L’esenzione dalla reperibilità per malattia

I dipendenti pubblici e privati assenti per malattia certificata dal medico curante hanno di norma l’obbligo di reperibilità in determinati orari per eventuali visite fiscali.

Da questo obbligo sono esentati alcuni lavoratori.

Attenzione, però: l’esenzione riguarda solo la reperibilità, ma il lavoratore può comunque essere convocato a visita “fiscale”.

La disciplina è differente a seconda che il lavoratore sia un dipendente pubblico o privato.

CHI HA DIRITTO ALL’ESENZIONE

Per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati (decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016) è prevista l’esenzione nei seguenti casi:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;

Per i lavoratori dipendenti pubblici (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206)  è prevista l’esenzione nei seguenti casi

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
  • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

COME FARE

Per essere ammessi all’esenzione dall’obbligo di reperibilità è necessaria la segnalazione della situazione da parte del curante momento della redazione del certificato.