Invalidità civile e l’handicap

Per accedere alle misure di assistenza sociale è necessario che sia accertato lo status di invalido civile o di persona con handicap (legge 104/1992), condizioni normalmente riconosciute, pur con diverse graduazioni, anche a persone con leucemie, linfomi o mielomi.

PERCHÈ RICHIEDERE L’ACCERTAMENTO

L’invalidità civile consente di accedere ad alcuni benefici e provvidenze economiche. L’handicap con connotazione di gravità è invece la condizione per fruire di alcune agevolazioni lavorative   e in alcuni casi agevolazioni fiscali  o supporti al diritto allo studio. Si suggerisce sempre di richiedere entrambi gli accertamenti.

COME RICHIEDERE L’ACCERTAMENTO

Il riconoscimento di invalidità e di handicap si avvia rivolgendosi al proprio medico di famiglia o a uno specialista autorizzato dall’INPS che redige il cosiddetto certificato introduttivo. Questo certificato, redatto telematicamente sul sistema INPS, riporta la patologia (diagnosi), l’anamnesi, la terapia farmacologica in atto e i dati del cittadino finalizzati alla successiva domanda di accertamento.

È fondamentale che il medico annoti nel certificato che l’interessato è affetto da una patologia oncologica (incluse quindi quelle oncoematologiche) perché questa precisazione dà diritto a un percorso accelerato di accertamento (entro 15 giorni dalla domanda) e di riconoscimento.

Il medico rilascia  una ricevuta dell’inserimento del certificato nel sistema INPS. A questo punto è possibile presentare la domanda di accertamento vera e propria. Lo si può fare autonomamente entrando con il proprio codice PIN nel sistema informatico INPS oppure rivolgendosi a un patronato sindacale o un’associazione autorizzata.

LA CONVOCAZIONE A VISITA

Dopo la presentazione della domanda, l’interessato riceve la formale convocazione a visita presso la ASL o presso l’INPS. Durante la visita presso la Commissione ASL o INPS l’interessato può farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia, ma soprattutto è importante presentare copie della documentazione sanitaria utile alla valutazione (es.: referti ed esami recenti, relazioni specialistiche, lettere di dimissione ospedaliera).

La visita si conclude con un verbale che successivamente verrà inviato all’interessato. Nel caso dei malati oncologici, e quindi anche con patologie oncoematologiche, è prevista una consegna tempestiva del verbale e un immediato accesso a tutte le agevolazioni e prestazioni per invalidità civile e handicap, salvo successive verifiche. Il verbale di invalidità  riporta la percentuale accertata e le eventuali condizioni sanitarie per la concessione dell’indennità di accompagnamento. Il verbale di handicap  (legge 104/1992) indica se è stata rilevata la connotazione di gravità (art. 3, comma 3) oppure no (art. 3, comma 1).

LA VALUTAZIONE SUGLI ATTI

In tempi recenti si è diffusa, in particolare da parte di INPS, di effettuare le valutazioni sugli atti e cioè sulla documentazione sanitaria senza effettuare la visita diretta. Questa formula ha poi trovato conferma in una specifica norma che ha confermato che la visita diretta possa essere evitata quando la documentazione sanitaria e il quadro clinico sono evidenti e ben supportati da referti, relazioni, certificazioni, test già effettuati.

Può quindi accadere che, a fronte di una domanda di accertamento di invalidità o di handicap (104),  anche in fase di revisione del verbale o di richiesta di aggravamento, la commissione richieda l’invio della documentazione per le valutazioni del caso.

Anche in questo caso è importante disporre di una buona relazione del medico specialista che segue la persona, oltre che di eventuali altri referti o (molto utili) lettere di dimissioni ospedaliere per eventuali ricoveri. Nei casi dubbi la commissione provvede alla visita diretta.

ALTRI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Se l’invalidità riconosciuta comporta la concessione di provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità) una successiva comunicazione dell’INPS richiede ulteriori informazioni (reddito personale, ricovero, numero di conto su cui versare le provvidenze). Anche su questo aspetto è invalsa la prassi di richiedere parte di queste informazioni già prima della visita per accelerare poi i tempi di erogazione di eventuali provvidenze economiche.

In entrambi i verbali può essere indicata una successiva data di revisione. Provvederà l’INPS a convocare la persona a nuova visita. Il verbale e i relativi benefici continuano a valere anche oltre la data di scadenza fintanto che l’iter di revisione non è stato completato.

Nel caso in cui le condizioni di salute si aggravino nel tempo è possibile, seguendo lo stesso iter (medico, domanda, visita), richiedere un nuovo accertamento di invalidità o di handicap.

IL RICORSO

Contro le decisioni assunte dalla Commissione si può presentare ricorso (attualmente denominato  “accertamento tecnico preventivo) presso il Giudice competente entro 180 giorni dalla notifica del verbale. In tal caso è necessario farsi assistere da un legale anche tramite un patronato sindacale. Prima di presentare il ricorso è sempre opportuno effettuare, con il supporto di esperti (medico legale, avvocato), le valutazioni del caso per comprendere quali siano le possibilità di esito favorevole.

L’ISTANZA DI RIESAME

Di fronte ad errori evidenti di valutazione o l’omissione delle voci fiscali è possibile presentare istanza di riesame in autotutela entro 18 mesi dalla notifica del verbale. L’istanza va sempre inoltrata all’INPS territorialmente competente. Va inoltrata via PEC oppure raccomandata A/R oppure presentandosi di persona agli uffici INPS e facendo protocollare l’istanza. Nell’istanza vanno indicati i dati anagrafici (nome cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale). Va indicato correttamente il riferimento al verbale, il numero della domanda, la data della visita e la sua definizione. Va indicato quale status abbia certificato e, se oggetto dell’istanza, le voci fiscali espresse e la data di revisione. L’ultimo elemento è l’espressa richiesta di modificazione del verbale richiamato. Solitamente INPS risponde o accogliendo la modifica ed emettendo un nuovo verbale oppure rigettando l’istanza.

RICHIEDERE L’AGGRAVAMENTO

Qualora una persona già riconosciuta invalida, senza giungere al massimo di percentuale riconoscibile, ritenga che le sue condizioni si siano aggravate, può presentare una nuova domanda di accertamento seguendo la stessa procedura illustrata più sopra. Il medico dovrà avere cura di circostanziare l’avvenuto aggravamento. In sede di visita sarà opportuno disporre di documentazione più recenti che supporti il peggioramento delle condizioni cliniche.

LA REVISIONE

Molto spesso i verbali di invalidità e di handicap (legge 104/1992) prevedono una successiva revisione nel tempo. È variabile: dopo due anni, tre, uno… Va detto che non è l’interessato che deve chiedere la nuova valutazione: è una competenza a cui deve provvedere INPS.

Dal 2022 INPS ha previsto per questi casi una nuova procedura. Generalmente 4 mesi prima della revisione prevista INPS scrive direttamente all’interessato ricordando la revisione chiedendo di inviare (sistema telematico di allegazione sanitaria) la documentazione specialistica aggiornata entro 40 giorni dalla notifica. Sulla base di questa nuova documentazione la Commissione effettua la valutazione sugli atti inviati oppure concova a visita diretta, o richiede ulteriore documentazione.

Se l’interesato non provvede ad inviare la documentazione, INPS convoca a visita diretta. Questo consente all’interessato di avere maggior margine di tempo per recuparare la documentazione specialistica necessaria.

Al termine della valutazione, come sia effettuata, la persona riceve il nuovo verbale.

Va ricordato che – ai sensi dell’articolo 25 della legge 114/2014, i “vecchi verbali” rimangono validi in tutto e per tutto fino alla nuova valutazione.