L’assistenza personale a scuola

I bambini e i ragazzi con patologie oncologiche che frequentano la scuola possono avere necessita di assistenza personale (supporto all’autonomia o assitenza igienica e materiale). Anche queste necessità sono indicate nel Piano Educativo Individualizzato o Personalizzato (PEI) cioè il progetto  specifico per l’alunno con disabilità in età scolare e quindi comprende sia i criteri e gli interventi di carattere scolastico che quelli di socializzazione e di riabilitazione.

Il PEI è redatto dagli insegnanti, operatori sanitari e operatori sociali, con la collaborazione della famiglia

L’ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA

L’assistenza per l’autonomia consiste nell’aiutare – per tutto o parte dell’orario scolastico – alunni con difficoltà all’uso delle mani o alunni minorati della vista nel prendere appunti, consultare il vocabolario durante le traduzioni, nell’attivazione e l’uso di computer eccetera. Ma tale forma di assistenza può riguardare anche, ad esempio, alunni paraplegici, tetraplegici o afasici, che necessitano quindi di una continua assistenza per gli atti più elementari che esulano dalla didattica.

Queste figure debbono essere fornite, secondo quanto stabilito dall’articolo 139 del decreto legislativo 112/1998, dai Comuni per la scuola dell’infanzia (asilo), primaria (elementari) e secondaria di primo grado (medie inferiori) e dalle Province  (dopo la loro soppressione dalle Regioni o dalle città metropolitane) per la scuola secondaria di secondo grado (medie superiori).

L’ASSISTENZA IGIENICA E MATERIALE

Il Ministero della Pubblica Istruzione in sede di rinnovo del CCNL del 24 luglio 2003, introdusse, d’intesa con i Sindacati, gli articoli 46 e 47 e la Tabella A allegata,

L’assistenza igienica e materiale rientra nelle competenze attribuite (dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro) al profilo professionale» dei collaboratori scolastici.

Tali mansioni di distinguono fra attività di assistenza materiale, consistente nell’accompagnamento degli alunni con disabilità da fuori a dentro la scuola e nei locali della scuola, e attività di cura dell’igiene personale e di accompagnamento ai servizi igienici.

La prima tipologia di mansioni (l’attività di assistenza materiale) è comune a tutti i collaboratori e rientra nel loro ordinario mansionario. Quindi l’accompagnamento deve e può essere svolto da qualsiasi collaboratore scolastico.

La seconda tipologia (l’attività di cura dell’igiene personale e di accompagnamento ai servizi igienici) è particolare e richiede un corso di formazione di circa 40 ore, dando diritto anche ad un aumento di stipendio, a seguito del conferimento di incarico da parte del Dirigente scolastico.

Tuttavia, siccome lo stesso CCNL stabilisce che la formazione e l’aggiornamento sono «un diritto», ma non anche un dovere dei lavoratori della scuola, in molte realtà, specie nel Sud d’Italia, molti collaboratori scolastici si rifiutano di frequentare i corsi formativi e quindi di svolgere le mansioni di assistenza igienica.

Il Dirigente scolastico che deve rispondere del risultato della qualità del servizio scolastico, non può non agire di fronte all’eventuale rifiuto di tutti i collaboratori e collaboratrici scolastiche circa lo svolgimento dell’assistenza igienica agli alunni con disabilità. Ove ciò accadesse si esporrebbe al rischio di denuncia da parte delle famiglia per omissione di atti di ufficio e mancata assistenza a minori.

Per evitare queste situazioni il Dirigente dovrebbe convocare un’assemblea sindacale del personale ausiliario e, constatato il rifiuto di tutti a seguire i corsi di aggiornamento e svolgere tali mansioni, emanare ordini di servizio con i quali attribuire questi compiti ad almeno un collaboratore e una collaboratrice, per l’ovvio dovere di rispetto del genere degli alunni.

Il personale e i sindacati che non condividano tale posizione potranno pure ricorrere al Giudice del Lavoro che verosimilmente constaterà la legittimità del provvedimento e quindi convalidare eventuali provvedimenti disciplinari irrogati dal Dirigente scolastico.

LE SCUOLE PARITARIE

In forza della Legge 10 marzo 2000, n. 62, le scuole private o pubbliche (comunali) che ottengono la parità scolastica godono degli stessi diritti e sono tenute a rispettare gli stessi obblighi fondamentali delle scuole statali.

Debbono pertanto garantire l’assistenza igienica agli alunni con disabilità, col vantaggio che non sono tenute al rispetto delle graduatorie come le scuole statali e, quindi, il rapporto di impiego stipulato con i collaboratori e le collaboratrici scolastiche deve comprendere anche l’obbligo dell’assistenza igienica.

Tali scuole inoltre, in base alle leggi regionali sul diritto allo studio, possono chiedere e ottenere l’assegnazione di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.

Infine, le scuole primarie paritarie che siano anche “parificate” hanno diritto ad ottenere dall’Ufficio Scolastico Regionale la nomina di docenti per il sostegno, pagati dall’Amministrazione Statale, secondo le necessità documentate dalle certificazioni e dalle diagnosi funzionali e dai PEI – i Piani Educativi Individualizzati – degli alunni con disabilità iscritti.

Le scuole paritarie degli altri ordini e gradi hanno invece diritto ad ottenere solo un piccolo contributo dall’Ufficio Scolastico Regionale, in base all’articolo 1, comma 15 della stessa Legge 62/2000, risultante dalla divisione del contributo assegnato dal Ministero, diviso per il numero degli alunni con disabilità di quella Regione.

COME RENDERE ESIGIBILI I DIRITTI

Le famiglie devono chiedere e poi accertarsi che nella certificazione o individuazione di handicap o nella diagnosi funzionale e nel PEI, sia chiaramente espressa la necessità di assistenza per l’autonomia o la comunicazione e/o l’assistenza igienica per l’alunno nel rispetto del suo genere maschile o femminile.

La famiglia deve quindi accertarsi che entro fine maggio dell’anno scolastico precedente quello di frequenza il Dirigente scolastico abbia inoltrato le richieste rispettivamente agli Enti Locali o all’Ufficio Scolastico Regionale, qualora, in quest’ultimo caso, non abbia collaboratori scolastici dei due sessi o essi non siano sufficienti per numero o invalidità a svolgere le funzioni assistenziali igieniche, previste dal CCNL nazionale.

Bisogna inoltre accertarsi che all’inizio dell’anno scolastico – vale a dire nel mese di settembre – il personale richiesto sia già presente nella scuola. In caso negativo, si deve invitare formalmente il Dirigente scolastico a provvedere ad un sollecito, preannunciando, nei casi più gravi, denunce per omissione di atti di ufficio (in caso di inerzia precedente o attuale del Dirigente scolastico).

In caso poi di ulteriore inerzia, bisogna rivolgersi dapprima al Difensore civico comunale o, in mancanza, a quello provinciale o regionale, denunciando il caso e la violazione della normativa prodottasi.

Infine, ci si può rivolgere a un avvocato perché agisca davanti al Tribunale Civile, per ottenere, anche in via di urgenza, l’assegnazione del personale necessario.

Le ormai numerose esperienze di questi anni hanno sempre dato esito favorevole alle persone con disabilità e senza attendere tempi lunghi.