Le agevolazioni fiscali su computer e prodotti tecnologici

Proponiamo questo approfondimento dopo aver ricevuto negli anni diverse richieste di informazioni circa presunte o reali agevolazioni che sarebbero previste, su un’ampia gamma di prodotti, a favore di chi è in possesso di un verbale di invalidità o di handicap (legge 104/1992). Spesso nel web si incontrano indicazioni distorte e non sempre basate sulle norme vigenti.

Vediamo cosa c’è di vero.

L’origine

L’origine si ha in una norma del 1997 (n. 30/1997) che ha introdotto nuove agevolazioni fiscali (IVA al 4% e detrazione IRPEF) per “sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”

Qual era l’intento ed il motivo fondante la norma? Ci sono prodotti che, pur non essendo strettamente ausili o dispositivi medici possono giovare direttamente alla qualità della vita delle persone con disabilità.

Le regole

Le regole per accedere a quei benefici furono fissate da un decreto successivo che stabilì i criteri anche per evitare abusi.

Il decreto è quello del Ministero delle Finanze del 14 marzo 1998. Secondo quel decreto sono “sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.”

A ben vedere ci rientra potenzialmente una ampia gamma di prodotti.

Lo stesso decreto del 1998 indicava come ottenere l’IVA agevolata. Oltre al verbale di invalidità o di handicap (104), rilasciato dalle competenti commissioni, era necessaria una “specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione.”

L’iter

Dunque come fare per ottenere l’IVA agevolata su un prodotto tecnologico (dalla TV al tapis roulant, dal tablet al computer…)?

È necessario rivolgersi ad un medico, quello curante o uno specialista a seconda dei casi come diciamo più sotto. Il medico elabora una prescrizione autorizzativa che indica specificamente il prodotto, la correlazione funzionale con il tipo di menomazione, la finalità (comunicazione, accesso all’informazione, controllo dell’ambiente, accesso all’informazione o alla cultura).

Con questa prescrizione chi vende il prodotto può applicare l’IVA al 4% e successivamente si potrà portare in detrazione il 19% della spesa sostenuta in sede di dichiarazione dei redditi.

Il medico è obbligato a rilasciare la prescrizione autorizzativa? No: è una sua valutazione medica e professionale che elabora in scienza e coscienza.

Esiste un elenco di prodotti agevolabili? No, volutamente no, perché la gamma di necessità e di prodotti è tanto ampia da non poterla codificare.

Le “semplificazioni”

Nel 2020 (decreto legge 76/2020) e poi nel 2021 (decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 aprile 2021) hanno parzialmente semplificato questi procedimenti.

La norma del 2020 ha stabilito che nei successivi verbali di invalidità e di handicap (legge 104/1992) sia indicata la presenza dei requisiti che danno diritto alle agevolazioni sui sussidi, come già avviene per le agevolazioni auto o il rilascio del contrassegno disabili (CUDE). Questo dovrebbe evitare di ricorrere alla prescrizione autorizzativa. Di fatto da allora non i relativi verbali non sono stati ancor aggiornati.

Ciò che è cambiato invece è il medico a cui rivolgersi: fino al 2020 era ammessa sola la possibilità di rivolgersi ad un medico specialista pubblico cioè che opera come dipendente di una ASL o di una Azienda ospedaliera pubblica. Dopo il 2020 è possibile rivolgersi anche al proprio medico curante.

Purtroppo l’Agenzia delle entrate nella sua risposta 578 del 3 settembre 2021 ha introdotto un elemento restrittivo: la possibilità di rivolgersi al medico curante, anziché allo specialista, è riserva solo a chi è in possesso del verbale successivo al 4 maggio 2021, cioè la data di entrata in vigore del decreto ministeriale.

Chi ha un verbale precedente al maggio 2021 deve continuare a rivolgersi ad un medico specialista cioè, come detto, che opera presso una ASL o presso un’Azienda ospedaliera pubblica.

La maggiorazione delle pensioni di invalidità

La maggiorazione delle pensioni di invalidità

Un numero considerevole di persone si rivolgono allo sportello sociale di AIL ponendo domande circa la maggiorazione della pensione di invalidità civile e confidando di poterne avere diritto. Talvolta vi sono degli equivoci e dei fraintendimenti che possono generare aspettative infondate. In questo approfondimento tentiamo di fornire chiarimenti e anche qualche esempio utile a comprendere meglio come funziona la maggiorazione.

Per comprendere appieno questa disposizione può essere utile conoscerne le sua evoluzione nel tempo fin dal principio:  nel 2022 una norma stabilì il principio che tutti gli anziani con più di 65 anni, 60 se invalidi, dovevano poter contare su un introito di almeno un milione di lire. Nel frattempo c’è stato il passaggio all’euro e l’impatto dell’inflazione ha portato nel  2024 l’importo del “vecchio” milione di lire a 735,05 euro.

Nel  2020 una sentenza della Corte Costituzionale e una legge di recepimento  hanno stabilito che il principio  originario dovesse valere anche per le pensioni di tutti gli invalidi totali, ciechi e sordi a prescindere dall’età. Pertanto dal 2020 l’incremento spetta dai 18 anni in poi. Vediamo allora in ordine quali sono le condizioni per vedersi aumentare la pensione da 333,33 euro a 735,05 euro.

La prima condizione per poter accedere alla maggiorazione è di percepire la pensione di invalidità civile totale.

Pertanto chi percepisce l’assegno per invalidità civile parziale è escluso dalla maggiorazione.
Anche chi percepisce solo l’indennità di accompagnamento e non la pensione (perché magari gode di un altro reddito o un’altra pensione da lavoro) non ha diritto alla maggiorazione.

La seconda condizione è quella reddituale personale. Questo è un aspetto un po’ più complesso da comprendere. Riprendiamo quanto detto più sopra: il principio base è che ogni invalido disponga di almeno 735,05 euro  euro al mese il che corrisponde a 9.555,65 euro euro in un anno.

Nella sostanza lo Stato aggiunge quello che manca per arrivare a quella cifra.

Considerando che l’invalido totale percepisce già una pensione che in anno è di 4.333,29 euro, ne consegue che la maggiorazione copre al massimo la differenza e quindi 5.222,36 euro (che al mese fanno 401,72 euro euro).

Se oltre alla pensione di invalidità la persona percepisce altri introiti, la maggiorazione si abbassa fino ad azzerarsi, quando questi introiti in più fanno arrivare la sua situazione a  9.555,65 euro.

Facciamo qualche esempio.

Primo esempio: un invalido civile oltre alla sua pensione svolge una minima attività lavorativa che gli fa incassare 4.000 euro l’anno. I suoi introiti totali sono quindi: 4.333,29 euro (pensione) + 4.000 euro (lavoro occasionale); totale  8.333,29 euro. La sua maggiorazione annuale sarà di 1.222,36 euro (il che significa 94 euro al mese) cioè quello che gli manca per arrivare ai 9.555,65  euro.

Un secondo esempio:  un invalido civile oltre alla sua pensione riceve una pensione di reversibilità di 500 euro al mese per un totale di 6.500 euro l’anno. I suoi introiti totali sono quindi:  4.333,29 euro (pensione) + 6.500 euro (reversibilità); totale 10.833,29 euro.
Non  riceverà nessuna maggiorazione della pensione, perché supera già il limite 9.555,65 euro.

Nella sostanza la maggiorazione completa la riceve solo chi, salvo la pensione di invalidità, è completamente privo di introiti. Sono quindi incluse proprio tutte le somme, anche quelle esenti da IRPEF (esclusa la sola indennità di accompagnamento eventuale). Anche una minima somma contribuisce a far diminuire l’importo della maggiorazione.

Veniamo alla terza condizione che entra in gioco solo quando la persona invalida è coniugata e se con i propri redditi rientrerebbe nella concessione della maggiorazione.
In questo caso si fa la somma dei redditi e introiti di entrambi i coniugi. Questa non deve comunque superare i 16.502,98 euro.

Supponiamo ad esempio che l’invalido disponga della sola pensione  (4.333,29  euro) e che la moglie abbia un reddito o una pensione di 13.000 euro l’anno, egli non avrà comunque diritto a nessuna maggiorazione.

Attenzione: supponiamo, al contrario, che la moglie sia totalmente priva di redditi, e che l’invalido conti su pensione e altri introiti per un totale di 10.000 euro, egli non avrà comunque diritto a nessuna maggiorazione, perché non rientra nella seconda condizione (limite dei 9.555,65 euro).

Come fare?

Generalmente INPS eroga la maggiorazione in automatico assieme alla pensione di invalidità civile. Se non si riceve la maggiorazione possono esserci due spiegazioni: o non ne ha diritto (il motivo largamente più frequente), oppure INPS non ha effettuato i conteggi corretti. In questo caso è utile rivolgersi ad un patronato sindacale e chiedere il ricalcolo che tecnicamente si chiama “ricostituzione reddituale”.

Successivamente, a valle delle sue verifiche, INPS eroga o meno, o modifica la maggiorazione.

Bisogna anche ricordare che se si modifica la propria situazione reddituale (esempio nuovo contributo, nuova pensione, nuovo lavoro), va fatta una comunicazione a INPS affinché non continui ad erogare la maggiorazione che non spetta di cui poi successivamente verrebbe richiesta la restituzione.

In sintesi

Per comprendere se abbiamo o meno diritto alla maggiorazione (completa o parziale) dobbiamo porci alcune semplici domande:

  1. Sono invalido civile e percepisco già la pensione di invalidità civile?

Sì: allora passo alla seconda domanda

No: allora non ho diritto nemmeno alla maggiorazione

  1. Oltre alla pensione di invalidità percepisco qualche altro introito di qualsiasi tipo (esclusa l’eventuale indennità di accompagnamento)?

No: allora se sono coniugato passo all’ultima domanda. Se non sono coniugato ne ho invece diritto.

Sì: allora passo alla terza domanda

  1. Gli introiti ulteriori alla pensione di invalidità sono inferiori a 5.222,36 euro?

No: allora non ho diritto alla maggiorazione

Sì: allora avrei diritto ad una parte di maggiorazione ma devo passare all’ultima domanda se sono coniugato.

  1. Sono sposato e la somma degli introiti con il coniuge (inclusa la pensione) sono superiori a 16.502,98 euro?

No: allora ho diritto alla maggiorazione se ho risposto “sì” alle domande precedenti.

Sì: allora non ho diritto alla maggiorazione.

Le fonti

– Sentenza della Corte Costituzionale 152/2020 e decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (articolo 15), hanno esteso le maggiorazioni alle pensioni degli invalidi civili totali, oltre che ciechi e dei sordi.

– Circolare INPS 107 del 23 settembre 2020 e Messaggio del 28 ottobre 2020, n. 3960, dettano indicazioni operative sulle maggiorazioni.

ve sulle maggiorazioni.

Le revisione dell’invalidità: come orientarsi

Chi ha richiesto l’accertamento dell’invalidità civile e magari anche della condizione di handicap (legge 104/1992), ottiene un verbale per ognuna delle due valutazioni che – lo ricordiamo – sono normalmente effettuate da una commissione pubblica integrata ASL e INPS.

Accade spesso, in particolare nel caso di patologie oncoematologiche o oncologiche, che in quei verbali sia indicata una successiva data di revisione. Si tratta di una prassi che deriva dalla considerazione che dopo una fase acuta vi possano essere successivamente dei miglioramenti o la condizione possa essere ben compensata. In alcuni casi la visita di revisione si conclude con la conferma dello status precedentemente riconosciuto. In altri casi può essere abbassata la percentuale di invalidità come pure non essere confermata la gravità dell’handicap (legge 104/1992).

Questo ovviamente comporta degli effetti. Ad esempio se la percentuale di invalidità viene abbassata si perde l’indennità di accompagnamento se veniva erogata. O ancora: se non è più riconosciuta la connotazione di gravità dell’handicap (legge 104/1992) si perde il diritto ai permessi lavorativi per se stessi se si è lavoratori dipendenti o per i congiunti che prestano assistenza.

Presentare ricorso?

Ogni caso fa storia a sé: possono sussistere o meno i presupposti per presentare ricorso (si chiama accertamento tecnico preventivo) davanti al giudice, oppure effettivamente la valutazione corrisponde alla condizione di fatto. È bene, nel dubbio, chiedere una consulenza ad un buon medico legale magari attraverso un patronato sindacale.

Cosa fare?

Come sapere se le condizioni riconosciute sono sottoposte a revisione? Lo si legge nell’ultima parte dei verbali. Se è prevista, la revisione è indicata esplicitamente con l’indicazione del mese e dell’anno.

Dal 2014 (legge 114) il compito di convocare a visita gli interessati è stato attributo a INPS. Il Cittadino quindi non deve presentare nessuna domanda: sarà l’Istituto a convocarlo a visita.

Una prassi recente di INPS ha previsto che prima della scadenza all’interessato sia inviata una comunicazione in cui si chiede di inviare documentazione sanitaria utile alla nuova valutazione. Se la documentazione sanitaria è ritenuta sufficiente, INPS effettua la valutazione sugli atti, senza convocazione a visita diretta. In caso contrario convoca a visita o richiede ulteriori approfondimenti. Se non si invia alcuna documentazione si viene convocati comunque a visita.

È sempre utile disporre di documentazione di buona qualità, meglio se rilasciata da specialisti pubblici o comunque di centri autorevoli e accreditati. Sono molto utili le eventuali lettere di dimissioni ospedaliere e le relazioni dell’ematologo o dell’oncologo di riferimento. Se ci sono anche altre patologie o compromissioni è bene documentarle sempre con referti e relazioni specialistiche. Non è sufficiente un certificato o una relazione del medico di famiglia.

Se i verbali sono già scaduti?

Una delle preoccupazioni maggiori per chi è in possesso di un verbale con revisione è il timore di perdere tutte le eventuali agevolazioni e i benefici dalla data di “scadenza”.

In realtà non è così: una norma del 2014 (legge 114) ha previsto espressamente che in attesa della revisione tutti gli effetti, le prestazioni e i benefici rimangono comunque validi. Decadono, se la commissione non conferma lo status precedente, dalla data della visita in poi.

Fino alla visita le eventuali pensioni o indennità continuano ad essere erogate, e le agevolazioni fiscali, i permessi e congedi possono comunque essere fruite. Non verrà richiesta nessuna restituzione di eventuali benefici fruiti prima della visita e dopo la scadenza.

I permessi e i congedi

Per i dipendenti pubblici che privati, sia i permessi lavorativi (legge 104/1992), che spettano sia al lavoratore con disabilità che al congiunto che lo assiste, che  i congedi retribuiti (decreto legislativo 151/2001) che spettano ai soli familiari, possono essere fruiti anche quando il verbale ha superato la data prevista per la revisione e in attesa della visita.

Per i dipendenti privati, l’INPS ha ulteriormente rafforzato questa disposizione con proprie disposizioni. In particolare l’Istituto ha precisato che chi è titolare di permessi lavorativi non deve presentare nessuna nuova domanda alla scadenza del verbale. Deve invece inoltrare una nuova domanda chi fruisce dei congedi retribuiti.

Nella stessa circolare l’INPS ha confermato che il recupero dei giorni di permesso o congedo fruiti viene applicato solo dalla data della nuova visita  di handicap (legge 104) e solo  nel caso che questa si concluda senza la conferma della connotazione di gravità prevista dall’articolo 3, comma 3 della stessa legge 104/1992.

Le fonti

– Legge 114 del 10 agosto 2014, all’articolo 25 ha stabilito che è compito di INPS convocare a visita i cittadini in possesso di verbale di invalidità o di handicap (legge 104) in cui sia prevista una data di revisione; la stessa norma ha fissato il diritto di continuare a fruire di tutti i benefici in attesa di nuova revisione.

– Circolare 127 INPS dell’8 luglio 2016 ha illustrato le modalità da seguire nel caso di fruizione di permessi e congedi e di verbale di handicap (legge 104/1992) in scadenza.