Le agevolazioni fiscali

La normativa tributaria italiana riconosce alcune agevolazioni fiscali su alcune spese, prodotti e servizi che le persone con disabilità o i loro familiari devono sostenere proprio a causa della loro condizione.

Non è sempre facile orientarsi fra queste disposizioni soprattutto se non si hanno ben chiari alcuni concetti di base.

TASSE E IMPOSTE

Il primo elemento da conoscere è che le agevolazioni fiscali operano su:

  • l’imposta diretta: è quella che colpisce direttamente la ricchezza, quando cioè questa esiste già come un bene (es. il patrimonio) o quando viene prodotta con un servizio o una prestazione (il reddito). L’esempio più noto di imposta diretta è l’IRPeF, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, cioè quella che si versa annualmente in occasione delle denuncia dei redditi oppure che viene prelevata direttamente alla fonte (es. quando viene versato lo stipendio).
  • l’imposta indiretta: è quella che colpisce indirettamente la ricchezza nel momento in cui questa viene trasferita (es. la vendita di un bene) o viene consumata (es. fruizione di un servizio o di una prestazione). Esempi di imposta indiretta: IVA, le imposte di fabbricazione, i dazi doganali, le imposte su giochi, lotterie, tabacchi. Altre imposte, vengono poi versate in occasione di donazioni, successioni, concessioni, concessioni governative, registrazioni.
  • la tassa: per poter accedere ad alcuni servizi il cittadino deve pagare allo Stato o a Enti pubblici o locali, una tassa. Gli esempi più noti sono quelli delle tasse amministrative o giudiziarie o le tasse di concessione governativa.

DETRAZIONI, DEDUZIONI, ALIQUOTE AGEVOLATE

I meccanismi di agevolazione previsti sono diversi a seconda che interessino l’IRPeF (denuncia dei redditi) o l’acquisto diretto di un prodotto (IVA).

  • Detraibilità: le spese sostenute si detraggono dall’imposta lorda che si deve allo Stato; questa sottrazione è effettuata in percentuale; ad esempio le spese sanitarie sostenute  possono essere detratte in ragione del 19%. Le spese ammesse alla detrazione sono indicate dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi e dalle istruzioni per la compilazione dei Modelli 730/UNICO. Il meccanismo è, quindi, ad esempio il seguente: se si è sostenuto una spesa (ammessa alla detrazione) di euro 1000, si potrà detrarre dall’imposta che si deve allo Stato euro 190.
  • Deducibilità: è ammessa solo per pochi oneri (es. spese di assistenza specifica ad un portatore di handicap) e consente di sottrarre le relative spese sostenute e documentate – dal reddito complessivo. Supponendo quindi che il reddito complessivo sia di 20.000 euro, e la spesa deducibile pari a 2.000 euro, il calcolo dell’imposta dovuta allo Stato sarà effettuato su 18.000 euro.
  • Aliquota IVA agevolata: la normativa vigente prevede varie aliquote IVA su prodotti o servizi (4, 5, 10, 22%) che si versano al momento dell’acquisto o della cessione. L’IVA ordinaria è quella del 22%, ma su alcuni prodotti o servizi destinati alle persone con disabilità si applica, a precise condizioni, l’IVA ridotta (4%).

FAMILIARI A CARICO

Il contribuente può generalmente fruire delle agevolazioni fiscali per sé e per spese sostenute per familiari a carico. Perchè un familiare sia considerato a carico fiscale  vengono fissate due condizioni:

  • La condizione di parentela e affinità: sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;  i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati; altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
  • I limiti reddituali del familiare: per essere a carico i familiari non devono disporre di un reddito proprio superiore 840,51 euro al lordo degli oneri deducibili Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro. Sono esclusi alcuni redditi esenti fra i quali le pensioni, indennità e assegni corrisposti agli invalidi civili, ai sordi, ai ciechi civili.

Le detrazioni per carichi di famiglia

In sede di denuncia dei redditi (Modello 730/Unico) oltre alle deduzioni e detrazioni per spese sostenute – ad esempio le spese sanitarie –  il contribuente può detrarre una cifra fissa (forfettaria) per familiari a carico.

Anche in questo caso la presenza di un figlio con disabilità incide in termini di maggior favore su questa detrazione forfettaria.

Gli importi previsti per le detrazioni sono teorici; infatti diminuiscono progressivamente con l’aumentare del reddito complessivo del contribuente, fino ad annullarsi quando detto reddito arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari a carico.

A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare. Le detrazioni teoriche sono di

– 950 euro per ciascun figlio a carico (sopra i 21 anni);

– 750 euro per ciascun familiare a carico;

– 800-690 per coniuge a carico

L’introduzione dell’assegno unico e universale ha comportato la restrizione delle detrazioni forfettarie che precedentemente erano previste, incluse le maggiorazioni per i figli con disabilità. Sono state soppresse le detrazioni forfettarie per i figli di età inferiore ai 21 anni. Per quelli di età superiore ai 21 anni, anche disabili, l’attuale detrazione è di massimo 950 euro per ciascun figlio a carico.

Detrazioni per il coniuge: per il coniuge a carico la detrazione prevista è in 800 euro.  Non sono previste maggiorazioni nel caso in cui il coniuge sia una persona con disabilità.

Detrazione per altri familiari a carico: per gli altri familiari a carico la detrazione massima è pari a 750 euro. Non sono previste maggiorazioni nel caso in cui il familiare sia una persona con disabilità.

 

Le detrazioni e le deduzioni per spese sanitarie, mediche e assistenza specifica

Tutti i contribuenti, in sede di denuncia dei redditi, possono detrarre gran parte delle spese mediche rimaste a loro carico (il 19% con la franchigia di 129,11 euro), ma una maggiore agevolazione è riservata invece sulle spese mediche generiche (farmaci e medico generico, non specialista) e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità.

In questi casi è ammessa la deduzione (la spesa si sottrae dal reddito lordo e senza franchigie).

Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa;
  • personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • personale con la qualifica di educatore professionale;
  • personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona da queste figure professionali sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (anche il terapista o l’infermiere lo sono).

Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto.

I FARMACI

In caso di disabilità le spese sanitarie per l’acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

CHI PUÒ DEDURRE QUESTE SPESE

Eccezionalmente tutte queste spese possono essere dedotte, oltre dal diretto interessato, se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico: coniuge; generi e nuore; figli, compresi quelli adottivi, suoceri e suocere; discendenti dei figli; fratelli e sorelle (anche unilaterali); genitori (compresi quelli adottivi); nonni e nonne.

SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI

Esiste una particolare agevolazione che può essere interessante per quelle persone affette da patologie oncologiche che non siano in possesso di certificazione di invalidità o di handicap.

Le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie per le quali è riconosciuta l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (esenzione ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dal familiare non a carico.

Un esempio: una persona con patologia oncologica (esenzione ticket) sostiene delle spese sanitarie significative, ma dispone di un reddito basso e quindi non può detrarre integralmente la spesa sanitaria sostenuta (in termini tecnici si dice “che non trova capienza”). In questi casi il familiare della persona affetta da patologia oncologica può portare in detrazione la parte di spesa che non ha trovato capienza. Unico limite, oltre alla franchigia di 129,11 euro, è fissato nella cifra detraibile: non può superare 6.197,48 euro.

LE SPESE DETRAIBILI

Altre spese particolari spese sanitarie, non comprese in quelle precedenti,  e per l’acquisto di mezzi di ausilio o di trasporto è riconosciuta una detrazione dall’Irpef del 19%.

In particolare, possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di

129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).

La franchigia di 129,11 euro invece non si applica nella detrazione di spese per ausili e protesi, sussidi tecnici ed informatici, veicoli destinati al trasporto e alla guida.

Le detrazioni e le deduzioni per le spese di assistenza personale

Le persone con disabilità, le persone anziane o non autosufficienti e, ancora, le persone con patologie oncoematologiche o invalidanti possono avere necessità di avvalersi di assistenza e supporto presso il proprio domicilio di personale addetto ai servizi domestici (colf o badanti) che retribuiscono direttamente.

La normativa fiscale riconosce, pur in modo parziale, due diverse agevolazioni. Una riservata alle persone con disabilità e i loro familiari, l’altra rivolta alla generalità dei contribuenti.

LA DEDUZIONE PER SERVIZI DOMESTICI

La prima agevolazione riconosciuta a chi si avvalga di un addetto all’assistenza è la deduzione di una parte della spesa. Onde evitare elusioni fiscali e contributive, l’agevolazione viene concessa solo nel caso in cui colf o badante siano regolarmente assunte (non necessariamente a tempo pieno).

Viene riconosciuta una deduzione dal reddito del contribuente (indipendentemente dall’ammontare di quest’ultimo) fino a 1549,37 euro. Possono essere dedotti però solo i contributi previdenziali e assistenziali relativi alla retribuzione dell’operatore.

Nella sostanza, non si può dedurre alcuna quota della retribuzione finale corrisposta al collaboratore, ma solo quei versamenti che ogni datore di lavoro è tenuto a versare agli istituti previdenziali al momento della retribuzione.

La deduzione spetta al diretto interessato o al familiare che ce l’abbia a carico fiscale.

DETRAZIONE PER L’ASSISTENZA PERSONALE

Mentre alla deduzione per i servizi domestici sono ammessi tutti i contribuenti, alle persone non autosufficienti o ai loro familiari è concessa l’opportunità aggiuntiva di recuperare, in sede di denuncia dei redditi, anche una parte della spesa sostenuta per retribuire l’assistenza personale.

L’agevolazione consiste nella detrazione del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro. Inoltre è fissato un limite di reddito del contribuente: se supera i 40.000 euro la detrazione non viene concessa.

Va precisato che, diversamente da altre spese sanitarie o per l’acquisto di veicoli destinati alle persone con disabilità, questa detrazione può essere operata, oltre che dal diretto interessato o dai familiari cui sia fiscalmente a carico, anche dagli altri familiari civilmente obbligati come definiti dal Codice Civile e cioè: il coniuge, i figli naturali, legittimi, adottivi o, in loro mancanza, i discendenti prossimi, i genitori, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle.

Il limite di 2.100 euro rimane il montante massimo per contribuente, cioè se anche questi sostiene spese per più persone non autosufficienti, il massimo che potrà detrarre sarà comunque solo il 19% di 2.100 euro.

La detrazione delle spese per l’assistenza personale è cumulabile con la deduzione delle spese per i servizi domestici.

Le più recenti indicazioni dell’Agenzia delle Entrate precisano che sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Nessuna norma o circolare afferma che la certificazione necessaria per questa specifica agevolazione coincida con il verbale di invalidità o di handicap. Pertanto può essere considerata valida anche la certificazione di un medico specialista o di famiglia.

Per ottenere questa detrazione è necessario disporre di ricevuta rilasciata da chi effettua la prestazione con indicazione del codice fiscale e dei dati anagrafici di chi presta l’assistenza e di chi effettua il pagamento.

Le agevolazioni fiscali sui veicoli

Le persone con disabilità o i loro familiari che acquistano un veicolo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo) possono contare su alcuni benefici fiscali: l’IVA agevolata, la detraibilità IRPEF, l’esenzione dal pagamento del bollo auto e l’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Non è tuttavia sufficiente essere in possesso di certificazione di invalidità o di handicap, ma che questi documenti indichino anche specifiche menomazioni: motorie o della deambulazione, sensoriali (cecità, ipovisione o sordità) o intellettive. Ciò spesso costituisce un motivo di esclusione per alcune patologie oncoematologiche oppure oncologiche se queste affezioni, quand’anche severe, non comportano quelle menomazioni.

È, quindi, strettamente necessario per poter accedere alle agevolazioni che il verbale di handicap (grave, legge 104/1992 articolo 3 comma 3) o invalidità, cecità, sordità  riportino formalmente le indicazioni previste dalla norma e cioè:

  • “ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, Legge 449/1997)”: con questa indicazione nel verbale di invalidità o di handicap, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida.
  • “affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/2000)”: in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
  • “affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, L. 388/2000)”: anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
  • Soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 50 della legge 342 2000 (art 1 comma 2 legge 68/1999) e art. 6 l. 488/1999
  • Ipovedente medio grave art 5 della legge 138/2021
  • Ipovedente lieve art 6 della legge 138/2021
  • Soggetto sordo ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 50 della legge 342/2000 e art. 6 l. 488 1999

Questa documentazione deve essere prodotta per accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli, in particolare al momento dell’acquisto del veicolo.

PERSONE CON DISABILITÀ TITOLARI DI PATENTE SPECIALE

Rispetto alla documentazione per accedere all’IVA agevolata, una norma di semplificazione da regolato in modo differente le precedenti disposizioni che riguardavano le persone con disabilità che sono titolari di una patente di guida con obbligo di adattamenti. ((legge 9 novembre 2021, n. 156 di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 – articolo 1 bis).

Il 13 gennaio 2022 il Ministro dell’economia e delle finanze ha emanato il decreto attuativo della novità legislativa che modifica il vecchio decreto ministeriale 16 maggio 1986. Vengono chiaramente indicati quali sono gli oneri documentali a carico di chi sia titolare di una patente con obblighi di adattamento al veicolo e sono:

– l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione;

– copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Per i titolari di patente con obbligo di adattamenti alla guida (risultano nella patente) non è più obbligatorio presentare anche i verbali di invalidità per accedere alle agevolazioni IVA.

L’IVA AGEVOLATA

L’IVA agevolata (4%) è riservata ai veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico che rientrino in una delle seguenti categorie: motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo o specifico.

Si può beneficiare di questa agevolazione solo una volta ogni quattro anni, salvo cancellazioni dal Pubblico Registro Automobilistico avvenute prima della scadenza del quadriennio o in caso di perdita si possesso.

L’IVA agevolata si applica al momento dell’acquisto del veicolo presentando a chi vende la documentazione necessaria per dimostrare la propria tipologia della propria disabilità. Si usano abitualmente i verbali rilasciati da INPS che attualmente riportano le voci fiscali, con le parti della diagnosi e dell’anamnesi oscurati (la versione con gli omissis).

LA DETRAZIONE IRPEF

La detrazione IRPeF, che può essere fatta valere al momento della denuncia dei redditi, è pari al 19% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’eventuale adattamento dell’auto. Questa cifra va sottratta dall’imposta lorda che, per quell’anno, si deve all’erario e può essere suddivisa in quattro quote annuali di pari importo. La spesa ammissibile alla detrazione è di 18075, 99 euro (al 19%). La detrazione spetta solo ogni quattro anni. Tuttavia nel caso in cui il veicolo sia cancellato (distruzione, rottamazione) dal Pubblico Registro Automobilistico prima dei quattro anni, è possibile accedere nuovamente al beneficio. In caso di furto e non ritrovamento del mezzo, è possibile usufruire nuovamente della agevolazione, ma sottraendo dalla spesa di 18075,99 euro, il relativo rimborso assicurativo.

Per detrarre la spesa, anche suddividendola in quattro quote annuali di pari importo, è necessario ovviamente disporre della fattura relativa al veicolo che deve risultare intestata al disabile o a familiare cui questi sia fiscalmente a carico.

IL BOLLO AUTO E LE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE

L’esenzione dal pagamento del bollo auto spetta su un solo veicolo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo) per volta. Per accedere a questo beneficio bisogna presentare una specifica domanda agli uffici periferici del Ministero delle finanze, allegando la documentazione prevista. Anche in questo caso sono previsti gli stessi limiti di cilindrata fissati per l’IVA agevolata (2000 cc motore a benzina, 2800 cc motore diesel, potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico).

L’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà (es. IET, APIET ecc.) spetta sia in occasione dell’acquisto di un veicolo nuovo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo) che di un veicolo usato.

SU QUALI VEICOLI?

Ferme restando le limitazioni di cilindrata (2000 cc a benzina, 2800 cc diesel, potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico) previste per l’IVA agevolata, solo alcune tipologie di veicoli sono ammesse ai benefici fiscali e tributari. Possono fruirne le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici.

CHI HA DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI?

Tutte le agevolazioni spettano direttamente alle persone con disabilità, o ai loro familiari che li abbiano fiscalmente a carico.

Il disabile può essere considerato “fiscalmente a carico” quando non percepisce un reddito annuo superiore a 2840,51 euro (4000 euro sotto i 24 anni). Non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili.

A seconda della tipologia di disabilità variano i benefici fiscali concessi, le modalità per accedere a ciascuna agevolazione e la documentazione da presentare come già detto sopra. Quindi in alcuni casi ricorre l’obbligo di adattare il veicolo (sola disabilità motoria), negli altri casi il veicolo può non essere adattato (grave limitazione della capacità di deambulazione).

Le agevolazioni su ausili e sussidi tecnici

Ausili e protesi possono contribuire a migliorare la qualità della vita e a compensare eventuali menomazioni. Il Servizio Sanitario Nazionale prevede, a precise condizioni, la fornitura di gran parte di essi dietro prescrizione medica e verifica amministrativa.

Ma quegli stessi prodotti possono essere anche acquistati direttamente dai diretti interessati o dai loro familiari. In questi casi sono previste agevolazioni fiscali sia al momento dell’acquisto (IVA ridotta al 4%) che, successivamente, in sede di denuncia dei redditi (detrazione come spesa sanitaria).

L’IVA AGEVOLATA SUGLI AUSILI

I prodotti che possono godere dell’IVA agevolata sono espressamente elencati dalla normativa tributaria vigente: apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità; poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione; i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; protesi e ausili inerenti a menomazioni funzionali permanenti.

Per ottenere l’applicazione dell’IVA agevolata è necessario ottenere una specifica prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico specialista dell’Azienda USL di appartenenza nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell’acquirente, oltre all’indicazione del prodotto. Nessuna disposizione indica in modo perentorio quale medico possa emettere questa prescrizione, quindi è consigliabile richiederla allo specialista da cui si è seguiti purché operi come dipendente del Servizio Sanitario Nazionale.

LA DETRAZIONE DELLA SPESA PER GLI AUSILI

La spesa per ausili e protesi può essere detratta in sede di denuncia annuale dei redditi dal diretto interessato o dal familiare di cui sia eventualmente a carico fiscale. La relativa fattura di cui si deve disporre può essere indifferentemente intestata alla persona con disabilità o al familiare.

Tra gli ausili detraibili rientrano: carrozzine per disabili; apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione; ausili per il sollevamento (sollevatori, piattaforme elevatrici, servoscala, carrozzine montascale).

La detrazione si applica integralmente e cioè sempre nella misura del 19% ma senza che venga applicata la franchigia prevista per le altre spese sanitarie. Per ottenere tale detrazione è necessario disporre di una prescrizione del medico curante (non necessariamente il medico di famiglia); in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un’autocertificazione per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico e la causa per la quale è stata acquistata la protesi, l’ortesi o l’ausilio. Può, ovviamente, essere usata anche la stessa prescrizione autorizzativa rilasciata dallo specialista dell’Azienda USL ai fini dell’agevolazione IVA.

È necessario, infine, essere in possesso della certificazione che testimonia una invalidità permanente (esempio certificato di handicap o quello di invalidità).

I SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

Godono delle stesse agevolazioni previste per gli ausili veri e propri, anche altri prodotti che possono essere utili all’autonomia personale delle persone con disabilità.

Questi prodotti sono stati indicati dal Legislatore come sussidi tecnici e informatici e ne è stata data la seguente definizione: “le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere alla riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio“.

Come si potrà notare, potenzialmente sono inclusi nell’agevolazione un gran numero di prodotti; si pensi, ad esempio, al computer, al modem, ai fax, ai comandi per il controllo dell’ambiente domestico o di lavoro.

Come per gli ausili è prevista l’applicazione dell’IVA agevolata (4%) al momento dell’acquisto e la possibilità di detrarre il 19% della spesa al momento della denuncia dei redditi.

Similmente agli ausili, anche per i sussidi tecnici è richiesta la prescrizione autorizzativa di un medico che indichi il tipo di prodotto prescritto, ma anche il collegamento funzionale con il tipo di menomazione e la sua finalizzazione.

ATTENZIONE

dopo alcune innovazioni normative e indicazioni dell’Agenzia delle entrate, è necessario distinguere chi sia il medico che può emettere quella prescrizione. È il medico di famiglia per chi è in possesso di verbali al 4 maggio 2021; tutti gli altri continuano a doversi rivolgere al medico specialista dell’Azienda USL.

Solo se viene presentato tale documento, assieme alla documentazione che attesta l’invalidità, il venditore del prodotto può applicare l’aliquota IVA agevolata.

Analogamente, per ottenere la detrazione IRPeF della spesa è ammessa la certificazione emessa dal medico curante o da un medico specialista, unitamente alla fattura che testimonia l’acquisto e che può essere indifferentemente intestata alla persona con disabilità o al familiare che ce l’ha eventualmente a carico fiscale.

Il diritto allo studio

Quello allo studio è un diritto costituzionale (articolo 34) oggetto di una corposa normativa mirata a  garantire l’accesso, la frequenza, l’inclusione alla scuola e ai percorsi di formazione a tutti, quindi anche agli alunni che possano avere difficoltà di apprendimento, disagio personale, disabilità o patologie particolari.

La normativa vigente prevede la garanzia dell’inclusione scolastica attraverso il sostegno educativo dei bambini e dei ragazzi con disabilità, ma anche l’assistenza all’autonomia, alla comunicazione, e l’assistenza igienica e materiale eventualmente necessarie.

Sono fissate specifiche competenze (scuole, enti locali, Asl) oltre a responsabilità e processi da seguire per garantire il massimo di tutela.

Le famiglie di bimbi e ragazzi con patologie oncologiche o oncoematologiche devono sapere che possono attivare sostegni per consentire ai loro figli di proseguire negli studi e nella frequenza scolastica.

Di fatto quelle patologie rappresentano una limitazione che è causa di disabilità e come tale va inquadrata per attivare i supporti o le modalità organizzative utili alla persona.

La famiglia deve quindi innescare alcuni percorsi finalizzati ad ottenere questi sostegni.

LA CERTIFICAZIONE

Il primo passaggio è richiedere e ottenere la necessaria certificazione.

La certificazione di “alunno con handicap” è rilasciata dalla Commissione dell’Azienda Usl alla quale va richiesta. Solitamente le famiglie vengono orientate dai servizi sanitari o sociosanitari. Infatti, prima di effettuare questa valutazione è necessario che ci sia un inquadramento diagnostico e funzionale dal quale sia emersa la presenza di una situazione di disabilità associata alla necessità di garantire supporti all’integrazione scolastica.

La domanda deve essere corredata da una certificazione di un medico di struttura pubblica o privata accreditata, specialista nella branca di pertinenza della patologia o disabilità rilevata. Deve essere allegata anche una relazione clinica funzionale sintetica. Si può inoltre allegare (in copia) la documentazione ritenuta utile alla valutazione (test, esami, diagnosi, e anche verbali precedenti di handicap o di invalidità).

La Commissione attesta la condizione di “alunno con handicap” e l’eventuale gravità.

LA DIAGNOSI FUNZIONALE E IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

La Diagnosi Funzionale è la descrizione dei bisogni educativi dell’alunno, individuati dagli operatori dell’ASL con la collaborazione della scuola e della famiglia. Non è una semplice descrizione delle funzioni attive o carenti dell’alunno, ma è un’analisi di queste funzioni in vista della formulazione del PEI.

Se la Diagnosi Funzionale, dunque, viene redatta una sola volta dagli operatori dell’ASL, per avere però un quadro progressivo dell’evoluzione della personalità dell’alunno, sono necessarie osservazioni nel tempo che vengono raccolte in un documento – il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) – che viene aggiornato al passaggio di ogni grado di scuola e redatto da tutti gli operatori che seguono l’alunno, cioè insegnanti, operatori sanitari e operatori sociali, con la collaborazione della famiglia.

IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)

Il Piano Educativo Individualizzato o Personalizzato (PEI) è il progetto  specifico per l’alunno con disabilità in età scolare e quindi comprende sia i criteri e gli interventi di carattere scolastico che quelli di socializzazione e di riabilitazione.
Essendo un atto di programmazione, il PEI deve tenere conto di tutti gli elementi informativi contenuti in altri atti che la legge pone pure come obbligatori e cioè la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale.
Il PEI è redatto dagli insegnanti, operatori sanitari e operatori sociali, con la collaborazione della famiglia.

Viene redatto annualmente e comprende le indicazioni principali dei progetti di riabilitazionesocializzazione e scolarizzazione, indicati nell’articolo 13, comma 1, della Legge 104/1992.
Il PEI dovrà indicare tutti i tipi di interventi necessari per la realizzazione del diritto allo studio che possiamo suddividere in base alla competenza: gli Enti Locali, l’Azienda Usl, la Scuola e cioè le effettive necessità di ore di sostegno, di assistenza igienica o materiale e quant’altro serva per l’inclusione scolastica.

Attenzione a come viene redatto e pretendere di essere coinvolti, come famiglia alla sua redazione, perché è con questo documento che si potrà poi pretendere l’attivazione di tutte le misure e interventi necessari.

In particolare nel formulare il PEI (Piano Educativo Individualizzato) per il successivo anno scolastico, nei mesi di maggio o in giugno, le famiglie devono pretendere l’esatta indicazione delle “effettive esigenze rilevate” del proprio figlio, con la conseguente indicazione e quantificazione delle risorse necessarie a soddisfare tali esigenze, sia sotto il profilo delle ore di sostegno che delle eventuali ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, sia ancora per altre necessità.
La famiglia ha dunque diritto di partecipare alla formulazione del PEI (articolo 12, comma 5, Legge 104/1992) e non può esserne esclusa.
In caso di divergenza nella formulazione del PEI e del conseguente Piano degli Studi Personalizzato – di esclusiva competenza dei docenti – la famiglia può far risultare a verbale il proprio dissenso ed eventualmente chiedere la consulenza di un esperto del GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale) che ha tale competenza consultoriale.
Nella formulazione del PEI la famiglia può farsi assistere anche da un esperto di propria fiducia o di un’associazione di cui fa parte. Questa prassi – assai diffusa specie nel Lazio – ha la propria fonte normativa nell’articolo 1 della Legge 53/2003 che insiste molto sull’obbligo della scuola di intrattenere rapporti collaborativi con le famiglie.

Se nel corso dell’anno scolastico il PEI, e soprattutto gli strumenti e gli interventi di supporto, si dimostrano inadeguati o insufficienti, la famiglia può chiedere l’intervento del coordinatore del GLIP, che normalmente è un ispettore esperto nell’integrazione scolastica o può sollecitare, anche tramite la propria associazione, l’intervento di un qualunque ispettore, indicando anche un proprio esperto.

Fermo restando il potere di chiedere questi interventi – in caso, ad esempio, di mancata concessione di ore aggiuntive di sostegno o di assistenza per l’autonomia o la comunicazione o di mancato o carente trasporto o di mancata assistenza igienica – i genitori, esperite tutte le vie di dialogo con l’ente responsabile, possono rivolgersi al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), per ottenere, anche in via d’urgenza, quanto dovuto.