I dipendenti pubblici e privati assenti per malattia certificata dal medico curante hanno di norma l’obbligo di reperibilità in determinati orari per eventuali visite fiscali.
Da questo obbligo sono esentati alcuni lavoratori.
Attenzione, però: l’esenzione riguarda solo la reperibilità, ma il lavoratore può comunque essere convocato a visita “fiscale”.
La disciplina è differente a seconda che il lavoratore sia un dipendente pubblico o privato.
CHI HA DIRITTO ALL’ESENZIONE
Per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati (decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016) è prevista l’esenzione nei seguenti casi:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
Per i lavoratori dipendenti pubblici (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206) è prevista l’esenzione nei seguenti casi
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
- stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
COME FARE
Per essere ammessi all’esenzione dall’obbligo di reperibilità è necessaria la segnalazione della situazione da parte del curante momento della redazione del certificato.