Proponiamo questo approfondimento dopo aver ricevuto negli anni diverse richieste di informazioni circa presunte o reali agevolazioni che sarebbero previste, su un’ampia gamma di prodotti, a favore di chi è in possesso di un verbale di invalidità o di handicap (legge 104/1992). Spesso nel web si incontrano indicazioni distorte e non sempre basate sulle norme vigenti.
Vediamo cosa c’è di vero.
L’origine
L’origine si ha in una norma del 1997 (n. 30/1997) che ha introdotto nuove agevolazioni fiscali (IVA al 4% e detrazione IRPEF) per “sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”
Qual era l’intento ed il motivo fondante la norma? Ci sono prodotti che, pur non essendo strettamente ausili o dispositivi medici possono giovare direttamente alla qualità della vita delle persone con disabilità.
Le regole
Le regole per accedere a quei benefici furono fissate da un decreto successivo che stabilì i criteri anche per evitare abusi.
Il decreto è quello del Ministero delle Finanze del 14 marzo 1998. Secondo quel decreto sono “sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.”
A ben vedere ci rientra potenzialmente una ampia gamma di prodotti.
Lo stesso decreto del 1998 indicava come ottenere l’IVA agevolata. Oltre al verbale di invalidità o di handicap (104), rilasciato dalle competenti commissioni, era necessaria una “specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione.”
L’iter
Dunque come fare per ottenere l’IVA agevolata su un prodotto tecnologico (dalla TV al tapis roulant, dal tablet al computer…)?
È necessario rivolgersi ad un medico, quello curante o uno specialista a seconda dei casi come diciamo più sotto. Il medico elabora una prescrizione autorizzativa che indica specificamente il prodotto, la correlazione funzionale con il tipo di menomazione, la finalità (comunicazione, accesso all’informazione, controllo dell’ambiente, accesso all’informazione o alla cultura).
Con questa prescrizione chi vende il prodotto può applicare l’IVA al 4% e successivamente si potrà portare in detrazione il 19% della spesa sostenuta in sede di dichiarazione dei redditi.
Il medico è obbligato a rilasciare la prescrizione autorizzativa? No: è una sua valutazione medica e professionale che elabora in scienza e coscienza.
Esiste un elenco di prodotti agevolabili? No, volutamente no, perché la gamma di necessità e di prodotti è tanto ampia da non poterla codificare.
Le “semplificazioni”
Nel 2020 (decreto legge 76/2020) e poi nel 2021 (decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 aprile 2021) hanno parzialmente semplificato questi procedimenti.
La norma del 2020 ha stabilito che nei successivi verbali di invalidità e di handicap (legge 104/1992) sia indicata la presenza dei requisiti che danno diritto alle agevolazioni sui sussidi, come già avviene per le agevolazioni auto o il rilascio del contrassegno disabili (CUDE). Questo dovrebbe evitare di ricorrere alla prescrizione autorizzativa. Di fatto da allora non i relativi verbali non sono stati ancor aggiornati.
Ciò che è cambiato invece è il medico a cui rivolgersi: fino al 2020 era ammessa sola la possibilità di rivolgersi ad un medico specialista pubblico cioè che opera come dipendente di una ASL o di una Azienda ospedaliera pubblica. Dopo il 2020 è possibile rivolgersi anche al proprio medico curante.
Purtroppo l’Agenzia delle entrate nella sua risposta 578 del 3 settembre 2021 ha introdotto un elemento restrittivo: la possibilità di rivolgersi al medico curante, anziché allo specialista, è riserva solo a chi è in possesso del verbale successivo al 4 maggio 2021, cioè la data di entrata in vigore del decreto ministeriale.
Chi ha un verbale precedente al maggio 2021 deve continuare a rivolgersi ad un medico specialista cioè, come detto, che opera presso una ASL o presso un’Azienda ospedaliera pubblica.