I lavoratori dipendenti pubblici e privati hanno diritto a permessi lavorativi a condizione che siano in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992).
Questi permessi di tre giorni al mese o, in alternativa, di due ore al giorno sono retribuiti (se l’orario è inferiore alle sei ore una sola ora) e coperti da contributi che valgono ai fini pensionistici. Le regole sui permessi sono differenti nel caso in cui sia un familiare a fruirne; in questi casi sono ammessi solo i tre giorni mensili di permesso, non la formula delle due ore giornaliere.
Purtroppo al momento non sono previste analoghe agevolazioni per i lavoratori autonomi.
Questi permessi lavorativi, previsti dall’articolo 33 della legge 104/1992, non vengono concessi nel caso il lavoratore abbia ottenuto il solo riconoscimento dell’handicap senza connotazione di gravità (art. 3, comma 1, legge 104/1992). è quindi importante verificare cosa prevede il proprio verbale.
Nel caso in cui in sede di revisione del verbale di handicap (legge 104/1992) non venga più riconosciuta la connotazione di gravità, i permessi decadono dal giorno della definizione del verbale. Per chi è dipendente privato INPS invia la comunicazione all’azienda e al lavoratore e sospende il pagamento dei permessi (che di solito avviene per conguaglio all’azienda. Dunque è importante che, se si è a conoscenza di questa revoca prima della comunicazione formale del verbale, si sospenda comunque subito la fruizione dei permessi.
Come fare
La domanda di concessione dei permessi va rivolta all’azienda (o amministrazione) e all’INPS (solo nel caso di dipendenti privati) usando specifici moduli e allegando il verbale di handicap grave (art. 3 comma 3, legge 104/1992). I moduli si possono reperire presso qualsiasi Patronato sindacale oppure online sul sito dell’INPS o, per i dipendenti pubblici, presso l’amministrazione stessa.
Una volta concessi, l’articolazione dei permessi va concordata con l’azienda o con l’amministrazione che può richiedere preavviso e programmazione mensile.
Nel caso si scelga l’opzione dei tre giorni di permesso mensili questi possono, se l’azienda è d’accordo, essere anche frazionati in ore. I tre giorni di permesso devono essere fruiti nel mese di competenza e non possono, quindi, essere cumulati.