Chi è stato riconosciuto invalido civile può ottenere provvidenze economiche (pensioni indennità, assegni) se la sua minorazione è superiore ad una certa percentuale e, in alcuni casi, se non supera determinate soglie di reddito personale. Vediamo di seguito le provvidenze che più di frequente vengono riconosciute a persone con affezioni ematologiche
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
L’indennità di accompagnamento per invalidità civile viene concessa alle persone che abbiano ottenuto il riconoscimento di invalidi totali e sia stata rilevata la condizione di non essere in grado di deambulare autonomamente o senza l’aiuto di un accompagnatore oppure di non essere in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
L’indennità di accompagnamento viene erogata a prescindere dal reddito personale e dall’età.
Viene erogata per 12 mensilità e non è reversibile; ammonta a 531,76 euro (2024)
È incompatibile con il ricovero in istituto o RSA a totale carico dello Stato o di Enti locali Nel caso di ricovero ospedaliero superiore ai 30 giorni non viene erogata.
È compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e non pregiudica a priori la possibilità di mantenere la patente di guida.
PENSIONE DI INABILITÀ CIVILE
La pensione di inabilità viene concessa agli invalidi totali (100% di invalidità) dai 18 ai 67 anni di età
È fissato un limite di reddito personale rivisto annualmente (nel 2024, 19.461,12 euro)
Viene erogata per 13 mensilità e non è reversibile; ammonta a 333,33 euro (2024)
È compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
La pensione di invalidità è compatibile con l’indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non i grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
È incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.
È compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
Al compimento del sessantasettesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.
L’INCREMENTO DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ CIVILE
In forza di una sentenza della Corte Costituzionale (152/2020) e di un successivo provvedimento (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, articolo 15) hanno diritto all’incremento previsto dall’articolo 38, comma 4, della legge 448/2001 anche invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità previdenziale (legge 222/1984) dai 18 ai 60 anni. Chi ha più di 60 anni ne aveva già diritto in precedenza.
L’incremento massimo per invalidi civili totali è pari a 401,72 euro euro mensili (2024). Quella cifra diminuisce se l’invalido, assieme alla pensione, percepisce altri introiti fino ad azzerarsi se si supera un determinato reddito (9.555,65 euro euro).
Infatti, per averne diritto (in tutto o in parte) non bisogna superare il reddito personale di euro 9.555,65 euro. Se coniugati il limite di reddito “coniugale” di riferimento è euro 16.502,98 euro.
Attenzione ai limiti reddituali: per il beneficiario coniugato vale un doppio limite e cioè non deve disporre di redditi propri di importo superiore a 9.555,65 euro e – in aggiunta – i redditi cumulati con quelli del coniuge non devono superare i 16.502,98 euro.
Ad esempio: se una persona percepisce oltre alla pensione di invalidità civile una pensione di reversibilità, non avrà diritto all’incremento.
Ad esempio: se una persona che percepisce la pensione di invalidità civile e non supera la soglia di 9.555,65 euro , ma i suoi introiti sommati a quelli del coniuge sono superiori a 16.502,98 euro euro, non avrà diritto all’incremento.
Ad esempio: se una persona percepisce solo l’assegno di assistenza (invalidi parziali), non avrà diritto all’incremento.
Ad esempio: se una persona se una persona percepisce oltre alla pensione di invalidità civile un assegno di cura dalla regione, non avrà diritto all’incremento se la somma fra assegno di cura e pensione di invalidità supera il limite di 9.555,65 euro .
Ad esempio: se una persona se una persona percepisce oltre alla pensione di invalidità civile altri introiti minimi (supponiamo 2.000 euro l’anno) questi si sommano alla pensione di invalidità e percepirà solo una parte dell’incremento.
ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA
L’assegnazione mensile di assistenza spetta agli invalidi civili parziali (74-99% di invalidità) dai 18 ai 67 anni di età.
È fissato un limite di reddito personale rivisto annualmente (nel 2024, 5.725,46 euro).
Viene erogato per 13 mensilità e non è reversibile; ammonta a 333,33 euro (2024)
È richiesta la condizione di inoccupazione ma è ammessa l’attività lavorativa solo entro un certo reddito annuale.
L’assegno è incompatibile con l’erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPS, INPDAP ecc.). E’ inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.
Al compimento del sessantasettesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.
INDENNITÀ DI FREQUENZA
L’indennità di frequenza per invalidità civile viene concessa quando nel verbale di invalidità è indicato: “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990)”.
Spetta ai soli minori solo nel caso che frequentino la scuola (anche la scuola d’infanzia) o un centro di riabilitazione.
È fissato un limite di reddito personale rivisto annualmente (nel 2024, 5.725,46 euro).
L’indennità ammonta a 333,33 euro (2024).
Viene erogata per il periodo della frequenza. È incompatibile per l’erogazione dell’indennità di accompagnamento che prevede altre condizioni sanitarie/assistenziali.