Oltre alle pensioni e indennità per invalidità civili (che sono assistenziali) esistono anche forme di sostegno economico pensionistico di origine previdenziale (per i lavoratori).
Ai lavoratori che nel corso della loro carriera divengano parzialmente invalidi o non siano più in grado di svolgere proficuamente l’attività lavorativa, il sistema previdenziale ha predisposto strumenti di protezione specifica in aggiunta a quelli già previsti per gli invalidi civili. Le formule sono diverse per i dipendenti del comparto pubblico e di quello privato.
L’ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica erogata ai lavoratori la cui capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
Spetta ai lavoratori dipendenti (esclusa buona parte dei dipendenti pubblici), autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), ai lavoratori iscritti ad alcuni fondi pensione sostitutivi e integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
È necessario contare su almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
In questo caso non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa, quindi può rappresentare un’utile integrazione del reddito, ad esempio, per coloro che hanno scelto un’occupazione part-time. L’assegno è solitamente rinnovabile ogni tre anni e dopo tre conferme, viene stabilizzato.
Ottenuto il riconoscimento della condizione sanitaria, la domanda va presentata all’INPS, anche per via telematica.
LA PENSIONE DI INABILTÀ ORDINARIA
La pensione di inabilità è una prestazione economica erogata a favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale.
È necessario contare su almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori: dipendenti; autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), iscritti ai fondi pensione sostitutivi e integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
L’erogazione di questa pensione è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e con l’iscrizione agli albi professionali.
La domanda di accertamento va presentata all’INPS – anche per via telematica – una volta ottenuta la certificazione sanitaria.
Nota: i dipendenti del comparto pubblico possono fruire anche di altre forme di “prepensionamento” che variano a seconda della limitazione delle loro capacità lavorative (compromissione delle proprie mansioni, o dello svolgimento proficuo di qualsiasi attività) e a seconda dei versamenti contributivi.