Chi ha richiesto l’accertamento dell’invalidità civile e magari anche della condizione di handicap (legge 104/1992), ottiene un verbale per ognuna delle due valutazioni che – lo ricordiamo – sono normalmente effettuate da una commissione pubblica integrata ASL e INPS.
Accade spesso, in particolare nel caso di patologie oncoematologiche o oncologiche, che in quei verbali sia indicata una successiva data di revisione. Si tratta di una prassi che deriva dalla considerazione che dopo una fase acuta vi possano essere successivamente dei miglioramenti o la condizione possa essere ben compensata. In alcuni casi la visita di revisione si conclude con la conferma dello status precedentemente riconosciuto. In altri casi può essere abbassata la percentuale di invalidità come pure non essere confermata la gravità dell’handicap (legge 104/1992).
Questo ovviamente comporta degli effetti. Ad esempio se la percentuale di invalidità viene abbassata si perde l’indennità di accompagnamento se veniva erogata. O ancora: se non è più riconosciuta la connotazione di gravità dell’handicap (legge 104/1992) si perde il diritto ai permessi lavorativi per se stessi se si è lavoratori dipendenti o per i congiunti che prestano assistenza.
Presentare ricorso?
Ogni caso fa storia a sé: possono sussistere o meno i presupposti per presentare ricorso (si chiama accertamento tecnico preventivo) davanti al giudice, oppure effettivamente la valutazione corrisponde alla condizione di fatto. È bene, nel dubbio, chiedere una consulenza ad un buon medico legale magari attraverso un patronato sindacale.
Cosa fare?
Come sapere se le condizioni riconosciute sono sottoposte a revisione? Lo si legge nell’ultima parte dei verbali. Se è prevista, la revisione è indicata esplicitamente con l’indicazione del mese e dell’anno.
Dal 2014 (legge 114) il compito di convocare a visita gli interessati è stato attributo a INPS. Il Cittadino quindi non deve presentare nessuna domanda: sarà l’Istituto a convocarlo a visita.
Una prassi recente di INPS ha previsto che prima della scadenza all’interessato sia inviata una comunicazione in cui si chiede di inviare documentazione sanitaria utile alla nuova valutazione. Se la documentazione sanitaria è ritenuta sufficiente, INPS effettua la valutazione sugli atti, senza convocazione a visita diretta. In caso contrario convoca a visita o richiede ulteriori approfondimenti. Se non si invia alcuna documentazione si viene convocati comunque a visita.
È sempre utile disporre di documentazione di buona qualità, meglio se rilasciata da specialisti pubblici o comunque di centri autorevoli e accreditati. Sono molto utili le eventuali lettere di dimissioni ospedaliere e le relazioni dell’ematologo o dell’oncologo di riferimento. Se ci sono anche altre patologie o compromissioni è bene documentarle sempre con referti e relazioni specialistiche. Non è sufficiente un certificato o una relazione del medico di famiglia.
Se i verbali sono già scaduti?
Una delle preoccupazioni maggiori per chi è in possesso di un verbale con revisione è il timore di perdere tutte le eventuali agevolazioni e i benefici dalla data di “scadenza”.
In realtà non è così: una norma del 2014 (legge 114) ha previsto espressamente che in attesa della revisione tutti gli effetti, le prestazioni e i benefici rimangono comunque validi. Decadono, se la commissione non conferma lo status precedente, dalla data della visita in poi.
Fino alla visita le eventuali pensioni o indennità continuano ad essere erogate, e le agevolazioni fiscali, i permessi e congedi possono comunque essere fruite. Non verrà richiesta nessuna restituzione di eventuali benefici fruiti prima della visita e dopo la scadenza.
I permessi e i congedi
Per i dipendenti pubblici che privati, sia i permessi lavorativi (legge 104/1992), che spettano sia al lavoratore con disabilità che al congiunto che lo assiste, che i congedi retribuiti (decreto legislativo 151/2001) che spettano ai soli familiari, possono essere fruiti anche quando il verbale ha superato la data prevista per la revisione e in attesa della visita.
Per i dipendenti privati, l’INPS ha ulteriormente rafforzato questa disposizione con proprie disposizioni. In particolare l’Istituto ha precisato che chi è titolare di permessi lavorativi non deve presentare nessuna nuova domanda alla scadenza del verbale. Deve invece inoltrare una nuova domanda chi fruisce dei congedi retribuiti.
Nella stessa circolare l’INPS ha confermato che il recupero dei giorni di permesso o congedo fruiti viene applicato solo dalla data della nuova visita di handicap (legge 104) e solo nel caso che questa si concluda senza la conferma della connotazione di gravità prevista dall’articolo 3, comma 3 della stessa legge 104/1992.
Le fonti
– Legge 114 del 10 agosto 2014, all’articolo 25 ha stabilito che è compito di INPS convocare a visita i cittadini in possesso di verbale di invalidità o di handicap (legge 104) in cui sia prevista una data di revisione; la stessa norma ha fissato il diritto di continuare a fruire di tutti i benefici in attesa di nuova revisione.
– Circolare 127 INPS dell’8 luglio 2016 ha illustrato le modalità da seguire nel caso di fruizione di permessi e congedi e di verbale di handicap (legge 104/1992) in scadenza.