L’ISEE

La presentazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) viene richiesta per l’accesso a prestazioni sociali agevolate cioè servizi o aiuti economici rivolti a situazioni di bisogno o necessità.

Solo a titolo di esempio: dalle prestazioni ai non autosufficienti ai servizi per la prima infanzia, dalle agevolazioni economiche sulle tasse universitarie a quelle per le rette di ricovero in strutture assistenziali, alle eventuali agevolazioni su tributi locali, all’accesso agli asili nido.

L’ISEE dal 2015 è stato oggetto di una nuova regolamentazione che modifica alcuni criteri e, soprattutto, intensifica i controlli preventivi e a campione e ne affida la gestione all’INPS.

COME SI CALCOLA L’ISEE

L’Indicatore tenta di considerare la disponibilità economica del nucleo familiare soppesando reddito, patrimonio e l’effettiva composizione del nucleo stesso.

Gli elementi che compongono l’Indicatore sono:

  • l’Indicatore della Situazione Reddituale che conta tutti gli introiti (redditi, rendite, pensioni) del nucleo familiare, prevedendo alcune franchigie e detrazioni per situazioni particolari;
  • l’Indicatore della Situazione Patrimoniale che considera il 20% del patrimonio mobiliare (titoli, conti correnti, depositi ecc.) e immobiliare (terreni, abitazioni, edifici ecc.), prevedendo alcune franchigie per la casa di abitazione e per una parte del risparmio familiare.

La somma dei due indicatori viene divisa per una scala di equivalenza che è diversa a seconda della numerosità del nucleo familiare (es. 1 componente, parametro 1,00; 2 componenti, 1,57; 3 componenti, 2,04 ecc.) e della sua composizione (esempio nuclei monogenitoriali, minori ecc.).

Anche la presenza di una persona con disabilità nel nucleo incide nel calcolo finale dell’ISEE, poiché, a seconda della gravità della disabilità, sono previste delle franchigie (che variano da 3500 euro a 9500 euro) e la possibilità di detrarre le eventuali spese sanitarie.

Le formule di calcolo dell’ISEE sono diverse a seconda del tipo di prestazione sociale agevolata: l’ISEE ordinario è riferito alla generalità delle prestazioni e comprende tutto il nucleo; l’ISEE socio-sanitario è il riferimento quando si chiedono prestazioni di natura socio-sanitaria non residenziale e può essere riferito al solo richiedente e al coniuge; l’ISEE per prestazioni residenziali ha un’ulteriore modalità di calcolo che può comprendere anche familiari che non fanno effettivamente parte del nucleo; l’ISEE universitario viene richiesto per l’accesso alle agevolazioni sulle tasse universitarie.

COME SI RICHIEDE

La richiesta della certificazione dell’ISEE, va inoltrata all’INPS compilando i moduli DSU diversi a seconda della prestazione richiesta o della composizione del nucleo.

I moduli DSU per la richiesta dell’ISEE vanno presentati per via telematica accedendo ai servizi online dell’INPS usando l’apposito PIN (numero identificativo personale). In alternativa ci si può rivolgere ad un patronato sindacale o ad un Caf.

I moduli in sé non sono particolarmente complessi. Gran parte delle informazioni sono generate poi da INPS. INPS infatti, per elaborare l’ISEE, estrae i dati dal proprio casellario (pensioni, dipendenti, autonomi) e da quello dell’Agenzia delle entrate (dichiarazioni dei redditi).

In questo modo il richiedente non deve, ad esempio, indicare l’ammontare di pensioni, ché risultano già dal casellario INPS, né spese sanitarie rilevate nella banca dati dell’Agenzia delle entrate come pure l’assunzione di una badante. INPS ha tempo 10 giorni lavorativi per rilasciare l’ISEE completo degli elementi che ne hanno determinato il calcolo.

Nel caso il richiedente rilevasse dati errati può, entro dieci giorni dal ricevimento dell’attestazione ISEE, con un ulteriore modulo richiederne la correzione o la rettifica.

Dopo ulteriori verifiche INPS rilascia l’attestazione definitiva. Nel caso di discordanze fra quanto dichiarato dal Cittadino e quanto risultante dagli archivi e casellari, la Guardia di finanza viene incaricata di ulteriori accertamenti.

A COSA DÀ DIRITTO L’ISEE

Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate (ad esempio Comuni e Regioni) possono fissare dei limiti reddituali o delle soglie. Assumono a riferimento la modalità di calcolo ISEE ma possono differenziare le soglie e i limiti.

Il loro superamento può comportare, a seconda della prestazione o del beneficio:

  • l’esclusione dall’accesso all’agevolazione o al beneficio;
  • la partecipazione alla spesa diversificata o meno a seconda del livello ISEE.