Patologie e terapie
La normativa tributaria italiana riconosce alcune agevolazioni fiscali su alcune spese, prodotti e servizi che le persone con disabilità o i loro familiari devono sostenere proprio a causa della loro condizione.
Non è sempre facile orientarsi fra queste disposizioni soprattutto se non si hanno ben chiari alcuni concetti di base.
Il primo elemento da conoscere è che le agevolazioni fiscali operano su:
I meccanismi di agevolazione previsti sono diversi a seconda che interessino l’IRPeF (denuncia dei redditi) o l’acquisto diretto di un prodotto (IVA).
Il contribuente può generalmente fruire delle agevolazioni fiscali per sé e per spese sostenute per familiari a carico. Perchè un familiare sia considerato a carico fiscale vengono fissate due condizioni:
In sede di denuncia dei redditi (Modello 730/Unico) oltre alle deduzioni e detrazioni per spese sostenute – ad esempio le spese sanitarie – il contribuente può detrarre una cifra fissa (forfettaria) per familiari a carico.
Anche in questo caso la presenza di un figlio con disabilità incide in termini di maggior favore su questa detrazione forfettaria.
Gli importi previsti per le detrazioni sono teorici; infatti diminuiscono progressivamente con l’aumentare del reddito complessivo del contribuente, fino ad annullarsi quando detto reddito arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari a carico.
A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare. Le detrazioni teoriche sono di
– 950 euro per ciascun figlio a carico (sopra i 21 anni);
– 750 euro per ciascun familiare a carico;
– 800-690 per coniuge a carico
L’introduzione dell’assegno unico e universale ha comportato la restrizione delle detrazioni forfettarie che precedentemente erano previste, incluse le maggiorazioni per i figli con disabilità. Sono state soppresse le detrazioni forfettarie per i figli di età inferiore ai 21 anni. Per quelli di età superiore ai 21 anni, anche disabili, l’attuale detrazione è di massimo 950 euro per ciascun figlio a carico.
Detrazioni per il coniuge: per il coniuge a carico la detrazione prevista è in 800 euro. Non sono previste maggiorazioni nel caso in cui il coniuge sia una persona con disabilità.
Detrazione per altri familiari a carico: per gli altri familiari a carico la detrazione massima è pari a 750 euro. Non sono previste maggiorazioni nel caso in cui il familiare sia una persona con disabilità.
Tutti i contribuenti, in sede di denuncia dei redditi, possono detrarre gran parte delle spese mediche rimaste a loro carico (il 19% con la franchigia di 129,11 euro), ma una maggiore agevolazione è riservata invece sulle spese mediche generiche (farmaci e medico generico, non specialista) e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità.
In questi casi è ammessa la deduzione (la spesa si sottrae dal reddito lordo e senza franchigie).
Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:
Le prestazioni sanitarie rese alla persona da queste figure professionali sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (anche il terapista o l’infermiere lo sono).
Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto.
In caso di disabilità le spese sanitarie per l’acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.
Eccezionalmente tutte queste spese possono essere dedotte, oltre dal diretto interessato, se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico: coniuge; generi e nuore; figli, compresi quelli adottivi, suoceri e suocere; discendenti dei figli; fratelli e sorelle (anche unilaterali); genitori (compresi quelli adottivi); nonni e nonne.
Esiste una particolare agevolazione che può essere interessante per quelle persone affette da patologie oncologiche che non siano in possesso di certificazione di invalidità o di handicap.
Le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie per le quali è riconosciuta l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (esenzione ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dal familiare non a carico.
Un esempio: una persona con patologia oncologica (esenzione ticket) sostiene delle spese sanitarie significative, ma dispone di un reddito basso e quindi non può detrarre integralmente la spesa sanitaria sostenuta (in termini tecnici si dice “che non trova capienza”). In questi casi il familiare della persona affetta da patologia oncologica può portare in detrazione la parte di spesa che non ha trovato capienza. Unico limite, oltre alla franchigia di 129,11 euro, è fissato nella cifra detraibile: non può superare 6.197,48 euro.
Altre spese particolari spese sanitarie, non comprese in quelle precedenti, e per l’acquisto di mezzi di ausilio o di trasporto è riconosciuta una detrazione dall’Irpef del 19%.
In particolare, possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di
129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).
La franchigia di 129,11 euro invece non si applica nella detrazione di spese per ausili e protesi, sussidi tecnici ed informatici, veicoli destinati al trasporto e alla guida.
Le persone con disabilità, le persone anziane o non autosufficienti e, ancora, le persone con patologie oncoematologiche o invalidanti possono avere necessità di avvalersi di assistenza e supporto presso il proprio domicilio di personale addetto ai servizi domestici (colf o badanti) che retribuiscono direttamente.
La normativa fiscale riconosce, pur in modo parziale, due diverse agevolazioni. Una riservata alle persone con disabilità e i loro familiari, l’altra rivolta alla generalità dei contribuenti.
La prima agevolazione riconosciuta a chi si avvalga di un addetto all’assistenza è la deduzione di una parte della spesa. Onde evitare elusioni fiscali e contributive, l’agevolazione viene concessa solo nel caso in cui colf o badante siano regolarmente assunte (non necessariamente a tempo pieno).
Viene riconosciuta una deduzione dal reddito del contribuente (indipendentemente dall’ammontare di quest’ultimo) fino a 1549,37 euro. Possono essere dedotti però solo i contributi previdenziali e assistenziali relativi alla retribuzione dell’operatore.
Nella sostanza, non si può dedurre alcuna quota della retribuzione finale corrisposta al collaboratore, ma solo quei versamenti che ogni datore di lavoro è tenuto a versare agli istituti previdenziali al momento della retribuzione.
La deduzione spetta al diretto interessato o al familiare che ce l’abbia a carico fiscale.
Mentre alla deduzione per i servizi domestici sono ammessi tutti i contribuenti, alle persone non autosufficienti o ai loro familiari è concessa l’opportunità aggiuntiva di recuperare, in sede di denuncia dei redditi, anche una parte della spesa sostenuta per retribuire l’assistenza personale.
L’agevolazione consiste nella detrazione del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro. Inoltre è fissato un limite di reddito del contribuente: se supera i 40.000 euro la detrazione non viene concessa.
Va precisato che, diversamente da altre spese sanitarie o per l’acquisto di veicoli destinati alle persone con disabilità, questa detrazione può essere operata, oltre che dal diretto interessato o dai familiari cui sia fiscalmente a carico, anche dagli altri familiari civilmente obbligati come definiti dal Codice Civile e cioè: il coniuge, i figli naturali, legittimi, adottivi o, in loro mancanza, i discendenti prossimi, i genitori, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle.
Il limite di 2.100 euro rimane il montante massimo per contribuente, cioè se anche questi sostiene spese per più persone non autosufficienti, il massimo che potrà detrarre sarà comunque solo il 19% di 2.100 euro.
La detrazione delle spese per l’assistenza personale è cumulabile con la deduzione delle spese per i servizi domestici.
Le più recenti indicazioni dell’Agenzia delle Entrate precisano che sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
Nessuna norma o circolare afferma che la certificazione necessaria per questa specifica agevolazione coincida con il verbale di invalidità o di handicap. Pertanto può essere considerata valida anche la certificazione di un medico specialista o di famiglia.
Per ottenere questa detrazione è necessario disporre di ricevuta rilasciata da chi effettua la prestazione con indicazione del codice fiscale e dei dati anagrafici di chi presta l’assistenza e di chi effettua il pagamento.
Le persone con disabilità o i loro familiari che acquistano un veicolo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo) possono contare su alcuni benefici fiscali: l’IVA agevolata, la detraibilità IRPEF, l’esenzione dal pagamento del bollo auto e l’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Non è tuttavia sufficiente essere in possesso di certificazione di invalidità o di handicap, ma che questi documenti indichino anche specifiche menomazioni: motorie o della deambulazione, sensoriali (cecità, ipovisione o sordità) o intellettive. Ciò spesso costituisce un motivo di esclusione per alcune patologie oncoematologiche oppure oncologiche se queste affezioni, quand’anche severe, non comportano quelle menomazioni.
È, quindi, strettamente necessario per poter accedere alle agevolazioni che il verbale di handicap (grave, legge 104/1992 articolo 3 comma 3) o invalidità, cecità, sordità riportino formalmente le indicazioni previste dalla norma e cioè:
Questa documentazione deve essere prodotta per accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli, in particolare al momento dell’acquisto del veicolo.
Rispetto alla documentazione per accedere all’IVA agevolata, una norma di semplificazione da regolato in modo differente le precedenti disposizioni che riguardavano le persone con disabilità che sono titolari di una patente di guida con obbligo di adattamenti. ((legge 9 novembre 2021, n. 156 di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 – articolo 1 bis).
Il 13 gennaio 2022 il Ministro dell’economia e delle finanze ha emanato il decreto attuativo della novità legislativa che modifica il vecchio decreto ministeriale 16 maggio 1986. Vengono chiaramente indicati quali sono gli oneri documentali a carico di chi sia titolare di una patente con obblighi di adattamento al veicolo e sono:
– l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione;
– copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Per i titolari di patente con obbligo di adattamenti alla guida (risultano nella patente) non è più obbligatorio presentare anche i verbali di invalidità per accedere alle agevolazioni IVA.
L’IVA agevolata (4%) è riservata ai veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico che rientrino in una delle seguenti categorie: motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo o specifico.
Si può beneficiare di questa agevolazione solo una volta ogni quattro anni, salvo cancellazioni dal Pubblico Registro Automobilistico avvenute prima della scadenza del quadriennio o in caso di perdita si possesso.
L’IVA agevolata si applica al momento dell’acquisto del veicolo presentando a chi vende la documentazione necessaria per dimostrare la propria tipologia della propria disabilità. Si usano abitualmente i verbali rilasciati da INPS che attualmente riportano le voci fiscali, con le parti della diagnosi e dell’anamnesi oscurati (la versione con gli omissis).
La detrazione IRPeF, che può essere fatta valere al momento della denuncia dei redditi, è pari al 19% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’eventuale adattamento dell’auto. Questa cifra va sottratta dall’imposta lorda che, per quell’anno, si deve all’erario e può essere suddivisa in quattro quote annuali di pari importo. La spesa ammissibile alla detrazione è di 18075, 99 euro (al 19%). La detrazione spetta solo ogni quattro anni. Tuttavia nel caso in cui il veicolo sia cancellato (distruzione, rottamazione) dal Pubblico Registro Automobilistico prima dei quattro anni, è possibile accedere nuovamente al beneficio. In caso di furto e non ritrovamento del mezzo, è possibile usufruire nuovamente della agevolazione, ma sottraendo dalla spesa di 18075,99 euro, il relativo rimborso assicurativo.
Per detrarre la spesa, anche suddividendola in quattro quote annuali di pari importo, è necessario ovviamente disporre della fattura relativa al veicolo che deve risultare intestata al disabile o a familiare cui questi sia fiscalmente a carico.
L’esenzione dal pagamento del bollo auto spetta su un solo veicolo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo) per volta. Per accedere a questo beneficio bisogna presentare una specifica domanda agli uffici periferici del Ministero delle finanze, allegando la documentazione prevista. Anche in questo caso sono previsti gli stessi limiti di cilindrata fissati per l’IVA agevolata (2000 cc motore a benzina, 2800 cc motore diesel, potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico).
L’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà (es. IET, APIET ecc.) spetta sia in occasione dell’acquisto di un veicolo nuovo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo) che di un veicolo usato.
Ferme restando le limitazioni di cilindrata (2000 cc a benzina, 2800 cc diesel, potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico) previste per l’IVA agevolata, solo alcune tipologie di veicoli sono ammesse ai benefici fiscali e tributari. Possono fruirne le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici.
Tutte le agevolazioni spettano direttamente alle persone con disabilità, o ai loro familiari che li abbiano fiscalmente a carico.
Il disabile può essere considerato “fiscalmente a carico” quando non percepisce un reddito annuo superiore a 2840,51 euro (4000 euro sotto i 24 anni). Non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili.
A seconda della tipologia di disabilità variano i benefici fiscali concessi, le modalità per accedere a ciascuna agevolazione e la documentazione da presentare come già detto sopra. Quindi in alcuni casi ricorre l’obbligo di adattare il veicolo (sola disabilità motoria), negli altri casi il veicolo può non essere adattato (grave limitazione della capacità di deambulazione).