Molti lavoratori dipendenti con patologie ematologiche devono sovente assentarsi per visite mediche o per accertamenti o per terapie. Sono situazioni differenti che bisogna approfondire per comprendere se l’assenza sia retribuita come permesso, indennizzata come malattia oppure non retribuita costringendo alla fruizione di ferie.
In alcuni casi e per un numero limitato di ore, alcuni Contratti Collettivi di Lavoro, in particolare pubblici prevedono la concessione di specifici permessi per visite mediche o per analisi. Per conoscere questa opportunità è necessario controllare il proprio Contratto collettivo e le relative condizioni poste. Utile può essere rivolgersi al proprio sindacato di categoria.
Sapere se ci sono dei permessi specifici per quei lavoratori che devono sostenere una visita medica – o anche sottoporsi ad analisi e terapie – è molto importante così come lo è capire quando l’assenza viene retribuita.
A tal proposito partiamo con il sottolineare che in alcuni casi è possibile godere di un permesso retribuito per doversi sottoporre ad una visita medica, tuttavia ciò dipende da diversi fattori, quali:
Assenza per visite mediche che durano per tutta la giornata o day hospital
Come precisato già in una datata circolare di INPS (192/1996) chi deve assentarsi dal lavoro per sottoporsi ad una terapia ambulatoriale in regime di day hospital può richiedere un permesso retribuito in misura pari all’indennità di malattia.
L’assenza per sottoporsi a visite mediche, terapie e analisi è da considerare come l’assenza per malattia in presenza di alcune condizioni:
- permanenza nel struttura sanitaria per tutto l’arco della giornata lavorativa;
- il tempo impiegato per rientrare non consente al lavoratore di tornare alla sede lavorativa entro il termine della giornata lavorativa;
- a parere del il medico curante la terapia non è compatibile con l’attività lavorativa svolta.
Come per la malattia ordinaria, per giustificare l’assenza è necessario presentare l’apposita documentazione. Spetta alla struttura o al centro medico nel quale è stata effettuata la terapia, quindi, trasmettere telematicamente all’Inps la certificazione relativa.
Assenza per visite o accertamenti che non durano tutta la giornata
Nei casi in cui la visita o gli accertamenti si risolvono in poche ore non è possibile accedere allo stesso trattamento previsto per le assenze per malattia.
Eccezione ammessa: quegli accertamenti diagnostici che pur avendo una durata di poche ore sono urgenti e impossibili da svolgere in un orario non coincidente con quello ordinario di servizio, o anche tanto invasivi da richiedere una convalescenza anche limitata.
Anche in questi casi alcuni Contratti Collettivi di lavoro prevedono trattamenti di maggior favore.
Se il Contratto non prevede alcuna agevolazione rimane la possibilità di fruire di ferie o dei cosiddetti permessi retribuiti ROL.
Permessi extra per visite, esami e cure
La recente legge 106 del 18 luglio 2025 ha previsto che – dal primo gennaio 2026 – dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, previa prescrizione del proprio medico di medicina generale o di un medico specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata, possono fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché cure mediche frequenti, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il medesimo diritto è riconosciuto anche ai dipendenti con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.
Il permesso è aggiuntivo rispetto alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Per le ore di permesso aggiuntive si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita.
Ai lavoratori spetta, oltre alla copertura figurativa, un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia. Nel settore privato, tale indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale.