Le detrazioni e le deduzioni per spese sanitarie, mediche e assistenza specifica

Tutti i contribuenti, in sede di denuncia dei redditi, possono detrarre gran parte delle spese mediche rimaste a loro carico (il 19% con la franchigia di 129,11 euro), ma una maggiore agevolazione è riservata invece sulle spese mediche generiche (farmaci e medico generico, non specialista) e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità.

In questi casi è ammessa la deduzione (la spesa si sottrae dal reddito lordo e senza franchigie).

Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa;
  • personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • personale con la qualifica di educatore professionale;
  • personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona da queste figure professionali sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (anche il terapista o l’infermiere lo sono).

Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto.

I FARMACI

In caso di disabilità le spese sanitarie per l’acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

CHI PUÒ DEDURRE QUESTE SPESE

Eccezionalmente tutte queste spese possono essere dedotte, oltre dal diretto interessato, se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico: coniuge; generi e nuore; figli, compresi quelli adottivi, suoceri e suocere; discendenti dei figli; fratelli e sorelle (anche unilaterali); genitori (compresi quelli adottivi); nonni e nonne.

SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI

Esiste una particolare agevolazione che può essere interessante per quelle persone affette da patologie oncologiche che non siano in possesso di certificazione di invalidità o di handicap.

Le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie per le quali è riconosciuta l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (esenzione ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dal familiare non a carico.

Un esempio: una persona con patologia oncologica (esenzione ticket) sostiene delle spese sanitarie significative, ma dispone di un reddito basso e quindi non può detrarre integralmente la spesa sanitaria sostenuta (in termini tecnici si dice “che non trova capienza”). In questi casi il familiare della persona affetta da patologia oncologica può portare in detrazione la parte di spesa che non ha trovato capienza. Unico limite, oltre alla franchigia di 129,11 euro, è fissato nella cifra detraibile: non può superare 6.197,48 euro.

LE SPESE DETRAIBILI

Altre spese particolari spese sanitarie, non comprese in quelle precedenti,  e per l’acquisto di mezzi di ausilio o di trasporto è riconosciuta una detrazione dall’Irpef del 19%.

In particolare, possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di

129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).

La franchigia di 129,11 euro invece non si applica nella detrazione di spese per ausili e protesi, sussidi tecnici ed informatici, veicoli destinati al trasporto e alla guida.