Dal 9 agosto di quest’anno è entrata in vigore una nuova Legge che consente, pur con i suoi limiti, di favorire la conservazione del posto di lavoro di molte persone con patologie oncoematologiche. Si tratta di un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei pazienti onco ematologici su cui AIL ha più volte richiamato l’attenzione delle istituzioni come nell’ audizione informale presso l’XI Commissione Lavoro della Camera dei Deputati Si auspica che in futuro si intervenga per estendere i benefici a favore dei pazienti lavoratori, tenendo conto delle proposte presentate da AIL .
La norma in questione è la legge 106/2025 che è l’esito di un lungo iter parlamentare, della sintesi di differenti progetti di legge e, va detto, anche delle limitazioni finanziarie imposte alle proposte di più ampia portata. Ma vediamone gli effetti utili partendo da quelli che sono gli intenti.
Accade che le persone colpite da una patologia oncoematologica siano a costrette, magari per un periodo iniziale, a ricorrere all’indennità di malattia riconosciuta ai lavoratori dipendenti pubblici e privati. Il posto di lavoro viene conservato entro un certo limite temporale che viene definito “periodo di comporto”. Il periodo di comporto e le sue modalità di calcolo sono disciplinati dai singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL). Alcuni CCNL prevedono un’estensione di quel periodo nel caso in cui il ricorso alla “malattia” sia dovuto a patologie oncologiche o a terapie salvavita. Terminata però anche l’eventuale estensione del periodo di comporto, il lavoratore può essere licenziato.
La nuova tutela e come funziona
In questo quadro entra la nuova legge 106/2025. Prevede l’istituzione di un nuovo congedo della durata massima di due anni che appunto può essere richiesto solo una volta esaurito il periodo di comporto o altre formule di tutela. I due anni sono anche frazionabili, cioè il lavoratore può richiederne anche solo una parte.
L’aspetto più rilevante è che questo congedo non è retribuito in alcun modo né coperto da contributi utili alla maturazione del diritto alla pensione. Le assenze derivanti dal congedo possono essere “riscattate” poi dal lavoratore come avviene per altre condizioni (esempio: riscatto del corso di laurea).
Chi sono gli aventi diritto? Al congedo non retribuito hanno diritto i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti da malattie oncologiche. Ne hanno diritto anche i lavoratori colpiti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.
La certificazione delle malattie che danno titolo al congedo non retribuito è rilasciata dal medico di medicina generale (il proprio medico di famiglia) o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. Va detto che questi procedimenti probabilmente saranno oggetto di circolari e indicazioni operative di INPS e Ministeri, ma di fatto è già in vigore.
In futuro poi sarà inevitabile che questa innovazione venga recepita e raccordata nei singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che potrebbero prevedere anche trattamenti o procedure di maggior favore.
I lavoratori autonomi
I lavoratori autonomi in larga misura hanno meno tutele dei dipendenti anche rispetto alla malattia. La nuova legge pone qualche attenzione anche ai lavoratori autonomi liberi professionisti iscritti e non iscritti agli albi professionali (esclusi gli imprenditori), includendo quindi anche i collaboratori coordinati e continuativi.
Nel caso siano colpiti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, è concesso loro di sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare. La legge 106/2025 nella sostanza estende una tutela già prevista dalla legge n. 81/2017 ma che era limitata a 150 giorni.
Lavoro agile
Il lavoro agile, comunemente noto come “smart working”, è stato definito e disciplinato per la prima volta nella normativa italiana dalla legge 22 maggio 2017, n. 81. Si tratta di una modalità di organizzazione del lavoro che consente una maggiore flessibilità anche con lo svolgimento delle comuni attività da remoto. I lavoratori con disabilità o in particolari condizioni familiari possono essere interessati a questa formula.
Il lavoro agile però non è un diritto unilaterale del lavoratore o del datore di lavoro, ma deve essere concordato e formalizzato in un apposito accordo individuale. Il Legislatore ha previsto finora che il lavoro agile sia concesso in via prioritaria e quando la mansione lo consente ad alcune categorie di lavoratori subordinati:
- dipendenti con figli fino a 12 anni di età;
- lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/1992;
- caregiver familiari che assistono un congiunto con grave disabilità.
La legge 106/2024, aggiunge agli aventi diritto alla priorità nella concessione del lavoro agile anche i lavoratori affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento al rientro dal periodo di congedo non retribuito.
I permessi per visite
Un problema frequente e diffuso per le persone con patologie oncoematologiche o che comunque presuppongono controlli frequenti risiede nel fatto che le assenze per visite mediche sono solo in casi eccezionali coperte dall’indennità di malattia. Dunque per talune visite e controlli il lavoratore è costretto a ricorrere alle ferie o ad altro genere di permessi (es. quelli previsti dalla legge 104/1992 che però sono concessi sono nel caso di grave disabilità certificata).
La legge 106/2025 apre un minimo spiraglio per compensare parzialmente questo problema: vengono concesse fino a 10 ore annue per permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche. Il permesso è aggiuntivo rispetto alle tutele previste dalla normativa vigente e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Chi ne ha diritto? La legge lo indica testualmente: i lavoratori dipendenti pubblici e privati “affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento”. Ne hanno diritto anche i genitori di figli minorenni affetti da quelle patologie.
Non esistendo al momento una definizione giuridica certa di “fase attiva” e di “ follow-up precoce” è da attendersi una precisazione con circolari INPS e Ministeriali. Il tempo c’è perché questi permessi possono essere concessi solo dal primo gennaio 2026.
Come vi si accede? Anche in questo caso è sufficiente la prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.
Per quali visite? Le 10 ore di permesso possono essere concesse “per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.”.
Indennità di malattia
Ai lavoratori spetta un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia. La norma chiarisce anche che i lavoratori interessati hanno diritto alla copertura figurativa, per i periodi usati.
Sull’ammontare dell’indennità di malattia e sulla sua erogazione, in particolare nel settore privato, rimangono comunque alcuni coni d’ombra applicativi che saranno verosimilmente chiariti da una successiva circolare di INPS e ministeriale.