con la collaborazione della famiglia

L’ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA

L’assistenza per l’autonomia consiste nell’aiutare – per tutto o parte dell’orario scolastico – alunni con difficoltà all’uso delle mani o alunni minorati della vista nel prendere appunti, consultare il vocabolario durante le traduzioni, nell’attivazione e l’uso di computer eccetera. Ma tale forma di assistenza può riguardare anche, ad esempio, alunni paraplegici, tetraplegici o afasici, che necessitano quindi di una continua assistenza per gli atti più elementari che esulano dalla didattica.

Queste figure debbono essere fornite, secondo quanto stabilito dall’articolo 139 del decreto legislativo 112/1998, dai Comuni per la scuola dell’infanzia (asilo), primaria (elementari) e secondaria di primo grado (medie inferiori) e dalle Province  (dopo la loro soppressione dalle Regioni o dalle città metropolitane) per la scuola secondaria di secondo grado (medie superiori).

L’ASSISTENZA IGIENICA E MATERIALE

Il Ministero della Pubblica Istruzione in sede di rinnovo del CCNL del 24 luglio 2003, introdusse, d’intesa con i Sindacati, gli articoli 46 e 47 e la Tabella A allegata,

L’assistenza igienica e materiale rientra nelle competenze attribuite (dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro) al profilo professionale» dei collaboratori scolastici.

Tali mansioni di distinguono fra attività di assistenza materiale, consistente nell’accompagnamento degli alunni con disabilità da fuori a dentro la scuola e nei locali della scuola, e attività di cura dell’igiene personale e di accompagnamento ai servizi igienici.

La prima tipologia di mansioni (l’attività di assistenza materiale) è comune a tutti i collaboratori e rientra nel loro ordinario mansionario. Quindi l’accompagnamento deve e può essere svolto da qualsiasi collaboratore scolastico.

La seconda tipologia (l’attività di cura dell’igiene personale e di accompagnamento ai servizi igienici) è particolare e richiede un corso di formazione di circa 40 ore, dando diritto anche ad un aumento di stipendio, a seguito del conferimento di incarico da parte del Dirigente scolastico.

Tuttavia, siccome lo stesso CCNL stabilisce che la formazione e l’aggiornamento sono «un diritto», ma non anche un dovere dei lavoratori della scuola, in molte realtà, specie nel Sud d’Italia, molti collaboratori scolastici si rifiutano di frequentare i corsi formativi e quindi di svolgere le mansioni di assistenza igienica.

Il Dirigente scolastico che deve rispondere del risultato della qualità del servizio scolastico, non può non agire di fronte all’eventuale rifiuto di tutti i collaboratori e collaboratrici scolastiche circa lo svolgimento dell’assistenza igienica agli alunni con disabilità. Ove ciò accadesse si esporrebbe al rischio di denuncia da parte delle famiglia per omissione di atti di ufficio e mancata assistenza a minori.

Per evitare queste situazioni il Dirigente dovrebbe convocare un’assemblea sindacale del personale ausiliario e, constatato il rifiuto di tutti a seguire i corsi di aggiornamento e svolgere tali mansioni, emanare ordini di servizio con i quali attribuire questi compiti ad almeno un collaboratore e una collaboratrice, per l’ovvio dovere di rispetto del genere degli alunni.

Il personale e i sindacati che non condividano tale posizione potranno pure ricorrere al Giudice del Lavoro che verosimilmente constaterà la legittimità del provvedimento e quindi convalidare eventuali provvedimenti disciplinari irrogati dal Dirigente scolastico.

LE SCUOLE PARITARIE

In forza della Legge 10 marzo 2000, n. 62, le scuole private o pubbliche (comunali) che ottengono la parità scolastica godono degli stessi diritti e sono tenute a rispettare gli stessi obblighi fondamentali delle scuole statali.

Debbono pertanto garantire l’assistenza igienica agli alunni con disabilità, col vantaggio che non sono tenute al rispetto delle graduatorie come le scuole statali e, quindi, il rapporto di impiego stipulato con i collaboratori e le collaboratrici scolastiche deve comprendere anche l’obbligo dell’assistenza igienica.

Tali scuole inoltre, in base alle leggi regionali sul diritto allo studio, possono chiedere e ottenere l’assegnazione di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.

Infine, le scuole primarie paritarie che siano anche “parificate” hanno diritto ad ottenere dall’Ufficio Scolastico Regionale la nomina di docenti per il sostegno, pagati dall’Amministrazione Statale, secondo le necessità documentate dalle certificazioni e dalle diagnosi funzionali e dai PEI – i Piani Educativi Individualizzati – degli alunni con disabilità iscritti.

Le scuole paritarie degli altri ordini e gradi hanno invece diritto ad ottenere solo un piccolo contributo dall’Ufficio Scolastico Regionale, in base all’articolo 1, comma 15 della stessa Legge 62/2000, risultante dalla divisione del contributo assegnato dal Ministero, diviso per il numero degli alunni con disabilità di quella Regione.

COME RENDERE ESIGIBILI I DIRITTI

Le famiglie devono chiedere e poi accertarsi che nella certificazione o individuazione di handicap o nella diagnosi funzionale e nel PEI, sia chiaramente espressa la necessità di assistenza per l’autonomia o la comunicazione e/o l’assistenza igienica per l’alunno nel rispetto del suo genere maschile o femminile.

La famiglia deve quindi accertarsi che entro fine maggio dell’anno scolastico precedente quello di frequenza il Dirigente scolastico abbia inoltrato le richieste rispettivamente agli Enti Locali o all’Ufficio Scolastico Regionale, qualora, in quest’ultimo caso, non abbia collaboratori scolastici dei due sessi o essi non siano sufficienti per numero o invalidità a svolgere le funzioni assistenziali igieniche, previste dal CCNL nazionale.

Bisogna inoltre accertarsi che all’inizio dell’anno scolastico – vale a dire nel mese di settembre – il personale richiesto sia già presente nella scuola. In caso negativo, si deve invitare formalmente il Dirigente scolastico a provvedere ad un sollecito, preannunciando, nei casi più gravi, denunce per omissione di atti di ufficio (in caso di inerzia precedente o attuale del Dirigente scolastico).

In caso poi di ulteriore inerzia, bisogna rivolgersi dapprima al Difensore civico comunale o, in mancanza, a quello provinciale o regionale, denunciando il caso e la violazione della normativa prodottasi.

Infine, ci si può rivolgere a un avvocato perché agisca davanti al Tribunale Civile, per ottenere, anche in via di urgenza, l’assegnazione del personale necessario.

Le ormai numerose esperienze di questi anni hanno sempre dato esito favorevole alle persone con disabilità e senza attendere tempi lunghi.

I farmaci a scuola

Gli alunni, durante le ore di frequenza, possono avere necessità di supporto nell’assunzione di farmaci legati a particolari patologie. In alcuni casi, se tale assistenza non è garantita, può essere compromesso il diritto allo studio.

I genitori o, in mancanza, l’amministratore di sostegno o il tutore devono presentare all’atto dell’iscrizione la richiesta di somministrazione di farmaci o di imboccamento alla quale allegare la prescrizione del medico curante da cui risulti in modo inequivocabile che la prestazione non necessita di intervento di personale medico o paramedico e non richiede valutazioni discrezionali del somministratore. Da tale  prescrizione debbono risultare le modalità di svolgimento del compito. Inoltre, la persona prescelta può essere avviata dal Dirigente all’ASL per un breve corso di formazione, qualora le indicazioni fornite dai genitori non la soddisfino. Nel caso poi che nessun volontario sia disponibile, riteniamo che il Dirigente Scolastico dovrebbe nominare un responsabile per la sicurezza della salute nella scuola con tale compito.

Se invece sono richiesti interventi di carattere professionale sanitario, il Dirigente scolastico – eventualmente anche d’intesa con la famiglia – deve chiedere all’ASL la presenza di un infermiere a scuola nelle ore stabilite per la somministrazione del farmaco o al Comune, per l’imboccamento, la presenza a scuola di un assistente per l’autonomia (ai sensi dell’articolo 13, comma 3 della Legge 104/1992).

E ancora, nei casi in cui l’ASL o il Comune preferiscano avvalersi di enti non profit convenzionati, sarà cura del Dirigente concordare con ASL o Comune e gli stessi enti convenzionati i tempi e i modi per lo svolgimento di tali compiti.

Qualora poi la persona prescelta abbia delle preoccupazioni per eventuali sue responsabilità risarcitorie, sarà cura della famiglia scrivere nell’istanza una liberatoria in tal senso e il Dirigente Scolastico potrà anche provvedere a stipulare una polizza assicurativa.

Se infine il Dirigente non intende dare esecuzione alla richiesta della famiglia, quest’ultima potrà rivolgersi all’Ufficio Scolastico Provinciale perché venga rispettata la direttiva ministeriale del 25 novembre 2005.

Qualora poi la persona prescelta abbia delle preoccupazioni per eventuali sue responsabilità risarcitorie, sarà cura della famiglia scrivere nell’istanza una liberatoria in tal senso e il Dirigente Scolastico potrà anche provvedere a stipulare una polizza assicurativa.
Se infine il Dirigente non intende dare esecuzione alla richiesta della famiglia, quest’ultima potrà rivolgersi all’Ufficio Scolastico Provinciale perché venga rispettata la direttiva ministeriale del 25 novembre 2005.

I diritti del malato

Il diritto alla salute è un diritto umano fondamentale sancito dalla Costituzione e da molti atti di rilevanza internazionale. Un buona sintesi di questi atti è rappresentata dalla Carta Europea dei diritti del malato che, anche per la modalità espositiva, contribuisce sia alla consapevolezza dei diritti di ognuno, sia ad orientare la deontologia degli operatori sanitari.

Tentiamo allora di riproporre gli elementi essenziali – che hanno ricadute pratiche assai concrete –  anche per chi è affetto da patologie oncologiche e per i suoi familiari.

Diritto a misure preventive: ogni individuo ha diritto a servizi appropriati per prevenire la malattia.

Diritto all’accesso: ogni individuo ha il diritto di accedere ai servizi sanitari che il suo stato di salute richiede. I servizi sanitari devono garantire eguale accesso a ognuno, senza discriminazioni sulla base delle risorse finanziarie, del luogo di residenza, del tipo di malattia o del momento di accesso al servizio.

Diritto all’informazione: ogni individuo ha il diritto di accedere a tutte le informazioni che riguardano il suo stato di salute, i servizi sanitari e il modo in cui utilizzarli, nonché a tutte quelle informazioni che la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica rendono disponibili.

Diritto al consenso: ogni individuo ha il diritto di accedere a tutte le informazioni che possono metterlo in grado di partecipare attivamente alle decisioni che riguardano la sua salute. Queste informazioni sono un prerequisito per ogni procedura e trattamento, ivi compresa la partecipazione alle sperimentazioni.

Diritto alla libera scelta: ogni individuo ha il diritto di scegliere liberamente tra differenti procedure ed erogatori di trattamenti sanitari sulla base di informazioni adeguate.

Diritto alla privacy e alla confidenzialità: ogni individuo ha il diritto alla confidenzialità delle informazioni di carattere personale, incluse quelle che riguardano il suo stato di salute e le possibili procedure diagnostiche o terapeutiche, così come ha diritto alla protezione della sua privacy durante l’attuazione di esami diagnostici, visite specialistiche e trattamenti medico chirurgici in generale.

Diritto al rispetto del tempo dei pazienti: ogni individuo ha diritto a ricevere i necessari trattamenti sanitari in tempi brevi e predeterminati. Questo diritto si applica a ogni fase del trattamento.

Diritto al rispetto di standard di qualità: Ogni individuo ha il diritto di accedere a servizi sanitari di alta qualità, sulla base della definizione e del rispetto di standard ben precisi.

Diritto alla sicurezza: Ogni individuo ha il diritto di non subire danni derivanti dal cattivo funzionamento dei servizi sanitari o da errori medici e ha il diritto di accedere a servizi e trattamenti sanitari che garantiscano elevati standard di sicurezza.

Diritto all’innovazione: Ogni individuo ha il diritto di accedere a procedure innovative, incluse quelle diagnostiche, in linea con gli standard internazionali e indipendentemente da considerazioni economiche o finanziarie.

Diritto a evitare le sofferenze e il dolore non necessari: Ogni individuo ha il diritto di evitare quanta più sofferenza possibile, in ogni fase della sua malattia.

Diritto a un trattamento personalizzato: ogni individuo ha il diritto a programmi diagnostici o terapeutici il più possibile adatti alle sue esigenze personali.

Diritto al reclamo: ogni individuo ha il diritto di reclamare ogni qualvolta abbia subito un danno e di ricevere una risposta.

Diritto al risarcimento: ogni individuo ha il diritto di ricevere un risarcimento adeguato, in tempi ragionevolmente brevi, ogni qualvolta abbia subito un danno fisico, morale o psicologico causato dai servizi sanitari.

 

 

L’esenzione del ticket

Le patologie oncoematologiche hanno un inquadramento normativo sovrapponibile alle patologie neoplastiche.

Ciò comporta, in ambito sanitario, la concessione delle medesime esenzioni previste per i Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto”. Il codice relativo è lo 048.

L’attribuzione del codice di esenzione 048 dà diritto a usufruire, senza partecipare alla spesa, delle prestazioni farmaceutiche di tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale inserite nei livelli essenziali di assistenza (LEA) appropriate per la patologia e le sue complicanze, nonché per la riabilitazione e la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.

L’esenzione si ottiene rivolgendosi alla propria ASL presentando la certificazione rilasciata da un medico specialista che attesti la patologia.

Il codice di esenzione è inserito nella tessera sanitaria e riportato dal medico nelle relative prescrizioni per farmaci o visite specialistiche.

Il codice di esenzione 048 può essere concesso per un tempo limitato (cinque, dieci anni) oppure illimitato. Nel caso l’esenzione sia limitata, alla scadenza va ripresentata la domanda con la relativa certificazione.

Esistono anche ulteriori forme e codici di esenzione riservate agli invalidi civili e calibrate a seconda del grado di invalidità riconosciuta.

L’assistenza sanitaria fuori sede

Può accadere che, per i motivi più disparati, una persona viva temporaneamente in un luogo diverso da cui ha la sua residenza: per lavoro, studio, motivi familiari o sanitari ecc.

In questi casi, secondo il principio della continuità assistenziale, la persone può richiedere il domicilio sanitario presso la ASL in cui si trova ricevendo quindi l’assistenza sanitaria di cui ha necessità. SI può richiedere il domicilio sanitario per un lasso di tempo non inferiore a 3 mesi e non superiore a 12 mesi che può essere tuttavia rinnovato.

Possono richiedere il domicilio sanitario tutti i cittadini già iscritti al Servizio Sanitario presso la propria ASL. Chi intende richiedere il domicilio sanitario deve prima disdire il proprio medico di famiglia che sarà indicato nella ASL di destinazione provvisoria.

La richiesta di domicilio sanitario va rivolta agli uffici preposti della ASL di dimora provvisoria. Solitamente alla domanda va allegata copia della propria tessera sanitaria e di un documento di riconoscimento oltre a documentazione a supporto del trasferimento provvisorio (esempio certificato di iscrizione all’università, dichiarazione del datore di lavoro ecc.).

Un altro aspetto importante è quello delle visite e dei ricoveri presso strutture fuori regione. In linea generale la normativa vigente tende a privilegiare percorsi diagnostici e d cura presso la regione di residenza. Le Regioni disciplinano però la materia salvaguardando, pur con modalità differenti, il ricorso a cure appropriate e specialistiche anche fuori regione quando vi sia carenza di strutture adatte alla cura di determinate patologie.

In linea generale questi interventi sanitari possono essere richiesti quando si è in grado di dimostrare che le cure devono necessariamente effettuarsi fuori dal territorio regionale ed in una struttura specializzata; è solitamente necessaria preventiva autorizzazione della competente ASL e se previsto dall’ordinamento regionale di residenza.

L’ISEE

La presentazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) viene richiesta per l’accesso a prestazioni sociali agevolate cioè servizi o aiuti economici rivolti a situazioni di bisogno o necessità.

Solo a titolo di esempio: dalle prestazioni ai non autosufficienti ai servizi per la prima infanzia, dalle agevolazioni economiche sulle tasse universitarie a quelle per le rette di ricovero in strutture assistenziali, alle eventuali agevolazioni su tributi locali, all’accesso agli asili nido.

L’ISEE dal 2015 è stato oggetto di una nuova regolamentazione che modifica alcuni criteri e, soprattutto, intensifica i controlli preventivi e a campione e ne affida la gestione all’INPS.

COME SI CALCOLA L’ISEE

L’Indicatore tenta di considerare la disponibilità economica del nucleo familiare soppesando reddito, patrimonio e l’effettiva composizione del nucleo stesso.

Gli elementi che compongono l’Indicatore sono:

  • l’Indicatore della Situazione Reddituale che conta tutti gli introiti (redditi, rendite, pensioni) del nucleo familiare, prevedendo alcune franchigie e detrazioni per situazioni particolari;
  • l’Indicatore della Situazione Patrimoniale che considera il 20% del patrimonio mobiliare (titoli, conti correnti, depositi ecc.) e immobiliare (terreni, abitazioni, edifici ecc.), prevedendo alcune franchigie per la casa di abitazione e per una parte del risparmio familiare.

La somma dei due indicatori viene divisa per una scala di equivalenza che è diversa a seconda della numerosità del nucleo familiare (es. 1 componente, parametro 1,00; 2 componenti, 1,57; 3 componenti, 2,04 ecc.) e della sua composizione (esempio nuclei monogenitoriali, minori ecc.).

Anche la presenza di una persona con disabilità nel nucleo incide nel calcolo finale dell’ISEE, poiché, a seconda della gravità della disabilità, sono previste delle franchigie (che variano da 3500 euro a 9500 euro) e la possibilità di detrarre le eventuali spese sanitarie.

Le formule di calcolo dell’ISEE sono diverse a seconda del tipo di prestazione sociale agevolata: l’ISEE ordinario è riferito alla generalità delle prestazioni e comprende tutto il nucleo; l’ISEE socio-sanitario è il riferimento quando si chiedono prestazioni di natura socio-sanitaria non residenziale e può essere riferito al solo richiedente e al coniuge; l’ISEE per prestazioni residenziali ha un’ulteriore modalità di calcolo che può comprendere anche familiari che non fanno effettivamente parte del nucleo; l’ISEE universitario viene richiesto per l’accesso alle agevolazioni sulle tasse universitarie.

COME SI RICHIEDE

La richiesta della certificazione dell’ISEE, va inoltrata all’INPS compilando i moduli DSU diversi a seconda della prestazione richiesta o della composizione del nucleo.

I moduli DSU per la richiesta dell’ISEE vanno presentati per via telematica accedendo ai servizi online dell’INPS usando l’apposito PIN (numero identificativo personale). In alternativa ci si può rivolgere ad un patronato sindacale o ad un Caf.

I moduli in sé non sono particolarmente complessi. Gran parte delle informazioni sono generate poi da INPS. INPS infatti, per elaborare l’ISEE, estrae i dati dal proprio casellario (pensioni, dipendenti, autonomi) e da quello dell’Agenzia delle entrate (dichiarazioni dei redditi).

In questo modo il richiedente non deve, ad esempio, indicare l’ammontare di pensioni, ché risultano già dal casellario INPS, né spese sanitarie rilevate nella banca dati dell’Agenzia delle entrate come pure l’assunzione di una badante. INPS ha tempo 10 giorni lavorativi per rilasciare l’ISEE completo degli elementi che ne hanno determinato il calcolo.

Nel caso il richiedente rilevasse dati errati può, entro dieci giorni dal ricevimento dell’attestazione ISEE, con un ulteriore modulo richiederne la correzione o la rettifica.

Dopo ulteriori verifiche INPS rilascia l’attestazione definitiva. Nel caso di discordanze fra quanto dichiarato dal Cittadino e quanto risultante dagli archivi e casellari, la Guardia di finanza viene incaricata di ulteriori accertamenti.

A COSA DÀ DIRITTO L’ISEE

Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate (ad esempio Comuni e Regioni) possono fissare dei limiti reddituali o delle soglie. Assumono a riferimento la modalità di calcolo ISEE ma possono differenziare le soglie e i limiti.

Il loro superamento può comportare, a seconda della prestazione o del beneficio:

  • l’esclusione dall’accesso all’agevolazione o al beneficio;
  • la partecipazione alla spesa diversificata o meno a seconda del livello ISEE.

I sostegni economici

Il sistema di protezione sociale, oltre alle provvidenze riservate agli invalidi civili, prevede anche altre forme di sostegno economico che però hanno una rilevanza e una variabilità regionale.

Ancora una volta, quindi, è necessario rivolgersi innanzitutto ai servizi sociali del proprio Comune per ottenere un primo orientamento, per comprendere quali sono i sostegni previsti nella propria Regione e quali sono le condizioni previste.

Vediamo in sintesi quali sono le forme di trasferimento economici più frequenti con particolare attenzione per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone non autosufficienti o disabili secondo l’area di appartenenza degli utenti.

  • I voucher, sono provvidenze economiche, spesso erogate in forma di buoni con n controvalore, a favore di persone non autosufficienti e disabili, solitamente limitate alla condizione in cui le prestazioni siano erogate da “caregiver” professionali.
  • Gli assegni di cura, sono erogazioni economiche vere e proprie erogate da alcune regioni e finalizzate a garantire a persone non autosufficienti e a disabili gravi o gravissimi, la permanenza nel nucleo familiare o nell’ambiente di appartenenza, evitando il ricovero in strutture residenziali. L’importo è variabile e talvolta graduato a seconda del carico assistenziale.
  • I buoni socio-sanitari sono una forma di trasferimento economico adottata da alcune Regioni come sostegno economico a favore di persone in difficoltà erogato anche nel caso in cui l’assistenza sia prestata da un “caregiver” familiare; sono spesso connessi alla non autosufficienza.
  • I contributi per progetti sono una formula di trasferimento economico che prevede una rendicontazione sulla base di uno specifico progetto concordato con i servizi sociali. La forma più nota è quella relativa ai progetti per la vita indipendente (legge 162/1998) che molte Regioni hanno attivato pur per un numero limitato di casi.
  • I sostegni per i caregiver familiari sono forme di supporto con una elevata variabilità territoriale. Sono stati previsti in forma diversa (o non ancora previsti) in alcune regioni e ancora in modo non consolidato. Solo nel 2022 i contributi hanno assunto una maggiore diffusione grazie alla distribuzione alle Regioni di un fondo nazionale. A livello locale quindi vi sono stati avvisi e bandi specifici. Presumibilmente in prospettiva questa opportunità verrà ampliata.
    Solitamente i contributo o bonus consistono in un trasferimento monetario a fronte di una comprovata assistenza continuativa ad un familiare non autosufficiente o con grave disabilità. Vi si aggiungono poi dei criteri di natura economica (ISEE) che limitano ulteriormente la platea dei beneficiari. Per sapere se nel proprio territorio sono disponibili questi contributi è necessario rivolgersi ai servizi sociali del proprio comune.

I servizi alla persona e alla famiglia

Il sistema di protezione sociale italiano, oltre alle prestazioni previdenziali riconosciute ai lavoratori, prevede interventi assistenziali rivolti ai cittadini che si trovino in particolari situazioni di fragilità, di bisogno, di maggiore esposizione alla marginalità.

Alcuni interventi assistenziali sono ancora mantenuti direttamente dallo Stato come, ad esempio, le pensioni e le indennità per gli invalidi civili, la pensione sociale e altre forme di sostegno al reddito.

La gran parte degli interventi sono invece ormai di competenza regionale e consistono in una ampia gamma di servizi, sostegni, trasferimenti monetari. La generale disciplina regionale è poi attuata dai Comuni (singoli e associali) attraverso i propri servizi sociali.

È infatti il servizio sociale del proprio Comune il primo referente del Cittadino. Alcuni servizi, in particolare di natura socio-sanitaria, sono delegati spesso alle Aziende Usl.

Le politiche sociali, e quindi i servizi, sono molto diverse a seconda delle Regioni. Di conseguenza è sempre necessario, quando ci si trovi in situazione di necessità o bisogno, rivolgersi innanzitutto al servizio sociale del proprio Comune per un primo orientamento sui servizi che è possibile ottenere nel proprio territorio di riferimento.

Vediamo, in modo sintetico, quali possono essere le principali prestazioni offerte dal servizio sociale, tenendo presente l’alta variabilità territoriale e una sostanziale differenza di risposte a seconda anche dell’età (minori, età adulta, anziani) degli assistiti.

SEGRETARIATO SOCIALE

È generalmente un servizio di informazione rivolto a tutti i cittadini, fornisce notizie sulle risorse locali e sulle prassi per accedervi, in modo da offrire un aiuto per la corretta utilizzazione dei servizi sociali. Può assumere, in alcuni casi, la connotazione di sportello sociale tematico garantendo attività di consulenza e orientamento per specifici target e aree di interventi sociali compresa la tutela legale.

ASSISTENZA A DOMICILIO

Assume forme diverse e molto spesso prevede una partecipazione alla spesa da parte degli interessati. È volta a supportare la persona e la sua famiglia presso il proprio domicilio. L’assistenza domiciliare socio-assistenziale è un servizio rivolto a persone con ridotta autonomia, o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno psicologico, di assistenza sociale e/o educativa a domicilio. Al contrario, nell’assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari vengono garantite sia prestazioni socio-assistenziali che sanitarie (cure mediche o specialistiche, infermieristiche, riabilitative) rivolte a  persone non autosufficienti o di recente dimissione ospedaliera, per evitare ricoveri impropri e mantenere la persona nel suo ambiente di vita.

RESIDENZIALITÀ

I Comuni, assieme alle ASL, sono per il Cittadino il primo riferimento nell’ipotesi in cui egli intenda lasciare il proprio domicilio e scegliere un ricovero in una struttura residenziale. Le strutture possono essere molto diverse a seconda delle caratteristiche dell’assistenza fornita la cui componente sanitaria può essere assente (strutture di tipo socio-assistenziale, comunità alloggio ecc.) o più o meno rilevante (ad esempio residenze sanitarie assistenziali, hospice ecc). Questa differenziazione comporta ricadute anche sulla compartecipazione alla spesa da parte dell’utente, del Comune e del Servizio Sanitario Nazionale.

SOSTEGNI ECONOMICI

Il servizio sociale del proprio Comune è generalmente anche il primo referente per attivare, laddove previsti, sostegni diretti o indiretti, di natura economica. Anche in questo caso c’è una alta variabilità con una gamma che va dal sostegno al pagamento di rette per servizi diurni, semiresidenziali, residenziali, al sostegno alla domiciliarità, ai contributi economici per cure o prestazioni sanitarie, o per il trasporto e la mobilità, per l’accoglienza di minori, adulti e anziani ecc.

VEDI ANCHE

I sostegni economici