L’handicap: il verbale e i benefici

Chi ha richiesto l’accertamento dell’handicap (legge 104/1992) ed è stato sottoposto a visita riceve un verbale dall’INPS che indica lo status accertato. Il verbale è generalmente accompagnato da una comunicazione dell’Istituto che contiene le indicazioni dei tempi e delle modalità per l’eventuale ricorso.

COME LEGGERE IL VERBALE DI HANDICAP

Per favorire la riservatezza dei dati personali i più recenti verbali sono trasmessi in due formati. Un formato con tutte le informazioni anche quella di natura strettamente sanitaria (quindi dati sensibili) e un secondo formato con queste informazioni oscurate.

Questo secondo formato contiene le informazioni comunque sufficienti per accedere a servizi e prestazioni previste dalla normativa, nazionale e regionale, vigente a favore delle persone con handicap.

I verbali contengono dati che si possono raggruppare i quattro aree:

  • dati anagrafici e relativi alla pratica;
  • dati relativi alla condizione sanitaria rilevata;
  • dati relativi alla valutazione proposta;
  • dati relativi alla eventuale revisione.

LA CONDIZIONE RICONOSCIUTA

La voce più rilevante per capire di quali benefici si ha diritto è la valutazione proposta. Nei precedenti verbali questa voce veniva indicata con la dizione “il richiedente è riconosciuto:”

Nei verbali più recenti, rilasciati dopo la convalida dell’INPS, viene indicata una delle seguenti condizioni.

  • “Persona con handicap (articolo 3 comma 1, Legge 104/1992)”: indica la presenza di uno stato di handicap senza connotazione di gravità, che dà diritto comunque ad alcune prestazioni e benefici, mentre non è sufficiente per altri, primo fra tutti l’accesso ai permessi e ai congedi lavorativi.
  • “Persona con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992)”: riconosce che la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, perciò la situazione assume connotazione di gravità. Solo questo riconoscimento consente l’accesso ai permessi e ai congedi lavorativi per la persona disabile o per il familiare che la assiste.
  • “Persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi (articolo 21, Legge 104/1992)”: dà diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili per le persone assunte presso gli Enti pubblici come vincitrici di concorso o ad altro titolo. Non consente invece di accedere a permessi e congedi lavorativi.

DATI RELATIVI ALLA REVISIONE

L’ultimo blocco di informazioni reca le indicazioni relative all’eventuale revisione nel tempo della situazione sanitaria valutata nel verbale. I verbali più recenti recano due indicazioni.

Esonero da future visite di revisione in applicazione del DM 2/8/2007: indica espressamente l’esonero previsto dalla Legge 80/2006 per le patologie o affezioni elencate nel Decreto ministeriale 2 agosto 2007 per le persone titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione. In caso positivo l’interessato non verrà più convocato a visita né per revisione né per controlli di verifica a campione.

Revisione: indica se è prevista o meno una revisione; in caso positivo viene indicato il mese e l’anno della successiva revisione. Se non viene indicato nulla la persona può comunque essere convocata per visite di controllo a campione a meno che non sia espressamente previsto l’esonero di cui sopra.

LE VOCI “FISCALI”

Nella normativa italiana sono previste alcune agevolazioni fiscali sui veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità o su quelli specificamente adattati alla guida.

Le agevolazioni consistono in IVA agevolata (4% anziché 22%), detrazione del 19% della spesa sostenuta in sede di dichiarazione annuale dei redditi, esenzione dal pagamento della tassa di circolazione e delle imposte sugli atti traslativi (imposte di trascrizione). Il legislatore ha fissato anche ulteriori requisiti sulla tipologia di veicoli ammessi e, per alcune agevolazioni, sulla cilindrata.

Tuttavia, tali agevolazioni non sono concesse alla generalità delle persone con disabilità, ma solo ad alcune “categorie” con l’obbligo aggiuntivo, in taluni casi, di adattamento obbligatorio del veicolo (adattamento al trasporto o adattamento dei dispositivi di guida secondo quanto prescritto in funzione dell’idoneità a condurre veicoli).

Per individuare il diritto alle agevolazioni e le condizioni per accedervi (adattamento obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di invalidità o di handicap risulti l’espresso rifermento alle fattispecie previste (in fasi successive) dal legislatore.

Solo di recente i verbali di invalidità e di handicap hanno raggiunto una strutturazione consolidata che consente più agevolmente questa analisi grazie all’adozione di più omogenee definizioni. Vediamole.

  • “ridotte o impedite capacità motorie”: con questa indicazione nel verbale di invalidità o di handicap, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida.
  • “affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/2000)”: in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
  • “affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, L. 388/2000)”: anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.

Se invece si riscontra la dizione “L’interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5” – significa che la Commissione non ha rilevato nessuna delle condizioni elencate sopra (il che impedisce l’accesso ai relativi benefici fiscali e relativi al “contrassegno disabili”).

Nei verbali più datati è più complesso individuare con certezza il diritto alle agevolazioni fiscali, non essendo sempre precise le indicazioni e le definizioni adottate, o addirittura essendo del tutto assenti.

IL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

L’articolo 381 vigente del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento del Codice della Strada) prevede che, per il rilascio del contrassegno, l’interessato “deve presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta”.

Il Regolamento impone, quindi, una specifica certificazione e non prevede equipollenze nemmeno con un eventuale verbale di invalidità totale con indennità di accompagnamento a persona non in grado di deambulare autonomamente.

Per evitare la conseguente “doppia visita” (commissione di invalidità e medicina legale), dal 2012 è una specifica normativa ha attribuito alla Commissione medica di accertamento (dell’invalidità o dell’handicap) il compito di annotare nei verbali anche la sussistenza della condizione richiesta dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Conseguentemente i verbali più recenti, qualora ricorrano le condizioni sanitarie previste dal Regolamento del Codice della Strada, riportano l’annotazione: “invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, DPR 16 dicembre 1992, n. 495)

Il contrassegno viene rilasciato dal Comune di residenza. È dunque necessario rivolgersi al proprio Comune – generalmente la competenza è affidata al comando della Polizia Locale – presentando il verbale che riporta la dizione citata più sopra. Di norma il contrassegno ha una durata di 5 anni, salvo differente indicazione di validità del verbale. Il contrassegno consente la sosta negli stalli riservati e l’accesso, a condizioni variabili fra città, nelle Zone a Traffico Limitato. È bene informarsi su quali siano le regole e le comunicazioni da effettuare quando ci si reca in una città differente dalla propria

Le pensioni per invalidità civile

Chi è stato riconosciuto invalido civile può ottenere provvidenze economiche (pensioni indennità, assegni) se la sua minorazione è superiore ad una certa percentuale e, in alcuni casi, se non supera determinate soglie di reddito personale. Vediamo di seguito le provvidenze che più di frequente vengono riconosciute a persone con affezioni ematologiche

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

L’indennità di accompagnamento per invalidità civile viene concessa alle persone che abbiano ottenuto il riconoscimento di invalidi totali e sia stata rilevata la condizione di non essere in grado di deambulare autonomamente o senza l’aiuto di un accompagnatore oppure di non essere in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.

L’indennità di accompagnamento viene erogata a prescindere dal reddito personale e dall’età.

Viene erogata per 12 mensilità e non è reversibile; ammonta a 531,76 euro (2024)

È incompatibile con il ricovero in istituto o RSA a totale carico dello Stato o di Enti locali Nel caso di ricovero ospedaliero superiore ai 30 giorni non viene erogata.

È compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e non pregiudica a priori la possibilità di mantenere la patente di guida.

PENSIONE DI INABILITÀ CIVILE

La pensione di inabilità viene concessa agli invalidi totali (100% di invalidità) dai 18 ai 67 anni di età

È fissato un limite di reddito personale rivisto annualmente (nel 2024, 19.461,12 euro)

Viene erogata per 13 mensilità e non è reversibile; ammonta a 333,33 euro (2024)

È compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

La pensione di invalidità è compatibile con l’indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non i grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

È incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.

È compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

Al compimento del sessantasettesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.

L’INCREMENTO DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ CIVILE 

In forza di una sentenza della Corte Costituzionale (152/2020) e di un successivo provvedimento (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, articolo 15) hanno diritto all’incremento previsto dall’articolo 38, comma 4, della legge 448/2001 anche invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità previdenziale (legge 222/1984) dai 18 ai 60 anni. Chi ha più di 60 anni ne aveva già diritto in precedenza.

L’incremento massimo per invalidi civili totali è pari a 401,72 euro euro mensili (2024). Quella cifra diminuisce se l’invalido, assieme alla pensione, percepisce altri introiti fino ad azzerarsi se si supera un determinato reddito (9.555,65 euro euro).

Infatti, per averne diritto (in tutto o in parte) non bisogna superare il reddito personale di euro 9.555,65 euro. Se coniugati il limite di reddito “coniugale” di riferimento è euro 16.502,98 euro.

Attenzione ai limiti reddituali: per il beneficiario coniugato vale un doppio limite e cioè non deve disporre di redditi propri di importo superiore a 9.555,65 euro e – in aggiunta – i redditi cumulati con quelli del coniuge non devono superare i 16.502,98 euro.

Ad esempio: se una persona percepisce oltre alla pensione di invalidità civile una pensione di reversibilità, non avrà diritto all’incremento.

Ad esempio: se una persona che percepisce la pensione di invalidità civile e non supera  la  soglia di  9.555,65 euro , ma i suoi introiti sommati a quelli del coniuge sono superiori a 16.502,98 euro euro, non avrà diritto all’incremento.

Ad esempio: se una persona percepisce solo l’assegno di assistenza (invalidi parziali), non avrà diritto all’incremento.

Ad esempio: se una persona se una persona percepisce oltre alla pensione di invalidità civile un assegno di cura dalla regione, non avrà diritto all’incremento se la somma fra assegno di cura e pensione di invalidità supera il limite di 9.555,65 euro .

Ad esempio:   se una persona se una persona percepisce oltre alla pensione di invalidità civile altri introiti minimi (supponiamo 2.000 euro l’anno) questi si sommano alla pensione di invalidità e percepirà solo una parte dell’incremento.

ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA

L’assegnazione mensile di assistenza spetta agli invalidi civili parziali (74-99% di invalidità) dai 18 ai 67 anni di età.

È fissato un limite di reddito personale rivisto annualmente (nel 2024, 5.725,46 euro).

Viene erogato per 13 mensilità e non è reversibile; ammonta a 333,33 euro (2024)

È richiesta la condizione di inoccupazione ma è ammessa l’attività lavorativa solo entro un certo reddito annuale.

L’assegno è incompatibile con l’erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPS, INPDAP ecc.). E’ inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.

Al compimento del sessantasettesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.

INDENNITÀ DI FREQUENZA

L’indennità di frequenza per invalidità civile viene concessa quando nel verbale di invalidità è indicato: “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990)”.

Spetta ai soli minori solo nel caso che frequentino la scuola (anche la scuola d’infanzia) o un centro di riabilitazione.

È fissato un limite di reddito personale rivisto annualmente (nel 2024, 5.725,46  euro).

L’indennità ammonta a 333,33 euro (2024).

Viene erogata per il periodo della frequenza. È incompatibile per l’erogazione dell’indennità di accompagnamento che prevede altre condizioni sanitarie/assistenziali.

Assegni e pensioni previdenziali

Oltre alle pensioni e indennità per invalidità civili (che sono assistenziali) esistono anche forme di sostegno economico pensionistico di origine previdenziale (per i lavoratori).

Ai lavoratori che nel corso della loro carriera divengano parzialmente invalidi o non siano più in grado di svolgere proficuamente l’attività lavorativa, il sistema previdenziale ha predisposto strumenti di protezione specifica in aggiunta a quelli già previsti per gli invalidi civili. Le formule sono diverse per i dipendenti del comparto pubblico e di quello privato.

L’ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica erogata ai lavoratori la cui capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

Spetta ai lavoratori dipendenti (esclusa buona parte dei dipendenti pubblici), autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), ai lavoratori iscritti ad alcuni fondi pensione sostitutivi e integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

È necessario contare su almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

In questo caso non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa, quindi può rappresentare un’utile integrazione del reddito, ad esempio, per coloro che hanno scelto un’occupazione part-time. L’assegno è solitamente rinnovabile ogni tre anni e dopo tre conferme, viene stabilizzato.

Ottenuto il riconoscimento della condizione sanitaria, la domanda va presentata all’INPS, anche per via telematica.

LA PENSIONE DI INABILTÀ ORDINARIA

La pensione di inabilità è una prestazione economica erogata a favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale.

È necessario contare su almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori: dipendenti; autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), iscritti ai fondi pensione sostitutivi e integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

L’erogazione di questa pensione è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e con l’iscrizione agli albi professionali.

La domanda di accertamento va presentata all’INPS – anche per via telematica – una volta ottenuta la certificazione sanitaria.

Nota: i dipendenti del comparto pubblico possono fruire anche di altre forme di “prepensionamento” che variano a seconda della limitazione delle loro capacità lavorative (compromissione delle proprie mansioni, o dello svolgimento proficuo di qualsiasi attività) e a seconda dei versamenti contributivi.