Chi ha richiesto l’accertamento dell’invalidità civile ed è stato sottoposto a visita riceve un verbale dall’INPS che indica lo status accertato. Il verbale è generalmente accompagnato da una comunicazione dell’Istituto che contiene:
- le indicazioni dei tempi e delle modalità per l’eventuale ricorso;
- le istruzioni, le procedure e i documenti da presentare per ottenere le eventuali provvidenze economiche;
- le indicazioni per controllare lo stato della domanda e/o per ottenere il PIN che consente la consultazione online della rispettiva posizione.
Come leggere il verbale di invalidità
Per favorire la riservatezza dei dati personali i più recenti verbali sono trasmessi in due formati. Un formato con tutte le informazioni anche quella di natura strettamente sanitaria (quindi dati sensibili) e un secondo formato con queste informazioni oscurate.
Questo secondo formato contiene le informazioni comunque sufficienti per accedere a servizi e prestazioni previste dalla normativa, nazionale e regionale, vigente a favore delle persone con disabilità.
I verbali contengono inoltre:
- dati anagrafici e relativi alla pratica;
- dati relativi alla condizione sanitaria rilevata;
- dati relativi alla valutazione proposta;
- dati relativi alla eventuale revisione.
Le condizioni riconosciute
La voce più rilevante per capire di quali benefici si ha diritto è la valutazione proposta. Nei precedenti verbali questa voce veniva indicata con la dizione “il richiedente è riconosciuto:”.
È questa la voce che definisce lo status di invalido e indica il possesso dei requisiti sanitari per l’accesso a provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità) o a prestazioni specifiche.
Vediamo le voci normalmente riportate nei verbali.
- “non invalido – assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3”. Non dà diritto ad alcun beneficio economico né a prestazioni agevolate di nessun tipo.
- “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2, L. 118/1971)”. Consente solo l’accesso alle prestazioni protesiche connesse alla patologia. Ricordiamo inoltre che solo la percentuale di invalidità superiore al 45% dà diritto ad accedere ai benefici previsti dalle norme sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, e cioè innanzitutto potersi iscrivere alle liste speciali di collocamento.
- “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (artt. 2 e 13, L. 118/1971)”. Dà diritto, dal 74%, all’assegno mensile di assistenza riconosciuto agli invalidi parziali. L’assegno è concesso solo nel caso l’interessato non superi un limite di reddito personale e risulti iscritto alle liste di collocamento (con le eccezioni previste).
- “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 100%”. Dà diritto alla pensione di inabilità concessa agli invalidi civili totali che non superino un limite di reddito personale definito annualmente.
- “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988)”. Questa codificazione dà diritto all’indennità di accompagnamento erogata indipendentemente dal reddito personale e a condizione che la persona non sia ricoverata a titolo gratuito in istituto.
- “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988)”. Questa codificazione dà diritto all’indennità di accompagnamento erogata indipendentemente dal reddito personale e a condizione che la persona non sia ricoverata a titolo gratuito in istituto.
- “MINORE con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990)”. Questa codificazione dà diritto all’indennità di frequenza che, lo ricordiamo, è incompatibile con l’indennità di accompagnamento.
- “MINORE con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988)”. Questa codificazione dà diritto all’indennità di accompagnamento erogata indipendentemente dal reddito personale e a condizione che la persona non sia ricoverata a titolo gratuito in istituto.
- “MINORE con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988)”. Questa codificazione dà diritto all’indennità di accompagnamento erogata indipendentemente dal reddito personale e a condizione che la persona non sia ricoverata a titolo gratuito in istituto.
- “INVALIDO ULTRASESSANTASETTENNE con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 508/1988)”. Questa codificazione dà diritto all’indennità di accompagnamento erogata indipendentemente dal reddito personale e a condizione che la persona non sia ricoverata a titolo gratuito in istituto.
- “INVALIDO ULTRASESSANTASETTENNE con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 508/1988)”. Questa codificazione dà diritto all’indennità di accompagnamento erogata indipendentemente dal reddito personale e a condizione che la persona non sia ricoverata a titolo gratuito in istituto.
- “INVALIDO ULTRASESSANTACINQUENNE con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 509/88 e D. Lgs. 124/98)”. Questa definizione non dà diritto ad alcuna prestazione di tipo economico ed è utile solo ai fini di altre agevolazioni (per esempio ticket sanitari, prestazioni sanitarie).
Dati relativi alla revisione
L’ultimo blocco di informazioni reca le indicazioni relative all’eventuale revisione nel tempo della situazione sanitaria valutata nel verbale. I verbali più recenti recano due indicazioni.
Esonero da future visite di revisione in applicazione del DM 2/8/2007: indica espressamente l’esonero previsto dalla Legge 80/2006 per le patologie o affezioni elencate nel Decreto ministeriale 2 agosto 2007 per le persone titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione. In caso positivo l’interessato non verrà più convocato a visita né per revisione né per controlli di verifica a campione.
Revisione: indica se è prevista o meno una revisione; in caso positivo viene indicato il mese e l’anno della successiva revisione. Se non viene indicato nulla la persona può comunque essere convocata per visite di controllo a campione a meno che non sia espressamente previsto l’esonero di cui sopra.
Le voci “fiscali”
Nella normativa italiana sono previste alcune agevolazioni fiscali sui veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità o su quelli specificamente adattati alla guida.
Le agevolazioni consistono in IVA agevolata (4% anziché 22%), detrazione del 19% della spesa sostenuta in sede di dichiarazione annuale dei redditi, esenzione dal pagamento della tassa di circolazione e delle imposte sugli atti traslativi (imposte di trascrizione). Il legislatore ha fissato anche ulteriori requisiti sulla tipologia di veicoli ammessi e, per alcune agevolazioni, sulla cilindrata.
Tuttavia, tali agevolazioni non sono concesse alla generalità delle persone con disabilità, ma solo ad alcune “categorie” con l’obbligo aggiuntivo, in taluni casi, di adattamento obbligatorio del veicolo (adattamento al trasporto o adattamento dei dispositivi di guida secondo quanto prescritto in funzione dell’idoneità a condurre veicoli).
Per individuare il diritto alle agevolazioni e le condizioni per accedervi (adattamento obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di invalidità o di handicap risulti l’espresso rifermento alle fattispecie previste (in fasi successive) dal legislatore.
Solo di recente i verbali di invalidità e di handicap hanno raggiunto una strutturazione consolidata che consente più agevolmente questa analisi grazie all’adozione di più omogenee definizioni. Vediamole.
- “ridotte o impedite capacità motorie”: con questa indicazione nel verbale di invalidità o di handicap, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida.
- “affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/2000)”: in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
- “affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, L. 388/2000)”: anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
Se invece si riscontra la dizione “L’interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5” – significa che la Commissione non ha rilevato nessuna delle condizioni elencate sopra (il che impedisce l’accesso ai relativi benefici fiscali e relativi al “contrassegno disabili”)
Nei verbali più datati è più complesso individuare con certezza il diritto alle agevolazioni fiscali, non essendo sempre precise le indicazioni e le definizioni adottate, o addirittura essendo del tutto assenti.
Il contrassegno di parcheggio per disabili
L’articolo 381 vigente del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento del Codice della Strada) prevede che, per il rilascio del contrassegno, l’interessato “deve presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta”.
Il Regolamento impone, quindi, una specifica certificazione e non prevede equipollenze nemmeno con un eventuale verbale di invalidità totale con indennità di accompagnamento a persona non in grado di deambulare autonomamente.
Per evitare la conseguente “doppia visita” (commissione di invalidità e medicina legale), dal 2012 è una specifica normativa ha attribuito alla Commissione medica di accertamento (dell’invalidità o dell’handicap) il compito di annotare nei verbali anche la sussistenza della condizione richiesta dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
Conseguentemente i verbali più recenti, qualora ricorrano le condizioni sanitarie previste dal Regolamento del Codice della Strada, riportano l’annotazione: “persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992)
Il contrassegno viene rilasciato dal Comune di residenza. È dunque necessario rivolgersi al proprio Comune – generalmente la competenza è affidata al comando della Polizia Locale – presentando il verbale che riporta la dizione citata più sopra. Di norma il contrassegno ha una durata di 5 anni, salvo differente indicazione di validità del verbale. Il contrassegno consente la sosta negli stalli riservati e l’accesso, a condizioni variabili fra città, nelle Zone a Traffico Limitato. È bene informarsi su quali siano le regole e le comunicazioni da effettuare quando ci si reca in una città differente dalla propria