Per accedere alle misure di assistenza sociale è necessario che sia accertato lo status di invalido civile o di persona con handicap (legge 104/1992), condizioni normalmente riconosciute, pur con diverse graduazioni, anche a persone con leucemie, linfomi o mielomi.
VECCHI E NUOVI PROCEDIMENTI
Nel 2024 è stata approvata la cosiddetta Riforma della disabilità (decreto legislativo 62/2024) che, fra le molte novità introdotte, ha previsto una fase sperimentale che riguarda anche la valutazione di base cioè quella che riguarda l’invalidità civile e la disabilità (termine che ha sostituito la parola “handicap”.
Sono state individuate 20 province sede di questa sperimentazione: Alessandria, Aosta, Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Perugia, Salerno, Sassari, Teramo, Trento, Trieste, Vicenza.
Questo comporta che chi risiede in una di queste “province sperimentali” dal 2025 deve seguire un iter differente da quello previsto nelle altre province nelle quali continua la prassi precedente.
PERCHÈ RICHIEDERE L’ACCERTAMENTO
L’invalidità civile consente di accedere ad alcuni benefici e provvidenze economiche. L’handicap con connotazione di gravità è invece la condizione per fruire di alcune agevolazioni lavorative e in alcuni casi agevolazioni fiscali o supporti al diritto allo studio. Si suggerisce sempre di richiedere entrambi gli accertamenti.
COME RICHIEDERE L’ACCERTAMENTO
Il riconoscimento di invalidità e di handicap si avvia rivolgendosi al proprio medico di famiglia o a uno specialista autorizzato dall’INPS che redige il cosiddetto certificato introduttivo. Questo certificato, redatto telematicamente sul sistema INPS, riporta la patologia (diagnosi), l’anamnesi, la eventuale terapia farmacologica in atto e i dati del cittadino finalizzati alla successiva domanda di accertamento. È fondamentale che il medico annoti nel certificato che l’interessato è affetto da una patologia oncologica perché questa precisazione dà diritto a un percorso accelerato di accertamento (entro 15 giorni dalla domanda) e di riconoscimento.
Il medico rilascia una ricevuta dell’inserimento del certificato nel sistema INPS. A questo punto è possibile presentare la domanda di accertamento vera e propria. Lo si può fare autonomamente entrando con lo SPID o con CIE (Carta d’Identità Elettronica) nel sistema informatico INPS oppure rivolgendosi a un patronato sindacale o un’associazione autorizzata. In fase di presentazione della domanda si anticipano anche, tramite moduli predisposti dall’INPS, le informazioni socio-economiche (redditi e altro) utili poi nel caso vengano riconosciute provvidenze economiche. Dal 2025 nelle “province sperimentali”: il certificato introduttivo è differente, prevede l’allegazione della documentazione sanitaria e maggiori dettagli anamnestici. Importante: in quelle province dopo l’emissione del certificato introduttivo, non è più richiesto dell’invio di una domanda amministrativa da parte del cittadino.
L’ALLEGAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Negli ultimi anni INPS ha messo a disposizione e sempre più ampliato la funzione di “allegazione della documentazione sanitaria” che può essere usata dopo aver presentato la domanda o anche in sede di revisione dell’invalidità. Vi si accede attraverso MyINPS accreditandosi con SPID o CIE. Il sistema telematico consente di trasmettere documentazione sanitaria specialistica utile alla valutazione di invalidità o di disabilità (legge 104/1992). È una funzione che è molto utile perché può consentire poi una valutazione solo sugli atti senza convocazione a visita diretta.
È molto importante selezionare la documentazione sanitaria in modo efficace e in questo ci si può far consigliare dal medico curante o, meglio ancora, dallo specialista. Sono utili documenti recenti, lettere di dimissioni ospedaliere, relazioni di specialisti che riportino la situazione sanitaria generale e particolare, i trattamenti farmacologici, le terapie in corso e gli eventuali effetti collaterali.
Dal 2025 nelle “province sperimentali”: l’allegazione della documentazione sanitaria avviene già in fase di presentazione della domanda con il supporto del medico certificatore. La prima valutazione delle condizioni di invalidità civile o di disabilità (legge 104/1992) sono di competenza di una commissione pubblica (ASL o INPS a seconda delle regioni) che può essere effettuata con convocazione a visita in presenza oppure, come detto più sopra, sugli atti, cioè analizzando la documentazione sanitaria inviata. Se questa è ritenuta sufficiente non si procede a convocazione a visita diretta. Va detto che la responsabilità finale dei relativi verbali è sempre dell’INPS anche se la prima valutazione è stata effettuata dalla ASL. È l’INPS che emette i verbali dopo le verifiche di competenza.
Dal 2025 nelle “province sperimentali”: anche la prima valutazione è sempre effettuate dalle Commissioni INPS.Durante la eventuale visita diretta presso la Commissione ASL o l’INPS l’interessato può farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia, ma soprattutto è importante presentare copia della documentazione sanitaria utile alla valutazione (es.: referti ed esami recenti, relazioni specialistiche, lettere di dimissione ospedaliera ecc.). La valutazione si conclude, in ogni caso, con un verbale che successivamente viene inviato all’interessato e/o reso disponibile online (su MyINPS). Nel caso dei malati oncologici, è prevista una consegna tempestiva del verbale e un immediato accesso a tutte le agevolazioni e prestazioni per invalidità civile e disabilità (legge 104/1992), salvo successive verifiche.
Il verbale di invalidità riporta la percentuale accertata e le eventuali condizioni sanitarie per la concessione dell’indennità di accompagnamento. Il verbale di disabilità (legge 104/1992) indica se è stata rilevata la connotazione di gravità (art. 3, comma 3) oppure no (art. 3, comma 1) oltre ad alcune altre annotazioni utili ad accedere a benefici fiscali e non. Dal 2025 nelle “province sperimentali”: viene emesso il “certificato unico” che comprende tutte le condizioni rilevate, dunque sia disabilità che invalidità civile.
LA VALUTAZIONE SUGLI ATTI
Negli ultimi anni INPS ha messo a disposizione e sempre più ampliato la funzione di “allegazione della documentazione sanitaria” che può essere usata dopo aver presentato la domanda o anche in sede di revisione dell’invalidità. Vi si accede attraverso MyINPS accreditandosi con SPID o CIE. Il sistema telematico consente di trasmettere documentazione sanitaria specialistica utile alla valutazione di invalidità o di disabilità (legge 104/1992). È una funzione che è molto utile perché può consentire poi una valutazione solo sugli atti senza convocazione a visita diretta.
È molto importante selezionare la documentazione sanitaria in modo efficace e in questo ci si può far consigliare dal medico curante o, meglio ancora, dallo specialista. Sono utili documenti recenti, lettere di dimissioni ospedaliere, relazioni di specialisti che riportino la situazione sanitaria generale e particolare, i trattamenti farmacologici, le terapie in corso e gli eventuali effetti collaterali. Dal 2025 nelle “province sperimentali”: l’allegazione della documentazione sanitaria avviene già in fase di presentazione della domanda con il supporto del medico certificatore.
La prima valutazione delle condizioni di invalidità civile o di disabilità (legge 104/1992) sono di competenza di una commissione pubblica (ASL o INPS a seconda delle regioni) che può essere effettuata con convocazione a visita in presenza oppure, come detto più sopra, sugli atti, cioè analizzando la documentazione sanitaria inviata. Se questa è ritenuta sufficiente non si procede a convocazione a visita diretta. Va detto che la responsabilità finale dei relativi verbali è sempre dell’INPS anche se la prima valutazione è stata effettuata dalla ASL. È l’INPS che emette i verbali dopo le verifiche di competenza. Dal 2025 nelle “province sperimentali”: anche la prima valutazione è sempre effettuate dalle Commissioni INPS.
Durante la eventuale visita diretta presso la Commissione ASL o l’INPS l’interessato può farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia, ma soprattutto è importante presentare copia della documentazione sanitaria utile alla valutazione (es.: referti ed esami recenti, relazioni specialistiche, lettere di dimissione ospedaliera ecc.). La valutazione si conclude, in ogni caso, con un verbale che successivamente viene inviato all’interessato e/o reso disponibile online (su MyINPS). Nel caso dei malati oncologici, è prevista una consegna tempestiva del verbale e un immediato accesso a tutte le agevolazioni e prestazioni per invalidità civile e disabilità (legge 104/1992), salvo successive verifiche. Il verbale di invalidità riporta la percentuale accertata e le eventuali condizioni sanitarie per la concessione dell’indennità di accompagnamento. Il verbale di disabilità (legge 104/1992) indica se è stata rilevata la connotazione di gravità (art. 3, comma 3) oppure no (art. 3, comma 1) oltre ad alcune altre annotazioni utili ad accedere a benefici fiscali e non.
Dal 2025 nelle “province sperimentali”: viene emesso il “certificato unico” che comprende tutte le condizioni rilevate, dunque sia disabilità che invalidità civile. In tempi recenti si è diffusa, in particolare da parte di INPS, di effettuare le valutazioni sugli atti e cioè sulla documentazione sanitaria senza effettuare la visita diretta. Questa formula ha poi trovato conferma in una specifica norma che ha confermato che la visita diretta possa essere evitata quando la documentazione sanitaria e il quadro clinico sono evidenti e ben supportati da referti, relazioni, certificazioni, test già effettuati. Può quindi accadere che, a fronte di una domanda di accertamento di invalidità o di handicap (104), anche in fase di revisione del verbale o di richiesta di aggravamento, la commissione richieda l’invio della documentazione per le valutazioni del caso.
Anche in questo caso è importante disporre di una buona relazione del medico specialista che segue la persona, oltre che di eventuali altri referti o (molto utili) lettere di dimissioni ospedaliere per eventuali ricoveri. Nei casi dubbi la commissione provvede alla visita diretta.
VALUTAZIONE IN CASO DI AGGRAVAMENTO
Nel caso in cui le condizioni di salute si aggravino nel tempo è possibile richiedere un nuovo accertamento di invalidità o di disabilità (legge 104/1992), seguendo lo stesso iter (certificato introduttivo, domanda, allegazione della documentazione sanitaria, valutazione). Anche in questi casi è utile disporre di documentazione clinica che attesti l’avvenuto aggravamento.
LA REVISIONE
Come si è visto per lo status di invalidità o di handicap (L. 104/92) può essere prevista una successiva revisione nel tempo e questo è indicato nel verbale. Questo accade spesso nelle patologie di tipo oncologico, in particolare alla prima valutazione, ritenendo che possano esserci successivamente dei miglioramenti anche significativi.
La prassi invalsa negli ultimi anni prevede che la persona, quattro mesi prima della data di revisione, venga avvisata dell’imminente scadenza e venga invitata ad inviare (allegazione sanitaria) telematicamente la documentazione sanitaria specialistica aggiornata.
Se la documentazione viene ritenuta sufficiente alla valutazione, la Commissione emette il verbale senza convocare a visita diretta. In caso contrario può chiedere integrazione della documentazione oppure convocare a visita diretta.
Va segnalato che può accadere che la comunicazione per la revisione sia ben successiva ai quattro mesi e talora superi la stessa data indicata nel verbale.
Va ricordato però che tutti i benefici, inclusi quelli lavorativi, e le provvidenze legate al verbale in attesa di revisione rimangono valide fino alla avvenuta valutazione e alla definizione del verbale (legge 114/2014).
IL RICORSO
Contro i verbali emessi dalle Commissioni mediche (ASL o INPS) che si intenda contestare è necessario presentare istanza di accertamento tecnico preventivo, entro sei mesi dalla notifica del verbale, presso il giudice ordinario con l’assistenza di un legale. Nel caso di accertamento tecnico preventivo o del successivo ricorso davanti al giudice, è possibil farsi assistere da un patronato sindacale o da associazioni di categoria. In ogni caso è necessaria l’assistenza legale.
L’ISTANZA DI RIESAME
Oltre al ricorso (accertamento tecnico preventivo) nel caso in cui i verbali contengano evidenti errori o omissioni è possibile presentare all’INPS una istanza di riesame in autotutela. L’istanza va sempre inviata via PEC alla direzione provinciale di riferimento, indicando tutti i dati relativi al verbale (data di definizione, numero di domanda ecc.) oltre ai dati anagrafici dell’interessato e segnalando gli elementi su cui si chiede una rettifica o una integrazione. Generalmente è una soluzione a cui si ricorre nel caso in cui siano assenti le voci fiscali oppure siano erronee, ma anche i tutti i casi in cui ci siano errori formali.
Molto di rado si usa questa modalità per contestare una percentuale di invalidità o una condizione di disabilità, a meno che non sia evidente, ad esempio, che la Commissione non ha considerato atti o documenti effettivamente trasmessi.