I permessi lavorativi (legge 104/1992)

I dipendenti pubblici e privati hanno diritto a permessi lavorativi a condizione che siano in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992). Questi permessi di tre giorni al mese o, in alternativa, di due ore al giorno sono retribuiti (se l’orario è inferiore alle sei ore una sola ora) e coperti da contributi figurativi.

Questi permessi lavorativi, previsti dall’articolo 33 della legge 104/1992, non vengono concessi nel caso il lavoratore abbia ottenuto il solo riconoscimento dell’handicap senza connotazione di gravità (art. 3, comma 1, legge 104/1992). è quindi importante verificare cosa prevede il proprio verbale.

La domanda di concessione dei permessi va rivolta all’azienda (o amministrazione) e all’INPS (solo nel caso di dipendenti privati) usando specifici moduli e allegando il verbale di handicap grave (art. 3 comma 3, legge 104/1992). I moduli si possono reperire presso qualsiasi Patronato sindacale oppure online sul sito dell’INPS o, per i dipendenti pubblici, presso l’amministrazione stessa.

Una volta concessi, l’articolazione dei permessi va concordata con l’azienda o con l’amministrazione.

I tre giorni di permesso possono, se l’azienda è d’accordo, essere anche frazionati in ore. I tre giorni di permesso devono essere fruiti nel mese di competenza e non possono, quindi, essere cumulati.