Le agevolazioni fiscali

La normativa tributaria italiana riconosce alcune agevolazioni fiscali su alcune spese, prodotti e servizi che le persone con disabilità o i loro familiari devono sostenere proprio a causa della loro condizione.

Non è sempre facile orientarsi fra queste disposizioni soprattutto se non si hanno ben chiari alcuni concetti di base.

TASSE E IMPOSTE

Il primo elemento da conoscere è che le agevolazioni fiscali operano su:

  • l’imposta diretta: è quella che colpisce direttamente la ricchezza, quando cioè questa esiste già come un bene (es. il patrimonio) o quando viene prodotta con un servizio o una prestazione (il reddito). L’esempio più noto di imposta diretta è l’IRPeF, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, cioè quella che si versa annualmente in occasione delle denuncia dei redditi oppure che viene prelevata direttamente alla fonte (es. quando viene versato lo stipendio).
  • l’imposta indiretta: è quella che colpisce indirettamente la ricchezza nel momento in cui questa viene trasferita (es. la vendita di un bene) o viene consumata (es. fruizione di un servizio o di una prestazione). Esempi di imposta indiretta: IVA, le imposte di fabbricazione, i dazi doganali, le imposte su giochi, lotterie, tabacchi. Altre imposte, vengono poi versate in occasione di donazioni, successioni, concessioni, concessioni governative, registrazioni.
  • la tassa: per poter accedere ad alcuni servizi il cittadino deve pagare allo Stato o a Enti pubblici o locali, una tassa. Gli esempi più noti sono quelli delle tasse amministrative o giudiziarie o le tasse di concessione governativa.

DETRAZIONI, DEDUZIONI, ALIQUOTE AGEVOLATE

I meccanismi di agevolazione previsti sono diversi a seconda che interessino l’IRPeF (denuncia dei redditi) o l’acquisto diretto di un prodotto (IVA).

  • Detraibilità: le spese sostenute si detraggono dall’imposta lorda che si deve allo Stato; questa sottrazione è effettuata in percentuale; ad esempio le spese sanitarie sostenute  possono essere detratte in ragione del 19%. Le spese ammesse alla detrazione sono indicate dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi e dalle istruzioni per la compilazione dei Modelli 730/UNICO. Il meccanismo è, quindi, ad esempio il seguente: se si è sostenuto una spesa (ammessa alla detrazione) di euro 1000, si potrà detrarre dall’imposta che si deve allo Stato euro 190.
  • Deducibilità: è ammessa solo per pochi oneri (es. spese di assistenza specifica ad un portatore di handicap) e consente di sottrarre le relative spese sostenute e documentate – dal reddito complessivo. Supponendo quindi che il reddito complessivo sia di 20.000 euro, e la spesa deducibile pari a 2.000 euro, il calcolo dell’imposta dovuta allo Stato sarà effettuato su 18.000 euro.
  • Aliquota IVA agevolata: la normativa vigente prevede varie aliquote IVA su prodotti o servizi (4, 5, 10, 22%) che si versano al momento dell’acquisto o della cessione. L’IVA ordinaria è quella del 22%, ma su alcuni prodotti o servizi destinati alle persone con disabilità si applica, a precise condizioni, l’IVA ridotta (4%).

FAMILIARI A CARICO

Il contribuente può generalmente fruire delle agevolazioni fiscali per sé e per spese sostenute per familiari a carico. Perchè un familiare sia considerato a carico fiscale  vengono fissate due condizioni:

  • La condizione di parentela e affinità: sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;  i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati; altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
  • I limiti reddituali del familiare: per essere a carico i familiari non devono disporre di un reddito proprio superiore 840,51 euro al lordo degli oneri deducibili Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro. Sono esclusi alcuni redditi esenti fra i quali le pensioni, indennità e assegni corrisposti agli invalidi civili, ai sordi, ai ciechi civili.

Le detrazioni per carichi di famiglia

In sede di denuncia dei redditi (Modello 730/Unico) oltre alle deduzioni e detrazioni per spese sostenute – ad esempio le spese sanitarie –  il contribuente può detrarre una cifra fissa (forfettaria) per familiari a carico.

Anche in questo caso la presenza di un figlio con disabilità incide in termini di maggior favore su questa detrazione forfettaria.

Gli importi previsti per le detrazioni sono teorici; infatti diminuiscono progressivamente con l’aumentare del reddito complessivo del contribuente, fino ad annullarsi quando detto reddito arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari a carico.

A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare. Le detrazioni teoriche sono di

  • 950 euro per ciascun figlio a carico (sopra i 21 anni);
  • 750 euro per ciascun familiare a carico;
  • 800-690 per coniuge a carico

L’introduzione dell’assegno unico e universale ha comportato la restrizione delle detrazioni forfettarie che precedentemente erano previste, incluse le maggiorazioni per i figli con disabilità. Sono state soppresse le detrazioni forfettarie per i figli di età inferiore ai 21 anni. Per quelli di età superiore ai 21 anni, anche disabili, l’attuale detrazione è di 950 euro per ciascun figlio a carico.

Le detrazioni teoriche per i figli sono “maggiorate” in alcune specifiche situazioni, giungendo quindi a seguenti importi massimi:

  • – 1.220,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
  • – 1.350,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
  • – 1.620,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Detrazioni per il coniuge: per il coniuge a carico la detrazione prevista è in 800 euro.  Non sono previste maggiorazioni nel caso in cui il coniuge sia una persona con disabilità.

Detrazione per altri familiari a carico: per gli altri familiari a carico la detrazione massima è pari a 750 euro. Non sono previste maggiorazioni nel caso in cui il familiare sia una persona con disabilità.

Le detrazioni e le deduzioni per spese sanitarie, mediche e assistenza specifica

Tutti i contribuenti, in sede di denuncia dei redditi, possono detrarre gran parte delle spese mediche rimaste a loro carico (il 19% con la franchigia di 129,11 euro), ma una maggiore agevolazione è riservata invece sulle spese mediche generiche (farmaci e medico generico, non specialista) e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità.

In questi casi è ammessa la deduzione (la spesa si sottrae dal reddito lordo e senza franchigie).

Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa;
  • personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • personale con la qualifica di educatore professionale;
  • personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona da queste figure professionali sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (anche il terapista o l’infermiere lo sono).

Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto.

I FARMACI

In caso di disabilità le spese sanitarie per l’acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

CHI PUÒ DEDURRE QUESTE SPESE

Eccezionalmente tutte queste spese possono essere dedotte, oltre dal diretto interessato, se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico: coniuge; generi e nuore; figli, compresi quelli adottivi, suoceri e suocere; discendenti dei figli; fratelli e sorelle (anche unilaterali); genitori (compresi quelli adottivi); nonni e nonne.

SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI

Esiste una particolare agevolazione che può essere interessante per quelle persone affette da patologie oncologiche che non siano in possesso di certificazione di invalidità o di handicap.

Le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie per le quali è riconosciuta l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (esenzione ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dal familiare non a carico.

Un esempio: una persona con patologia oncologica (esenzione ticket) sostiene delle spese sanitarie significative, ma dispone di un reddito basso e quindi non può detrarre integralmente la spesa sanitaria sostenuta (in termini tecnici si dice “che non trova capienza”). In questi casi il familiare della persona affetta da patologia oncologica può portare in detrazione la parte di spesa che non ha trovato capienza. Unico limite, oltre alla franchigia di 129,11 euro, è fissato nella cifra detraibile: non può superare 6.197,48 euro.

LE SPESE DETRAIBILI

Altre spese particolari spese sanitarie, non comprese in quelle precedenti,  e per l’acquisto di mezzi di ausilio o di trasporto è riconosciuta una detrazione dall’Irpef del 19%.

In particolare, possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di

129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).

La franchigia di 129,11 euro invece non si applica nella detrazione di spese per ausili e protesi, sussidi tecnici ed informatici, veicoli destinati al trasporto e alla guida.

Le detrazioni e le deduzioni per le spese di assistenza personale

Le persone con disabilità, le persone anziane o non autosufficienti e, ancora, le persone con patologie oncoematologiche o invalidanti possono avere necessità di avvalersi di assistenza e supporto presso il proprio domicilio di personale addetto ai servizi domestici (colf o badanti) che retribuiscono direttamente.

La normativa fiscale riconosce, pur in modo parziale, due diverse agevolazioni. Una riservata alle persone con disabilità e i loro familiari, l’altra rivolta alla generalità dei contribuenti.

LA DEDUZIONE PER SERVIZI DOMESTICI

La prima agevolazione riconosciuta a chi si avvalga di un addetto all’assistenza è la deduzione di una parte della spesa. Onde evitare elusioni fiscali e contributive, l’agevolazione viene concessa solo nel caso in cui colf o badante siano regolarmente assunte (non necessariamente a tempo pieno).

Viene riconosciuta una deduzione dal reddito del contribuente (indipendentemente dall’ammontare di quest’ultimo) fino a 1549,37 euro. Possono essere dedotti però solo i contributi previdenziali e assistenziali relativi alla retribuzione dell’operatore.

Nella sostanza, non si può dedurre alcuna quota della retribuzione finale corrisposta al collaboratore, ma solo quei versamenti che ogni datore di lavoro è tenuto a versare agli istituti previdenziali al momento della retribuzione.

La deduzione spetta al diretto interessato o al familiare che ce l’abbia a carico fiscale.

DETRAZIONE PER L’ASSISTENZA PERSONALE

Mentre alla deduzione per i servizi domestici sono ammessi tutti i contribuenti, alle persone non autosufficienti o ai loro familiari è concessa l’opportunità aggiuntiva di recuperare, in sede di denuncia dei redditi, anche una parte della spesa sostenuta per retribuire l’assistenza personale.

L’agevolazione consiste nella detrazione del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro. Inoltre è fissato un limite di reddito del contribuente: se supera i 40.000 euro la detrazione non viene concessa.

Va precisato che, diversamente da altre spese sanitarie o per l’acquisto di veicoli destinati alle persone con disabilità, questa detrazione può essere operata, oltre che dal diretto interessato o dai familiari cui sia fiscalmente a carico, anche dagli altri familiari civilmente obbligati come definiti dal Codice Civile e cioè: il coniuge, i figli naturali, legittimi, adottivi o, in loro mancanza, i discendenti prossimi, i genitori, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle.

Il limite di 2.100 euro rimane il montante massimo per contribuente, cioè se anche questi sostiene spese per più persone non autosufficienti, il massimo che potrà detrarre sarà comunque solo il 19% di 2.100 euro.

La detrazione delle spese per l’assistenza personale è cumulabile con la deduzione delle spese per i servizi domestici.

Le più recenti indicazioni dell’Agenzia delle Entrate precisano che sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Nessuna norma o circolare afferma che la certificazione necessaria per questa specifica agevolazione coincida con il verbale di invalidità o di handicap. Pertanto può essere considerata valida anche la certificazione di un medico specialista o di famiglia.

Per ottenere questa detrazione è necessario disporre di ricevuta rilasciata da chi effettua la prestazione con indicazione del codice fiscale e dei dati anagrafici di chi presta l’assistenza e di chi effettua il pagamento.