Il diritto all’oblio oncologico

Oggi sempre più pazienti oncologici sconfiggono la malattia e soprattutto “sentono” di essere guariti e dunque confidano in un pieno ritorno all’ordinaria quotidianità della vita com’era prima della malattia.

Alcune domande sorgono allora spontanee:

“Ho avuto un tumore, sono guarito, sono tornato al lavoro e ho il mio reddito. Posso accedere a un prestito per comprare casa?”

“Ho avuto un tumore, sono guarita, ma a causa dei trattamenti terapeutici non posso avere figli. Posso adottare un bimbo?”

“Ho avuto un tumore, sono guarito, vorrei lavorare. La malattia che ho avuto può essere un ostacolo?”

Domande assai fondate perché, prima dell’adozione della legge sul diritto all’oblio oncologico, nei  casi citati nelle domande, la storia clinica pregressa poteva rappresentare – come prevalentemente è accaduto – un motivo ostativo alle umane e legittime aspirazioni degli ex pazienti.

La legge

La nuova norma italiana – la legge 7 dicembre 2023, n. 193 – è l’esito di anni di confronto, di impegno, di pressione delle organizzazioni di pazienti, fra cui AIL. Un impegno che ha incontrato alla fine l’attenzione e la disponibilità del Parlamento e che rimuove alcuni fattori evidentemente discriminatori fissando nuove tutele. Un traguardo importante per i diritti civili e sociali di tanti pazienti oncologici e delle loro famiglie.

Chi può accedere al diritto all’oblio?

Le tutele della legge possono essere attivate da tutti coloro che siano stati colpiti da una patologia oncologica, a condizione che siano trascorsi almeno 10 anni dall’ultimo trattamento attivo in assenza di recidive, oppure 5 anni dall’ultimo trattamento attivo in assenza di recidive e nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

La norma, tuttavia, prevede esplicitamente che questo intervallo di tempo possa essere ridotto se esistono specifiche condizioni. Tali condizioni sono state disciplinate dal Ministero della Salute con decreto del 22 marzo 2024.

Quel decreto indica in 5 anni (dall’ultimo trattamento) il limite per:

  • le leucemie acute (linfoblastiche e mieloidi) indipendentemente dall’età alla diagnosi;
  • i linfomi di Hodgkin con diagnosi prima del compimento dei 45 anni di età.

Quali tutele?

La nostra nuova norma, a differenza delle disposizioni adottate da altri Paesi europei, definisce e disciplina tre differenti ambiti oggettivi di tutela:

  • l’accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi (art. 2 della legge);
  • l’adozione di figli di minore età (art. 3);
  • l’accesso alle procedure concorsuali, al lavoro e alla formazione professionale (art. 4).

Accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi

Si ha diritto ad accedere ai prestiti, ai mutui, alle assicurazioni sanitarie al pari di tutti gli altri cittadini senza che possa essere giustificata alcuna differenza di trattamento.

La legge prescrive:

  • che le informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali;
  • che è fatto divieto alle banche, agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l’effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari;
  • che non possono essere altresì applicati al contraente limiti, costi e oneri aggiuntivi né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti a legislazione vigente.

Adozione di minori

Si ha diritto all’adozione di un minore senza che la pregressa malattia oncologica possa essere addotta come motivazione del respingimento della domanda.

Quando si intende adottare un minore la legge Italiana che disciplina le adozioni – legge 4 maggio 1983, n. 184 – prevede, dopo la verifica del possesso dei requisiti soggettivi per presentare la domanda di adozione, che il tribunale per i minorenni proceda ad effettuare degli accertamenti di carattere socio sanitario. È emerso che le indagini relative allo stato di salute dei richiedenti, in presenza di una malattia oncologica anche pregressa, siano in passato state un motivo ostativo alla concessione dell’adozione. Per tale ragione, ora la legge sul diritto all’oblio prescrive che le indagini relative alla verifica di idoneità di chi richieda l’adozione di un minore concernenti la salute degli stessi richiedenti non possano riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse.

Accesso alle procedure concorsuali, al lavoro e alla formazione professionale

Si ha diritto all’accesso alle procedure di reclutamento pubbliche o private senza che la pregressa malattia oncologica possa essere addotta come motivazione di esclusione dalle procedure.

In questo caso la legge è molto chiara ed interviene nei casi in cui le procedure di reclutamento sia pubbliche sia private prevedano il possesso di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati. Anche in questo caso ai cittadini che possono usufruire del diritto all’oblio oncologico non possono essere richieste informazioni relative alla pregressa patologia oncologica.

Inoltre, al fine di promuovere la parità di trattamento e combattere le situazioni di discriminazione nell’accesso al lavoro e alla formazione, la legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, prevede che possano essere promosse specifiche politiche attive per assicurare a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica eguaglianza di opportunità nell’inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.

Fonti

Legge 7 dicembre 2023, n. 193 – “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”

Decreto del Ministero della Salute, 24 marzo 2024 “Elenco di patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1, della legge n. 193 del 2023.”