Le agevolazioni fiscali sui veicoli

Le persone con disabilità o i loro familiari che acquistano un veicolo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo) possono contare su alcuni benefici fiscali: l’IVA agevolata, la detraibilità IRPEF, l’esenzione dal pagamento del bollo auto e l’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Non è tuttavia sufficiente essere in possesso di certificazione di invalidità o di handicap, ma che questi documenti indichino anche specifiche menomazioni: motorie o della deambulazione, sensoriali (cecità, ipovisione o sordità) o intellettive. Ciò spesso costituisce un motivo di esclusione per alcune patologie oncoematologiche oppure oncologiche se queste affezioni, quand’anche severe, non comportano quelle menomazioni.

È, quindi, strettamente necessario per poter accedere alle agevolazioni che il verbale di handicap (grave, legge 104/1992 articolo 3 comma 3) o invalidità, cecità, sordità  riportino formalmente le indicazioni previste dalla norma e cioè:

  • “ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, Legge 449/1997)”: con questa indicazione nel verbale di invalidità o di handicap, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida.
  • “affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/2000)”: in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
  • “affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, L. 388/2000)”: anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
  • Soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 50 della legge 342 2000 (art 1 comma 2 legge 68/1999) e art. 6 l. 488/1999
  • Ipovedente medio grave art 5 della legge 138/2021
  • Ipovedente lieve art 6 della legge 138/2021
  • Soggetto sordo ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 50 della legge 342/2000 e art. 6 l. 488 1999

Questa documentazione deve essere prodotta per accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli, in particolare al momento dell’acquisto del veicolo.

PERSONE CON DISABILITÀ TITOLARI DI PATENTE SPECIALE

Rispetto alla documentazione per accedere all’IVA agevolata, una norma di semplificazione da regolato in modo differente le precedenti disposizioni che riguardavano le persone con disabilità che sono titolari di una patente di guida con obbligo di adattamenti. ((legge 9 novembre 2021, n. 156 di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 – articolo 1 bis).

Il 13 gennaio 2022 il Ministro dell’economia e delle finanze ha emanato il decreto attuativo della novità legislativa che modifica il vecchio decreto ministeriale 16 maggio 1986. Vengono chiaramente indicati quali sono gli oneri documentali a carico di chi sia titolare di una patente con obblighi di adattamento al veicolo e sono:

– l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione;

– copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Per i titolari di patente con obbligo di adattamenti alla guida (risultano nella patente) non è più obbligatorio presentare anche i verbali di invalidità per accedere alle agevolazioni IVA.

L’IVA AGEVOLATA

L’IVA agevolata (4%) è riservata ai veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico che rientrino in una delle seguenti categorie: motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo o specifico.

Si può beneficiare di questa agevolazione solo una volta ogni quattro anni, salvo cancellazioni dal Pubblico Registro Automobilistico avvenute prima della scadenza del quadriennio o in caso di perdita si possesso.

L’IVA agevolata si applica al momento dell’acquisto del veicolo presentando a chi vende la documentazione necessaria per dimostrare la propria tipologia della propria disabilità. Si usano abitualmente i verbali rilasciati da INPS che attualmente riportano le voci fiscali, con le parti della diagnosi e dell’anamnesi oscurati (la versione con gli omissis).

LA DETRAZIONE IRPEF

La detrazione IRPeF, che può essere fatta valere al momento della denuncia dei redditi, è pari al 19% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’eventuale adattamento dell’auto. Questa cifra va sottratta dall’imposta lorda che, per quell’anno, si deve all’erario e può essere suddivisa in quattro quote annuali di pari importo. La spesa ammissibile alla detrazione è di 18075, 99 euro (al 19%). La detrazione spetta solo ogni quattro anni. Tuttavia nel caso in cui il veicolo sia cancellato (distruzione, rottamazione) dal Pubblico Registro Automobilistico prima dei quattro anni, è possibile accedere nuovamente al beneficio. In caso di furto e non ritrovamento del mezzo, è possibile usufruire nuovamente della agevolazione, ma sottraendo dalla spesa di 18075,99 euro, il relativo rimborso assicurativo.

Per detrarre la spesa, anche suddividendola in quattro quote annuali di pari importo, è necessario ovviamente disporre della fattura relativa al veicolo che deve risultare intestata al disabile o a familiare cui questi sia fiscalmente a carico.

IL BOLLO AUTO E LE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE

L’esenzione dal pagamento del bollo auto spetta su un solo veicolo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo) per volta. Per accedere a questo beneficio bisogna presentare una specifica domanda agli uffici periferici del Ministero delle finanze, allegando la documentazione prevista. Anche in questo caso sono previsti gli stessi limiti di cilindrata fissati per l’IVA agevolata (2000 cc motore a benzina, 2800 cc motore diesel, potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico).

L’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà (es. IET, APIET ecc.) spetta sia in occasione dell’acquisto di un veicolo nuovo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo) che di un veicolo usato.

SU QUALI VEICOLI?

Ferme restando le limitazioni di cilindrata (2000 cc a benzina, 2800 cc diesel, potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico) previste per l’IVA agevolata, solo alcune tipologie di veicoli sono ammesse ai benefici fiscali e tributari. Possono fruirne le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici.

CHI HA DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI?

Tutte le agevolazioni spettano direttamente alle persone con disabilità, o ai loro familiari che li abbiano fiscalmente a carico.

Il disabile può essere considerato “fiscalmente a carico” quando non percepisce un reddito annuo superiore a 2840,51 euro (4000 euro sotto i 24 anni). Non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili.

A seconda della tipologia di disabilità variano i benefici fiscali concessi, le modalità per accedere a ciascuna agevolazione e la documentazione da presentare come già detto sopra. Quindi in alcuni casi ricorre l’obbligo di adattare il veicolo (sola disabilità motoria), negli altri casi il veicolo può non essere adattato (grave limitazione della capacità di deambulazione).