Esistono alcune norme che facilitano il mantenimento dell’attività professionale garantendo una certa flessibilità dell’impegno lavorativo, in particolare per le persone con patologie oncoematologiche o oncologiche.
LE MANSIONI LAVORATIVE
Innanzitutto le mansioni assegnate devono essere compatibili con lo stato di salute del lavoratore: questo vale per tutti i lavoratori. Qualora si ritenga che non lo siano, il lavoratore (ma anche l’azienda) ha il diritto di richiedere, al medico competente, una specifica valutazione sanitaria. Il medico può stabilire l’assegnazione – anche temporanea – ad altre mansioni, compatibili con lo stato di salute, equivalenti o inferiori, pur mantenendo il proprio stipendio originale.
IL PART-TIME
Una opportunità da tenere a mente è la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Per i lavoratori affetti da malattie oncologiche questo rappresenta un diritto che l’azienda non può rifiutare. Il lavoratore può tornare successivamente al tempo pieno quando e se le condizioni fisiche glielo permettano.
Questo diritto spetta – come dice la normativa vigente – ai dipendenti pubblici e privati “per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente” (Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articolo 8).
Quindi va prima chiesto l’accertamento di questa condizione alla ASL e poi va presentata formale richiesta all’azienda (o amministrazione) che non può rifiutare il passaggio a tempo parziale. Il lavoratore che abbia ottenuto la concessione del tempo parziale ha diritto, a richiesta, a tornare nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il passaggio al tempo parziale è invece solo una priorità per il familiari La priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Fra le ipotesi in cui si può far valere questa priorità c’è anche il caso di è oggi prevista in due casi: “patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (…)”.
LE ASSENZE PER MALATTIA
Può accadere che una persona affetta da patologia oncologica o oncoematologica, per terapie contingenti o per il suo stato di salute, sia costretto ad assenze per malattia anche prolungate che sono comunque indennizzate. In linea generale il lavoratore ha diritto a conservare il posto di lavoro per un periodo che è stabilito dalla legge e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL). Questo periodo (che si chiama “periodo di comporto”) ha una durata variabile e può essere diverso a seconda del Contratto di riferimento. Alcuni CCNL – sia pubblici che privati – prevedono un periodo di comporto superiore per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, in particolare nel caso di ricoveri ospedalieri o terapie invasive. È bene informarsi presso il sindacato di riferimento.
Anche i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell’INPS possono usufruire dell’indennità di malattia quando costretti a sospendere, anche solo per un breve periodo, la propria attività a causa della malattia o delle terapie.
I liberi professionisti iscritti alle rispettive casse previdenziali devono, invece, riferirsi alle diverse forme di assistenza economica stabilite dalla cassa.
CONGEDI E CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO
La recente legge n. 106 del 18 luglio 2025 ha introdotto alcune nuove tutele a favore dei dipendenti con patologie oncologiche e per i lavoratori autonomi. L’articolo 1 riconosce ai dipendenti di datori pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto di richiedere un periodo di congedo ad hoc, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi.
Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro (con conseguente allungamento del periodo di comporto durante il quale vige il divieto di licenziamento). Non ha però diritto alla retribuzione e alla contribuzione ed è vietato lo svolgimento di alcun tipo di attività lavorativa
Il congedo è compatibile con il contemporaneo godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Occorre, pertanto, aver prima esaurito i periodi di congedo ad oggi riconosciuti dalla contrattazione collettiva o da norme di legge in via generale per i casi di malattia e infortunio.
La certificazione delle malattie che danno diritto al congedo è rilasciata: al medico di medicina generale, o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore.
La legge 106 introduce anche la possibilità per i lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente e affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, di sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare, in luogo dei 150 giorni previsti nella generalità dei casi dall’articolo 14 della Legge n. 81/2017.
Il riferimento è dunque ai lavoratori autonomi liberi professionisti iscritti e non iscritti agli albi professionali (esclusi gli imprenditori). Sono inclusi nella tutela i collaboratori coordinati e continuativi.